Art. 55 - Perenzione amministrativa

   I residui presenti successivamente al secondo esercizio successivo
a  quello  in  cui  e'  stato  iscritto  il  relativo stanziamento si
intendono  perenti  agli  effetti  amministrativi.  I residui passivi
concernenti  lavori,  forniture e servizi possono essere mantenuti in
bilancio  fino al terzo esercizio successivo a quello in cui e' stato
inscritto il relativo stanziamento.

   I  residui  delle  spese  in  conto capitale, derivanti da importi
relativi  a  obblighi di pagare per contratto o in compenso per opere
prestate  o  per  lavori  o  forniture  eseguite, non pagate entro il
quinto  esercizio  successivo  a  quello  in cui e' stato iscritto il
relativo    stanziamento,   si   intendono   perenti   agli   effetti
amministrativi.

   I  residui  passivi  perenti,  eliminati dal bilancio finanziario,
possono  essere  pagati  con  la  procedura dell'art. 15 sempre che i
crediti non siano andati in prescrizione.