Art. 55 - Perenzione amministrativa I residui presenti successivamente al secondo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi. I residui passivi concernenti lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui e' stato inscritto il relativo stanziamento. I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi relativi a obblighi di pagare per contratto o in compenso per opere prestate o per lavori o forniture eseguite, non pagate entro il quinto esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. I residui passivi perenti, eliminati dal bilancio finanziario, possono essere pagati con la procedura dell'art. 15 sempre che i crediti non siano andati in prescrizione.