Art. 6 - Gestione del bilancio

   Il  documento  di  cui  agli  articoli  precedenti e' ripartito in
capitoli ai soli fini della gestione e della rendicontazione.

   Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni nella
struttura  la  gestione della spesa di carattere strumentale comune a
piu'  centri  di responsabilita' puo' essere unificata ed affidata ad
una unica struttura.

   La  individuazione  delle  spese da effettuare con le modalita' di
cui  al  comma  precedente  sono stabilite dal Direttore Generale, su
proposta della direzione ragioneria.

   Le  variazioni  compensative  tra  i  diversi capitoli nell'ambito
dell'unita' previsionale di base, ad esclusione del fondo di riserva,
possono  essere  disposte  direttamente  dai  dirigenti  delle unita'
previsionali  di  base  che  con atto motivato ne danno comunicazione
alla  direzione  ragioneria.  La  direzione  ragioneria  da periodica
evidenza di tali operazioni al Direttore Generale.

   Il   Direttore  Generale  con  atto  motivato,  su  richiesta  del
responsabile  della  struttura,  dispone  in  ordine all'utilizzo del
fondo di riserva.

   Le  variazioni  non  compensative,  comportanti  modificazioni dei
risultati  di  bilancio, vengono proposte al Presidente dal Direttore
Generale,  con  il parere del Collegio del Revisori dei conti, per la
successiva  deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  la
relativa   approvazione   da   parte   del  Ministeri  Vigilanti.  Il
provvedimento  e'  costituito  da  una  nota  illustrativa  e  da una
relazione.  Le  variazioni  di nuove o maggiori spese che non abbiano
carattere  obbligatorio possono proporsi soltanto se e' assicurata la
necessaria  copertura  finanziaria.  Le  variazioni  al  bilancio che
rivestono   particolare   urgenza   possono   essere   disposte   con
provvedimento  motivato  dal  Direttore  Generale  che  ne informa il
Presidente    per   la   successiva   ratifica   del   Consiglio   di
Amministrazione   nella  prima  riunione  utile,  previo  parere  del
Collegio del revisori del conti.