Art. 6 - Gestione del bilancio Il documento di cui agli articoli precedenti e' ripartito in capitoli ai soli fini della gestione e della rendicontazione. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni nella struttura la gestione della spesa di carattere strumentale comune a piu' centri di responsabilita' puo' essere unificata ed affidata ad una unica struttura. La individuazione delle spese da effettuare con le modalita' di cui al comma precedente sono stabilite dal Direttore Generale, su proposta della direzione ragioneria. Le variazioni compensative tra i diversi capitoli nell'ambito dell'unita' previsionale di base, ad esclusione del fondo di riserva, possono essere disposte direttamente dai dirigenti delle unita' previsionali di base che con atto motivato ne danno comunicazione alla direzione ragioneria. La direzione ragioneria da periodica evidenza di tali operazioni al Direttore Generale. Il Direttore Generale con atto motivato, su richiesta del responsabile della struttura, dispone in ordine all'utilizzo del fondo di riserva. Le variazioni non compensative, comportanti modificazioni dei risultati di bilancio, vengono proposte al Presidente dal Direttore Generale, con il parere del Collegio del Revisori dei conti, per la successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione e la relativa approvazione da parte del Ministeri Vigilanti. Il provvedimento e' costituito da una nota illustrativa e da una relazione. Le variazioni di nuove o maggiori spese che non abbiano carattere obbligatorio possono proporsi soltanto se e' assicurata la necessaria copertura finanziaria. Le variazioni al bilancio che rivestono particolare urgenza possono essere disposte con provvedimento motivato dal Direttore Generale che ne informa il Presidente per la successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile, previo parere del Collegio del revisori del conti.