Art. 61 - Consegnatari dei beni immobili. I beni immobili sono dati in consegna ad agenti nominati con provvedimento del Direttore Generale, i quali sono personalmente responsabili dei beni loro affidati nonche' di qualsiasi danno che possa derivare all'Ente dalla loro azione od omissione e ne rispondono secondo le norme di contabilita' generale dello Stato. La consegna si effettua in base a verbali redatti in contraddittorio fra chi effettua la consegna e chi la riceve, con l'assistenza di un direttore incaricato dal Direttore Generale.