Art. 61 - Consegnatari dei beni immobili.

   I  beni  immobili  sono  dati  in  consegna ad agenti nominati con
provvedimento  del  Direttore  Generale,  i  quali sono personalmente
responsabili  dei  beni  loro affidati nonche' di qualsiasi danno che
possa   derivare  all'Ente  dalla  loro  azione  od  omissione  e  ne
rispondono secondo le norme di contabilita' generale dello Stato.

   La   consegna   si   effettua   in   base  a  verbali  redatti  in
contraddittorio  fra  chi  effettua  la consegna e chi la riceve, con
l'assistenza di un direttore incaricato dal Direttore Generale.