Art. 65- Criteri di valutazione dei beni patrimoniali Gli immobili sono iscritti nello stato patrimoniale al valore determinato ai sensi dell'articolo 52 del d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni o al prezzo di acquisto se maggiore ivi compresi gli oneri di diretta imputazione. I mobili gli impianti ed i macchinari sono valutati al prezzo di acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti ad altro titolo, ivi compresi gli oneri di diretta imputazione. Le immobilizzazioni immateriali sono valutate sulla base del costi effettivamente sostenuti. Le quote di ammortamento dei beni, calcolate sulla base della residua possibilita' di utilizzazione del bene, sono determinate dalla direzione ragioneria e illustrate nella relazione al bilancio consuntivo dell'Ente. La partecipazione in societa' enti o consorzi sono valutate sulla base dell'art. 2426 del codice civile. Le rimanenze sono valutate al costo d'acquisto o di mercato. I titoli di Stato o garantiti dallo Stato o equiparati per legge sono valutati al valore d'acquisto. I titoli privati sono valutati al prezzo di borsa del giorno precedente a quello della compilazione o revisione dell'inventario, se il prezzo e' inferiore al valore nominale, e per il valore nominale qualora il prezzo sia superiore.