Art. 65- Criteri di valutazione dei beni patrimoniali

   Gli  immobili  sono  iscritti  nello  stato patrimoniale al valore
determinato  ai  sensi  dell'articolo 52 del d.p.r. 26 aprile 1986 n.
131  e  successive  modificazioni o al prezzo di acquisto se maggiore
ivi compresi gli oneri di diretta imputazione.

   I  mobili  gli impianti ed i macchinari sono valutati al prezzo di
acquisto,  ovvero  di  stima  o  di  mercato  se  trattasi di oggetti
pervenuti  ad  altro  titolo,  ivi  compresi  gli  oneri  di  diretta
imputazione.

   Le immobilizzazioni immateriali sono valutate sulla base del costi
effettivamente sostenuti.

   Le  quote  di  ammortamento  dei  beni, calcolate sulla base della
residua  possibilita'  di  utilizzazione  del  bene, sono determinate
dalla  direzione  ragioneria e illustrate nella relazione al bilancio
consuntivo dell'Ente.

   La  partecipazione in societa' enti o consorzi sono valutate sulla
base dell'art. 2426 del codice civile.

   Le rimanenze sono valutate al costo d'acquisto o di mercato.

   I  titoli  di Stato o garantiti dallo Stato o equiparati per legge
sono valutati al valore d'acquisto. I titoli privati sono valutati al
prezzo  di  borsa del giorno precedente a quello della compilazione o
revisione  dell'inventario,  se  il  prezzo  e'  inferiore  al valore
nominale, e per il valore nominale qualora il prezzo sia superiore.