Art. 66 - Consegnatari dei beni mobili.

   I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria e i materiali di
consumo, vengono presi in carico da un consegnatario e possono essere
affidati  agli utilizzatori che assumono la veste di subconsegnatari.
I   consegnatari   sono   nominati   dal  dirigente  della  struttura
organizzativa.

   Gli utilizzatori possono essere chiamati a rispondere, a richiesta
del  dirigente,  per  debito  di  vigilanza  e  d'uso, del materiale,
inventariato o meno, loro affidato per i compiti, d'istituto, sia per
quanto  riguarda la custodia sia per quanto riguarda la conservazione
ed  il  corretto  uso.  Essi  hanno  l'obbligo  di adottare, con ogni
diligenza,  tutte  le  misure  idonee  alla  conservazione  del bene,
nonche' quello di segnalare tempestivamente al consegnatario dei beni
mobili ogni perdita o deterioramento.

   Il   consegnatario  a  sua  volta  dove  provvedere  a  periodiche
verifiche parziali nonche' alla ricognizione generale di cui all'art.
69  ed  all'eventuale  rinnovo  dell'inventario.  Egli  e'  tenuto  a
segnalare  al  proprio dirigente ogni irregolarita' riscontrata ed e'
responsabile  della  manutenzione  ordinaria e straordinaria dei beni
stessi.

   In  caso  di  sostituzione  del consegnatario la consegna ha luogo
previa  materiale  ricognizione  dei  beni.  Il  relativo  verbale e'
sottoscritto dall'agente cessante e da quello subentrante nonche' dal
funzionario che assiste alla consegna.

   Gli  inventari  sono  redatti  in  duplice esemplare di cui uno e'
conservato   presso   la   direzione  amministrativa  e  l'altro  dal
consegnatario  dei  beni ricevuti in consegna sino a che non ne abbia
ottenuto formale discarico.