Art. 66 - Consegnatari dei beni mobili. I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria e i materiali di consumo, vengono presi in carico da un consegnatario e possono essere affidati agli utilizzatori che assumono la veste di subconsegnatari. I consegnatari sono nominati dal dirigente della struttura organizzativa. Gli utilizzatori possono essere chiamati a rispondere, a richiesta del dirigente, per debito di vigilanza e d'uso, del materiale, inventariato o meno, loro affidato per i compiti, d'istituto, sia per quanto riguarda la custodia sia per quanto riguarda la conservazione ed il corretto uso. Essi hanno l'obbligo di adottare, con ogni diligenza, tutte le misure idonee alla conservazione del bene, nonche' quello di segnalare tempestivamente al consegnatario dei beni mobili ogni perdita o deterioramento. Il consegnatario a sua volta dove provvedere a periodiche verifiche parziali nonche' alla ricognizione generale di cui all'art. 69 ed all'eventuale rinnovo dell'inventario. Egli e' tenuto a segnalare al proprio dirigente ogni irregolarita' riscontrata ed e' responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni stessi. In caso di sostituzione del consegnatario la consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei beni. Il relativo verbale e' sottoscritto dall'agente cessante e da quello subentrante nonche' dal funzionario che assiste alla consegna. Gli inventari sono redatti in duplice esemplare di cui uno e' conservato presso la direzione amministrativa e l'altro dal consegnatario dei beni ricevuti in consegna sino a che non ne abbia ottenuto formale discarico.