Art. 67 - Carico e scarico dei beni mobili. I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico emessi dal competente ufficio e firmati dall'agente responsabile. la cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione od altri motivi e' disposta con provvedimento del Direttore Generale sulla base di una motivata proposta del dirigente della struttura organizzativa. Il provvedimento di cui al precedente comma indica altresi', l'eventuale l'obbligo di reintegro o di risarcimento di danni a carico dei responsabili ed e' portato a conoscenza degli agenti al fine della redazione del verbale di scarico. I beni cancellati dagli inventari sono conferiti alla Croce Rossa Italiana , a scuole, enti di assistenza e beneficenza, istituzioni scientifiche e culturali, che rilasciano apposita ricevuta di acquisizione oppure nel caso di rifiuto a privati senza alcun aggravio di spesa per l'Ente ovvero l'invio alla pubblica discarica. La direzione ragioneria, in base agli atti o ai documenti di carico e scarico, provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.