Art. 67 - Carico e scarico dei beni mobili.

   I  beni  mobili  sono  inventariati  sulla base di buoni di carico
emessi dal competente ufficio e firmati dall'agente responsabile.

   la  cancellazione  dagli  inventari dei beni mobili per fuori uso,
perdita,  cessione  od altri motivi e' disposta con provvedimento del
Direttore  Generale sulla base di una motivata proposta del dirigente
della struttura organizzativa.

   Il  provvedimento  di  cui  al  precedente  comma indica altresi',
l'eventuale  l'obbligo  di  reintegro  o  di  risarcimento di danni a
carico  dei  responsabili  ed e' portato a conoscenza degli agenti al
fine della redazione del verbale di scarico.

   I  beni cancellati dagli inventari sono conferiti alla Croce Rossa
Italiana  ,  a  scuole, enti di assistenza e beneficenza, istituzioni
scientifiche   e  culturali,  che  rilasciano  apposita  ricevuta  di
acquisizione  oppure  nel  caso  di  rifiuto  a  privati  senza alcun
aggravio di spesa per l'Ente ovvero l'invio alla pubblica discarica.

   La  direzione  ragioneria,  in  base  agli  atti o ai documenti di
carico   e  scarico,  provvede  al  conseguente  aggiornamento  delle
scritture patrimoniali.