Art. 68 - Chiusura annuale degli inventiari.

   Gli inventari sono chiusi al termine di ogni anno finanziario.

   Le  variazioni inventariali dell'anno sono comunicate dagli agenti
responsabili,  entro  due  mesi dalla chiusura dell'anno finanziario,
alla  direzione  ragioneria  per  le  conseguenti  annotazioni  nelle
proprie scritture.