Art. 71 - Automezzi e motoveicoli I consegnatari degli automezzi e dei motoveicoli ne controllano l'uso accertando che: a) la loro utilizzazione sia conforme ai servizi d'istituto; b) il rifornimento dei carburanti e dei lubrificanti venga effettuato mediante rilascio di appositi buoni in relazione al movimento risultante dal libretto di marcia. Il consegnatario, provvede, mensilmente, alla compilazione del prospetto che riepiloga le spese per il consumo del carburanti e del lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni. Per le sedi periferiche i consegnatari sono i direttori delle medesime; per la sede centrale sono nominati dal Direttore Generale.