Art. 71 - Automezzi e motoveicoli

   I  consegnatari  degli  automezzi e dei motoveicoli ne controllano
l'uso accertando che:

a) la loro utilizzazione sia conforme ai servizi d'istituto;
b) il rifornimento dei carburanti e dei lubrificanti venga effettuato
   mediante  rilascio  di  appositi  buoni  in relazione al movimento
   risultante dal libretto di marcia.

   Il  consegnatario,  provvede,  mensilmente,  alla compilazione del
prospetto  che riepiloga le spese per il consumo del carburanti e del
lubrificanti,   per  la  manutenzione  ordinaria  e  per  le  piccole
riparazioni.  Per le sedi periferiche i consegnatari sono i direttori
delle  medesime;  per  la  sede  centrale sono nominati dal Direttore
Generale.