Art. 72 - Uso degli automezzi e dei motoveicoli L'uso degli automezzi e del motoveicoli, per esigenze di servizio del personale, e' preventivamente autorizzato dal dirigente della struttura a cui e' assegnato e non puo' essere utilizzato in modo esclusivo. Ogni autovettura e' dotata di un registro nel quale vengono giornalmente annotati dall'autista, che sulla stessa ha espletato il proprio servizio, i rifornimenti di carburante e lubrificante effettuati e il numero di chilometri di percorrenza effettuati, indicando il chilometraggio quale risulta dal contachilometri al momento di inizio del servizio e quello al momento di termine del servizio stesso. La guida degli autoveicoli e' riservata esclusivamente al personale che, in base alla qualifica rivestita, e' addetto a tali mansioni. Il Presidente e il Direttore Generale in relazione alla carica ricoperta e alle funzioni espietate nonche' ai compiti di rappresentanza connessi dispongono di un'autovertura di servizio. I motoveicoli possono essere utilizzati dal personale autorizzato per il servizio in ambito cittadino. l'Ente, previa analisi-tecnico economica, puo' affidare a societa' private la gestione dei mezzi di servizio secondo quanto stabilito dalla legge n. 662 del 23 dicembre 1997.