Art. 72 - Uso degli automezzi e dei motoveicoli

   L'uso  degli automezzi e del motoveicoli, per esigenze di servizio
del  personale,  e'  preventivamente  autorizzato dal dirigente della
struttura  a  cui  e'  assegnato e non puo' essere utilizzato in modo
esclusivo.

   Ogni  autovettura  e'  dotata  di  un  registro  nel quale vengono
giornalmente  annotati dall'autista, che sulla stessa ha espletato il
proprio   servizio,  i  rifornimenti  di  carburante  e  lubrificante
effettuati  e  il  numero  di  chilometri  di percorrenza effettuati,
indicando  il  chilometraggio  quale  risulta  dal contachilometri al
momento  di  inizio  del  servizio e quello al momento di termine del
servizio stesso.

   La   guida   degli  autoveicoli  e'  riservata  esclusivamente  al
personale  che,  in  base alla qualifica rivestita, e' addetto a tali
mansioni.

   Il  Presidente  e  il  Direttore Generale in relazione alla carica
ricoperta   e   alle   funzioni   espietate  nonche'  ai  compiti  di
rappresentanza connessi dispongono di un'autovertura di servizio.

   I  motoveicoli possono essere utilizzati dal personale autorizzato
per il servizio in ambito cittadino.

   l'Ente, previa analisi-tecnico economica, puo' affidare a societa'
private  la  gestione  dei mezzi di servizio secondo quanto stabilito
dalla legge n. 662 del 23 dicembre 1997.