Art. 76 - Licitazione privata La licitazione privata ha luogo mediante l'invio alle ditte e persone ritenute idonee secondo la normativa vigente di uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto, le condizioni generali e particolari del contratto, con l'invito a restituirlo nel giorno stabilito, firmato e completato con l'indicazione del prezzo o dell'abbattimento del prezzo base, quando tale condizione sia espressamente richiesta. Nella lettera di invito alla gara e' precisato il criterio scelto tra quelli riportati nell'articolo 79, con il quale si procede all'aggiudicazione. La Commissione nominata dal Direttore Generale, anche avvalendosi di elenchi appositamente predisposti dai componenti uffici dell'Ente, assicura la piu' ampia partecipazione possibile alla gara. Resta ferma la facolta' dell'Amministrazione di invitare le ditte e le persone ritenute idonee ancorche' non abbiano fatto richiesta di invito. La licitazione e' preceduta da un avviso di gara. L'avviso di gara dove contenere: a) l'indicazione dell'Ente che indice la gara; b) l'indicazione sommaria dell'oggetto della fornitura o del servizio, nonche' l'importo base quando la conoscenza del medesimo sia necessaria per la presentazione dell'offerta; c) l'indicazione del criterio di aggiudicazione; d) l'indicazione di un termine, non inferiore a quindici giorni da quello della data di pubblicazione, entro il quale gli interessati possono richiedere di essere invitati alla gara; e) l'indicazione dei requisiti che gli interessati devono possedere per partecipare alla gara.