Art. 76 - Licitazione privata

   La  licitazione  privata  ha  luogo  mediante l'invio alle ditte e
persone ritenute idonee secondo la normativa vigente di uno schema di
atto  in  cui  sono  descritti  l'oggetto,  le  condizioni generali e
particolari  del  contratto,  con  l'invito  a restituirlo nel giorno
stabilito,  firmato  e  completato  con  l'indicazione  del  prezzo o
dell'abbattimento   del  prezzo  base,  quando  tale  condizione  sia
espressamente richiesta.

   Nella  lettera di invito alla gara e' precisato il criterio scelto
tra  quelli  riportati  nell'articolo  79,  con  il  quale si procede
all'aggiudicazione.

   La  Commissione nominata dal Direttore Generale, anche avvalendosi
di elenchi appositamente predisposti dai componenti uffici dell'Ente,
assicura la piu' ampia partecipazione possibile alla gara.

   Resta  ferma la facolta' dell'Amministrazione di invitare le ditte
e le persone ritenute idonee ancorche' non abbiano fatto richiesta di
invito.

   La licitazione e' preceduta da un avviso di gara. L'avviso di gara
dove contenere:

a) l'indicazione dell'Ente che indice la gara;
b) l'indicazione   sommaria   dell'oggetto   della  fornitura  o  del
   servizio, nonche' l'importo base quando la conoscenza del medesimo
   sia necessaria per la presentazione dell'offerta;
c) l'indicazione del criterio di aggiudicazione;
d) l'indicazione  di  un  termine, non inferiore a quindici giorni da
   quello della data di pubblicazione, entro il quale gli interessati
   possono richiedere di essere invitati alla gara;
e) l'indicazione  dei  requisiti che gli interessati devono possedere
   per partecipare alla gara.