Art. 79 - Trattativa privata

   Si ricorre alla trattativa privata nei seguenti casi:

1) quando  per  qualsiasi  motivo  la  pubblica  gara  non  sia stata
   aggiudicata;
2) per  l'acquisto  di  beni,  per le prestazioni di servizi e per la
   esecuzione  di lavori che possono essere forniti o eseguiti da una
   sola  impresa  in quanto a requisiti tecnici o grado di perfezione
   richiesto.  Va  aggiunto  il  caso  di  acquisto  di  beni  la cui
   produzione e' garantita da privativa industriale;
3) per  l'acquisto,  la  permuta,  la  locazione  attiva e passiva di
   immobili;
4) quando  l'urgenza  degli  acquisti  o  della vendita, dei lavori e
   delle   forniture   di   beni  e  servizi,  dovuta  a  circostanze
   imprevedibili  o  alla necessita' di far eseguire le prestazioni a
   spese  ed  a rischio degli imprenditori inadempienti, non consenta
   di ricorrere alla pubblica gara;
5) per  l'affidamento di studi, ricerche e sperimentazioni a soggetti
   pubblici o privati aventi alta competenza tecnica o scientifica;
6) per  lavori complementari non considerati nel contratto originario
   e   che   siano  resi  necessari  da  circostanze  impreviste  ne'
   prevedibili   all'epoca   dell'assegnazione   del  contratto,  per
   l'esecuzione  del  lavori,  a  condizione  che siano affidati allo
   stesso   contraente   e   non   possano   essere   tecnicamente  o
   economicamente  separabili  dalla  prestazione principale, ovvero,
   benche' separabili, siano strettamente necessari per completamento
   di  lavori  e che il loro ammontare non superi il 50% dell'importo
   del contratto originario;
7) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al
   completamento,  al  rinnovo  parziale  o all'ampliamento di quelle
   esistenti,  qualora  il ricorso ad altri fornitori costringesse ad
   acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego presenti
   incompatibilita' tecniche;
8) quando  trattasi  di  contratti  di  importo  non superiore L. 150
   milioni  (  Euro  77,469),  con  esclusione  dei casi in cui detti
   contratti  rappresentino ripetizione, frazionamento, completamento
   o ampliamento di precedenti lavori, forniture o servizi.
9) per contratti di assicurazione

   Nei  casi indicati dai punti 1, 4, 5, 8 devono essere interpellate
piu'  imprese  e comunque in numero non inferiore a tre, salvo i casi
di  prevalenza  di  intuitus  personae  di  cui  al  punto 5 . Non e'
necessario interpellare piu' fornitori qualora la spesa non superi L.
20  milioni  ( Euro 10.329) al netto degli oneri fiscali. Nel caso in
cui  non  siano  stati  richiesti i tre preventivi il dirigente della
struttura  deve  attestare  che  la spesa risulta congrua in rapporto
alle  condizioni  di  mercato  o  ai  prezzi  in  uso nel Comune sede
dell'Ente.

   Con  l'esclusione  del punto 8, il ricorso alla trattativa privata
va appositamente motivato e deve risultare agli atti dell'Ente.

   I  contratti  di cui al punto 3 devono essere preceduti dal parere
di congruita' espresso da apposita commissione nominata dal Direttore
Generale.  Si  prescinde  dal  predetto  parere  per  i  contratti di
locazione il cui canone e' disciplinato da apposite leggi.