Art. 79 - Trattativa privata Si ricorre alla trattativa privata nei seguenti casi: 1) quando per qualsiasi motivo la pubblica gara non sia stata aggiudicata; 2) per l'acquisto di beni, per le prestazioni di servizi e per la esecuzione di lavori che possono essere forniti o eseguiti da una sola impresa in quanto a requisiti tecnici o grado di perfezione richiesto. Va aggiunto il caso di acquisto di beni la cui produzione e' garantita da privativa industriale; 3) per l'acquisto, la permuta, la locazione attiva e passiva di immobili; 4) quando l'urgenza degli acquisti o della vendita, dei lavori e delle forniture di beni e servizi, dovuta a circostanze imprevedibili o alla necessita' di far eseguire le prestazioni a spese ed a rischio degli imprenditori inadempienti, non consenta di ricorrere alla pubblica gara; 5) per l'affidamento di studi, ricerche e sperimentazioni a soggetti pubblici o privati aventi alta competenza tecnica o scientifica; 6) per lavori complementari non considerati nel contratto originario e che siano resi necessari da circostanze impreviste ne' prevedibili all'epoca dell'assegnazione del contratto, per l'esecuzione del lavori, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente o economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benche' separabili, siano strettamente necessari per completamento di lavori e che il loro ammontare non superi il 50% dell'importo del contratto originario; 7) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego presenti incompatibilita' tecniche; 8) quando trattasi di contratti di importo non superiore L. 150 milioni ( Euro 77,469), con esclusione dei casi in cui detti contratti rappresentino ripetizione, frazionamento, completamento o ampliamento di precedenti lavori, forniture o servizi. 9) per contratti di assicurazione Nei casi indicati dai punti 1, 4, 5, 8 devono essere interpellate piu' imprese e comunque in numero non inferiore a tre, salvo i casi di prevalenza di intuitus personae di cui al punto 5 . Non e' necessario interpellare piu' fornitori qualora la spesa non superi L. 20 milioni ( Euro 10.329) al netto degli oneri fiscali. Nel caso in cui non siano stati richiesti i tre preventivi il dirigente della struttura deve attestare che la spesa risulta congrua in rapporto alle condizioni di mercato o ai prezzi in uso nel Comune sede dell'Ente. Con l'esclusione del punto 8, il ricorso alla trattativa privata va appositamente motivato e deve risultare agli atti dell'Ente. I contratti di cui al punto 3 devono essere preceduti dal parere di congruita' espresso da apposita commissione nominata dal Direttore Generale. Si prescinde dal predetto parere per i contratti di locazione il cui canone e' disciplinato da apposite leggi.