Art. 80- Stipulazione del contratto Salvo il caso in cui nella lettera di invito alla licitazione privata sia stabilito che il verbale di aggiudicazione tiene conto del contratto, il contratto medesimo deve essere stipulato entro il tempo massimo di trenta giorni dalla data di aggiudicazione o dalla comunicazione all'impresa aggiudicataria. Per la trattativa privata i trenta giorni decorrono dalla data di accettazione della offerta. La comunicazione di cui ai commi precedenti avviene entro dieci giorni dalla aggiudicazione o dall'accettazione dell'offerta. Qualora per cause imputabili all'impresa aggiudicataria non si pervenga alla stipulazione del contratto entro i termini stabiliti dai commi precedenti l'Ente ha facolta' di dichiarare decaduta l'aggiudicazione o l'accettazione dell'offerta, disponendo l'incameramento della cauzione provvisoria e la richiesta del risarcimento dei danni, in relazione all'affidamento della prestazione ad altri soggetti. I contratti sono stipulati dal Direttore Generale e dai direttori secondo le competenze fissate nell'art. 30 in forma pubblica o privata, secondo le disposizioni di legge anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio. L'Ente cura la puntuale osservanza delle disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale di cui alla legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modifiche ed integrazioni. La direzione amministrativa cura la tenuta del repertorio di cui all'art. 67 del d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131. La direzione amministrativa cura, altresi', l'osservanza dell'articolo 20 comma 2 della legge 30 dicembre 1991 n. 413 in tema di comunicazione alla anagrafe tributaria degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata.