Art. 80- Stipulazione del contratto

   Salvo  il  caso  in  cui  nella lettera di invito alla licitazione
privata  sia  stabilito  che il verbale di aggiudicazione tiene conto
del  contratto,  il contratto medesimo deve essere stipulato entro il
tempo  massimo  di trenta giorni dalla data di aggiudicazione o dalla
comunicazione all'impresa aggiudicataria.

   Per  la trattativa privata i trenta giorni decorrono dalla data di
accettazione della offerta.

   La  comunicazione  di  cui ai commi precedenti avviene entro dieci
giorni dalla aggiudicazione o dall'accettazione dell'offerta.

   Qualora  per  cause  imputabili  all'impresa aggiudicataria non si
pervenga  alla  stipulazione  del contratto entro i termini stabiliti
dai  commi  precedenti  l'Ente  ha  facolta'  di  dichiarare decaduta
l'aggiudicazione    o    l'accettazione    dell'offerta,   disponendo
l'incameramento   della  cauzione  provvisoria  e  la  richiesta  del
risarcimento   dei   danni,   in   relazione   all'affidamento  della
prestazione ad altri soggetti.

   I  contratti sono stipulati dal Direttore Generale e dai direttori
secondo  le  competenze  fissate  nell'art.  30  in  forma pubblica o
privata,  secondo  le disposizioni di legge anche mediante scambio di
corrispondenza secondo l'uso del commercio.

   L'Ente  cura  la  puntuale  osservanza  delle  disposizioni per la
prevenzione  della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme
di manifestazione di pericolosita' sociale di cui alla legge 19 marzo
1990 n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.

   La  direzione  amministrativa cura la tenuta del repertorio di cui
all'art.   67  del  d.p.r.  26  aprile  1986  n.  131.  La  direzione
amministrativa  cura, altresi', l'osservanza dell'articolo 20 comma 2
della  legge  30  dicembre  1991 n. 413 in tema di comunicazione alla
anagrafe  tributaria  degli  estremi  dei  contratti  di  appalto, di
somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata.