Art. 81 - Collaudi

   I  lavori,  le  forniture  ed  i servizi disciplinati dal presente
titolo  sono  sottoposti  a collaudo in base alle norme riportate nel
contratto.

   Per  il  collaudo  l'Ente  puo'  avvalersi  oltre  che del proprio
personale   anche  dell'opera  di  personale  estraneo  appositamente
incaricato, nel caso in cui nel suo interno non risultassero presenti
le  professionalita'  necessarie  al controllo. Il personale estraneo
all'Ente puo' ricevere un compenso previa deliberazione del Consiglio
di Amministrazione su proposta del Presidente.

   Il   collaudo   e'   sostituito  dalla  attestazione  di  regolare
esecuzione  rilasciata dal responsabile del procedimento per i lavori
di manutenzione non superiori ai L. 50 milioni (Euro 25,823) e per le
forniture di importo inferiore a L. 10 milioni (Euro 5,165).

   Il  collaudo  o  l'accertamento  di  conformita'  non  puo' essere
eseguito  o dal personale che ha stipulato il contratto o sorvegliato
l'esecuzione dello stesso.