Art. 81 - Collaudi I lavori, le forniture ed i servizi disciplinati dal presente titolo sono sottoposti a collaudo in base alle norme riportate nel contratto. Per il collaudo l'Ente puo' avvalersi oltre che del proprio personale anche dell'opera di personale estraneo appositamente incaricato, nel caso in cui nel suo interno non risultassero presenti le professionalita' necessarie al controllo. Il personale estraneo all'Ente puo' ricevere un compenso previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. Il collaudo e' sostituito dalla attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal responsabile del procedimento per i lavori di manutenzione non superiori ai L. 50 milioni (Euro 25,823) e per le forniture di importo inferiore a L. 10 milioni (Euro 5,165). Il collaudo o l'accertamento di conformita' non puo' essere eseguito o dal personale che ha stipulato il contratto o sorvegliato l'esecuzione dello stesso.