Art. 82 - Cauzioni

   A  garanzia  delle  disposizioni  presenti nei contratti i privati
devono prestare idonea cauzione.

   La  cauzione puo' essere costituita da una fideiussione bancaria o
di una compagnia di assicurazione di rilievo nazionale.

   La  cauzione  puo'  essere  omessa  per  i  contratti  di  importo
inferiore  a  L.  5O milioni (Euro 25,823) esclusi gli oneri fiscali,
nonche'  nei confronti di ditta di notoria solidita' subordinatamente
al  miglioramento  del  prezzo  non inferiore allo 0,75% dell'importo
contrattuale.