Art. 82 - Cauzioni A garanzia delle disposizioni presenti nei contratti i privati devono prestare idonea cauzione. La cauzione puo' essere costituita da una fideiussione bancaria o di una compagnia di assicurazione di rilievo nazionale. La cauzione puo' essere omessa per i contratti di importo inferiore a L. 5O milioni (Euro 25,823) esclusi gli oneri fiscali, nonche' nei confronti di ditta di notoria solidita' subordinatamente al miglioramento del prezzo non inferiore allo 0,75% dell'importo contrattuale.