Art. 84 - Condizioni e clausole contrattuali I contratti devono riportare i termini, la durata e le condizioni in maniera certa e inequivocabile e per le spese correnti non possono superare i nove anni. Nei contratti e' fatto assoluto divieto di iscrivere clausole che prevedano il rinnovo tacito. Le spese di copia, stampa, carta bollata e tutte le altre inerenti ai contratti sono a carico dei privati contraenti. Le spese di registrazione dei contratti in conformita' all'art. 55 del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634 sono a carico dei contraenti privati. I contratti stipulati con societa', enti, organismi pubblici o privati devono contenere l'indicazione del legale rappresentante. E' responsabilita' del soggetto che sottoscrive il contratto accertare la capacita' del contraente ad impegnare la societa'.