Art. 84 - Condizioni e clausole contrattuali

   I  contratti devono riportare i termini, la durata e le condizioni
in maniera certa e inequivocabile e per le spese correnti non possono
superare i nove anni.

   Nei  contratti e' fatto assoluto divieto di iscrivere clausole che
prevedano il rinnovo tacito.

   Le spese di copia, stampa, carta bollata e tutte le altre inerenti
ai  contratti  sono  a  carico  dei  privati  contraenti. Le spese di
registrazione  dei contratti in conformita' all'art. 55 del d.p.r. 26
ottobre 1972 n. 634 sono a carico dei contraenti privati.

   I  contratti  stipulati  con  societa', enti, organismi pubblici o
privati devono contenere l'indicazione del legale rappresentante.

   E'  responsabilita'  del  soggetto  che  sottoscrive  il contratto
accertare la capacita' del contraente ad impegnare la societa'.