Art. 85 - Fornitura di beni e prestazioni di servizi
                  in materia di sistemi informativi

   Per  la  locazione  e l'acquisto di apparecchiature informatiche e
licenze  d'uso  dei  programmi, vengono seguite le procedure previste
dal   d.p.c.m.  6  agosto  1997,  n.452  e  successive  modifiche  ed
integrazioni.

   Per  le  forniture  di  beni  connesse  prestazioni  di servizi in
materia  di  sistemi  informativi  automatizzati provvede un'apposita
commissione  nominata  dal  Direttore Generale dell'Ente, della quale
possono  far  parte  anche  estranei  all'Ente,  esperti  in  materia
informatica nel rispetto del D.Lgs; n.39/93.

   Un  funzionario  del servizio per l'informatica svolge, per delega
del  responsabile della struttura organizzativa, le funzioni previste
dall'art. 2 del d.p.c.m. 6 agosto 1997, n. 452.