Art. 85 - Fornitura di beni e prestazioni di servizi in materia di sistemi informativi Per la locazione e l'acquisto di apparecchiature informatiche e licenze d'uso dei programmi, vengono seguite le procedure previste dal d.p.c.m. 6 agosto 1997, n.452 e successive modifiche ed integrazioni. Per le forniture di beni connesse prestazioni di servizi in materia di sistemi informativi automatizzati provvede un'apposita commissione nominata dal Direttore Generale dell'Ente, della quale possono far parte anche estranei all'Ente, esperti in materia informatica nel rispetto del D.Lgs; n.39/93. Un funzionario del servizio per l'informatica svolge, per delega del responsabile della struttura organizzativa, le funzioni previste dall'art. 2 del d.p.c.m. 6 agosto 1997, n. 452.