Art. 86 - Comodato

   Il  contratto di comodato e' definito per un tempo definito e solo
nel caso in cui l'oggetto sia un bene materiale ritenuto utile per il
conseguimento   dei  fini  istituzionali  dell'Ente,  fermo  restando
l'accettamento  della  convenienza  economica.  La  circostanza  deve
risultare da relazione sottoscritta dal Direttore Generale.

   I  beni ricevuti in comodato sono rilevati in una sezione speciale
del conti d'ordine dello stato patrimoniale e sono iscritti al prezzo
di mercato.