Art. 86 - Comodato Il contratto di comodato e' definito per un tempo definito e solo nel caso in cui l'oggetto sia un bene materiale ritenuto utile per il conseguimento dei fini istituzionali dell'Ente, fermo restando l'accettamento della convenienza economica. La circostanza deve risultare da relazione sottoscritta dal Direttore Generale. I beni ricevuti in comodato sono rilevati in una sezione speciale del conti d'ordine dello stato patrimoniale e sono iscritti al prezzo di mercato.