Art. 87 - Spese in economia

   I lavori, le provviste ed i servizi che possono essere eseguiti in
economia    sono    determinati    con    delibera    del   Consiglio
d'Amministrazione  con cui viene anche stabilito il limite annuale di
spesa  per ciascuna specie. Tale delibera e' rimessa all'approvazione
dell'amministrazione  vigilante  ai  sensi  dell'art.  11  del D.Lgs.
n.250/97.

   Possono essere eseguiti in economia:

1) le  provviste ed i lavori nel caso di rescissione e risoluzione di
   un  contratto,  quando  cio' sia ritenuto necessario o conveniente
   per  assicurare la esecuzione del contratto nel tempo previsto dal
   contratto rescisso;
2) le provviste ed i lavori suppletivi, di completamento od accessori
   non previsti da contratti in corso di esecuzione e per i quali non
   e' possibile avvalersi della facolta' di imporre l'esecuzione;
3) i   lavori   di  completamento  e  riparazione  in  dipendenza  di
   deficienze  o  di  danni constatati dai collaudatori e per i quali
   siano state effettuate le corrispondenti detrazioni alle ditte;
4) le  operazioni  di  sdoganamento di materiali importati e relative
   assicurazioni;
5) le   provviste  e  i  lavori  connessi  ad  eventi  oggettivamente
   imprevedibili  o  urgenti  al  fine  di  scongiurare operazioni di
   pericolo a persone, animali o cose nonche' alla salute pubblica.