Art. 87 - Spese in economia I lavori, le provviste ed i servizi che possono essere eseguiti in economia sono determinati con delibera del Consiglio d'Amministrazione con cui viene anche stabilito il limite annuale di spesa per ciascuna specie. Tale delibera e' rimessa all'approvazione dell'amministrazione vigilante ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n.250/97. Possono essere eseguiti in economia: 1) le provviste ed i lavori nel caso di rescissione e risoluzione di un contratto, quando cio' sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la esecuzione del contratto nel tempo previsto dal contratto rescisso; 2) le provviste ed i lavori suppletivi, di completamento od accessori non previsti da contratti in corso di esecuzione e per i quali non e' possibile avvalersi della facolta' di imporre l'esecuzione; 3) i lavori di completamento e riparazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati dai collaudatori e per i quali siano state effettuate le corrispondenti detrazioni alle ditte; 4) le operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni; 5) le provviste e i lavori connessi ad eventi oggettivamente imprevedibili o urgenti al fine di scongiurare operazioni di pericolo a persone, animali o cose nonche' alla salute pubblica.