Art. 88 - Esecuzione dei lavori in economia

   I lavori in economia possono essere eseguiti:

1) in amministrazione diretta, con materiali, utensili e mezzi propri
   o appositamente noleggiati e con personale dell'Ente;
2) a  cottimo fiduciario mediante affidamento ad imprese o persone di
   nota  capacita'  ed idoneita', previa acquisizione di preventivi o
   progetti  contenenti  le  condizioni  di  esecuzione dei lavori, i
   relativi  prezzi,  le  modalita'  di  pagamento,  le  penalita' da
   applicare  in caso di mancata o ritardata esecuzione ed ogni altra
   condizione  ritenuti  utile. La convenienza a ricorrere al cottimo
   deve   risultare   da  una  apposita  relazione  sottoscritta  dal
   direttore responsabile.