Art. 88 - Esecuzione dei lavori in economia I lavori in economia possono essere eseguiti: 1) in amministrazione diretta, con materiali, utensili e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale dell'Ente; 2) a cottimo fiduciario mediante affidamento ad imprese o persone di nota capacita' ed idoneita', previa acquisizione di preventivi o progetti contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, i relativi prezzi, le modalita' di pagamento, le penalita' da applicare in caso di mancata o ritardata esecuzione ed ogni altra condizione ritenuti utile. La convenienza a ricorrere al cottimo deve risultare da una apposita relazione sottoscritta dal direttore responsabile.