Art. 89 - Provvista in economia

   Le  provviste  e i lavori in economia, possono essere eseguite dai
competenti  uffici  previa  acquisizione  di  almeno  tre  preventivi
contenenti  le  offerte  con  le condizioni di esecuzione, i relativi
prezzi,  le modalita' di pagamento, le penalita' di applicare in caso
di ritardo o di mancata esecuzione del contratto.

   L'Ente  prescinde  dalle formalita' del comma precedente quando si
tratta  di  acquisti  di  importo  inferiore a L. 10 milioni (Euro 5,
165).