Art. 89 - Provvista in economia Le provviste e i lavori in economia, possono essere eseguite dai competenti uffici previa acquisizione di almeno tre preventivi contenenti le offerte con le condizioni di esecuzione, i relativi prezzi, le modalita' di pagamento, le penalita' di applicare in caso di ritardo o di mancata esecuzione del contratto. L'Ente prescinde dalle formalita' del comma precedente quando si tratta di acquisti di importo inferiore a L. 10 milioni (Euro 5, 165).