Art. 91 - Sistema di scritture.

   L'Ente tiene le seguenti scritture:

a) un  partitario  degli  accertamenti,  contenente  lo  stanziamento
   iniziale  e  le  variazioni successive, le somme accertate, quelle
   riscosse  e  quelle  rimaste  da  riscuotere  per ciascun capitolo
   d'entrata;.br:  b)  un  partitario  degli  impegni,  contenente lo
   stanziamento   iniziale  e  le  variazioni  successive,  le  somme
   impegnate,  quelle  pagate  e quelle rimaste da pagare per ciascun
   capitolo;
c) un   partitario  dei  residui,  contenente,  per  capitolo  e  per
   esercizio  di  provenienza,  la consistenza dei residui all'inizio
   dell'esercizio,  le  somme  riscosse o pagate, le somme rimaste da
   riscuotere o di pagare;
d) il giornale cronologico delle reversali e dei mandati emessi;
e) il   registro   degli  inventari  contenente  la  descrizione,  la
   valutazione  dei  beni  dell'Ente  all'inizio  dell'esercizio,  le
   variazioni intervenute nelle singole voci nel corso dell'esercizio
   per  effetto  della  gestione  del  bilancio  o  per  altre  cause
   (ammmortamenti, deperimenti, sopravvenienze, insussistenza, ecc.),
   nonche' la consistenza alla chiusura dell'esercizio;
f) registri  previsti dalla normativa fiscale o da altre disposizioni
   di legge.

   Le  modalita'  di  tenuta  delle  scritture,  le forme dei modelli
relative  alle  suindicate  scritture,  nonche'  ogni altro registro,
scheda  o  partitario  occorrente  per la contabilita' sono stabilite
dall'Ente , sentito il Collegio del Revisori dei conti avvalendosi di
sistemi  di  elaborazione  automatica delle informazioni nel rispetto
della normativa in vigore.