Art. 91 - Sistema di scritture. L'Ente tiene le seguenti scritture: a) un partitario degli accertamenti, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere per ciascun capitolo d'entrata;.br: b) un partitario degli impegni, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ciascun capitolo; c) un partitario dei residui, contenente, per capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o di pagare; d) il giornale cronologico delle reversali e dei mandati emessi; e) il registro degli inventari contenente la descrizione, la valutazione dei beni dell'Ente all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nelle singole voci nel corso dell'esercizio per effetto della gestione del bilancio o per altre cause (ammmortamenti, deperimenti, sopravvenienze, insussistenza, ecc.), nonche' la consistenza alla chiusura dell'esercizio; f) registri previsti dalla normativa fiscale o da altre disposizioni di legge. Le modalita' di tenuta delle scritture, le forme dei modelli relative alle suindicate scritture, nonche' ogni altro registro, scheda o partitario occorrente per la contabilita' sono stabilite dall'Ente , sentito il Collegio del Revisori dei conti avvalendosi di sistemi di elaborazione automatica delle informazioni nel rispetto della normativa in vigore.