Art. 97 - Disposizioni transitorie e finali Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, dove possibile, le norme della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. I rapporti contrattuali gia' costituiti e le gare in corso di svolgimento restano regolati dalle norme vigenti all'atto della stipula dei contratti o della indizione della gara. La Direzione amministrativa provvedera' entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento ad emanare gli elenchi di ditte e di persone di cui al comma 3o comma dell'art. 74. Gli importi presenti negli articoli 37, 42, 54, 79, 81, 82 e 89 del presente regolamento possono essere annualmente aggiornati in base all'indice dei prezzi al consumo del mese di dicembre a valere per l'anno successivo.