Art. 97 - Disposizioni transitorie e finali 
 
   Per quanto non previsto dal  presente  regolamento  si  applicano,
dove  possibile,  le  norme  della  legge  e  del   regolamento   per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato. 
 
   I rapporti contrattuali gia' costituiti e  le  gare  in  corso  di
svolgimento restano  regolati  dalle  norme  vigenti  all'atto  della
stipula dei contratti o della indizione della gara. 
 
   La Direzione  amministrativa  provvedera'  entro  sei  mesi  dalla
entrata in vigore del presente regolamento ad emanare gli elenchi  di
ditte e di persone di cui al comma 3o comma dell'art. 74. 
 
   Gli importi presenti negli articoli 37, 42, 54, 79, 81,  82  e  89
del presente regolamento possono  essere  annualmente  aggiornati  in
base all'indice dei prezzi al consumo del mese di dicembre  a  valere
per l'anno successivo.