Art. 3.
               Prescrizioni attuative dell'affidamento
  1. L'E.S.A.F. realizzera' l'intervento alle condizioni indicate nei
seguenti commi.
  2. Tutti  gli atti posti  in essere dall'E.S.A.F.  per l'esecuzione
del  presente  affidamento,  saranno   soggetti  al  controllo  degli
organismi  che per  legge o  per statuto  sono preposti  al controllo
sugli atti dell'E.S.A.F. stesso.
  3. Prima di procedere all'affidamento dell'opera, l'E.S.A.F. dovra'
assicurarsi  che  non  sussistano  impedimenti  di  sorta  alla  loro
esecuzione come risultante dagli elaborati del progetto approvato con
la presente ordinanza.
  4. In particolare, fermo restando che  per gli stessi si applica la
disposizione  di   cui  all'art.  5,  comma   5,  dell'ordinanza  del
Presidente del  Consiglio dei  Ministri n. 2409  del 28  giugno 1995,
l'E.S.A.F.  dovra' assicurarsiche  siano  acquisiti  tutti i  pareri,
nullaosta   e  autorizzazioni   comunque   necessari  e   preliminari
all'appalto e all'esecuzione dei lavori.
  5. Prima di procedere all'avvio  delle procedure di affidamento dei
lavori,  l'E.S.A.F.  dovra',  inoltre, ottemperare  agli  adempimenti
prescritti  dall'art.  5 del  regolamento  25  maggio 1895,  n.  350,
acquisendo agli  atti il  relativo "certificato di  verificazione del
progetto".
  6.  L'E.S.A.F e'  tenuto  a presentare  mensilmente  una scheda  di
monitoraggio dei lavori di cui alla presente ordinanza.
  7.   La  manutenzione   e   gestione  delle   opere,  ad   avvenuta
realizzazione, resta a carico dell'E.S.A.F.
  8.  Le  opere attuate  dall'E.S.A.F.  saranno  iscritte al  demanio
regionale ai sensi  e per gli effetti di cui  all'art. 18 della legge
regionale 30 maggio 1989, n. 18 (legge finanziaria regionale 1989).
  9.  Saranno preventivamente  approvate con  ordinanza le  eventuali
varianti in corso d'opera non in contrasto con norme di legge.
  10. E'  fatta riserva al  commissario del diritto di  esercitare in
ogni tempo, con le modalita'  che riterra' piu' opportune, verifiche,
accertamenti e controlli sull'avanzamento  e sulla qualita' esecutiva
e di  adempimento dell'oggetto  dell'affidamento, fermo  restando che
titolare  esclusivo  di tutti  i  rapporti,  competenze e  decisioni,
comunque connesse  alla realizzazione dell'opera secondo  il progetto
approvato  con  la  presente  ordinanza,  e'  l'E.S.A.F.,  il  quale,
pertanto,  e'  da considerare  unico  responsabile  sotto il  profilo
civile, amministrativo, contabile  e penale rispetto all'espletamento
degli  atti  e  procedure  tutte  da esso  posti  in  essere  per  la
realizzazione delle opere medesime.
  11. Resta  inteso pertanto che il  commissario rimane espressamente
estraneo ad ogni  rapporto comunque nascente con  terzi in dipendenza
della realizzazione  delle opere (lavori, eventuali  forniture, danni
etc.) e che  le verifiche, gli accertamenti ed i  controlli di cui al
presente  articolo,   che  potranno  essere   effettuati,  riguardano
esclusivamente i rapporti  che intercorrono con l'E.S.A.F  e che sono
regolati dal presente atto di affidamento.