Art. 3. Prescrizioni attuative dell'affidamento 1. L'E.S.A.F. realizzera' l'intervento alle condizioni indicate nei seguenti commi. 2. Tutti gli atti posti in essere dall'E.S.A.F. per l'esecuzione del presente affidamento, saranno soggetti al controllo degli organismi che per legge o per statuto sono preposti al controllo sugli atti dell'E.S.A.F. stesso. 3. Prima di procedere all'affidamento dell'opera, l'E.S.A.F. dovra' assicurarsi che non sussistano impedimenti di sorta alla loro esecuzione come risultante dagli elaborati del progetto approvato con la presente ordinanza. 4. In particolare, fermo restando che per gli stessi si applica la disposizione di cui all'art. 5, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, l'E.S.A.F. dovra' assicurarsiche siano acquisiti tutti i pareri, nullaosta e autorizzazioni comunque necessari e preliminari all'appalto e all'esecuzione dei lavori. 5. Prima di procedere all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori, l'E.S.A.F. dovra', inoltre, ottemperare agli adempimenti prescritti dall'art. 5 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, acquisendo agli atti il relativo "certificato di verificazione del progetto". 6. L'E.S.A.F e' tenuto a presentare mensilmente una scheda di monitoraggio dei lavori di cui alla presente ordinanza. 7. La manutenzione e gestione delle opere, ad avvenuta realizzazione, resta a carico dell'E.S.A.F. 8. Le opere attuate dall'E.S.A.F. saranno iscritte al demanio regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 (legge finanziaria regionale 1989). 9. Saranno preventivamente approvate con ordinanza le eventuali varianti in corso d'opera non in contrasto con norme di legge. 10. E' fatta riserva al commissario del diritto di esercitare in ogni tempo, con le modalita' che riterra' piu' opportune, verifiche, accertamenti e controlli sull'avanzamento e sulla qualita' esecutiva e di adempimento dell'oggetto dell'affidamento, fermo restando che titolare esclusivo di tutti i rapporti, competenze e decisioni, comunque connesse alla realizzazione dell'opera secondo il progetto approvato con la presente ordinanza, e' l'E.S.A.F., il quale, pertanto, e' da considerare unico responsabile sotto il profilo civile, amministrativo, contabile e penale rispetto all'espletamento degli atti e procedure tutte da esso posti in essere per la realizzazione delle opere medesime. 11. Resta inteso pertanto che il commissario rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere (lavori, eventuali forniture, danni etc.) e che le verifiche, gli accertamenti ed i controlli di cui al presente articolo, che potranno essere effettuati, riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'E.S.A.F e che sono regolati dal presente atto di affidamento.