Art. 4.
                         Collaudo dei lavori
  1.  Il  collaudo  tecnico  ed   amministrativo  delle  opere  e  di
quant'altro  occorra,   oggetto  del  presente   affidamento,  verra'
effettuato,  ai sensi  delle vigenti  disposizioni, dal  collaudatore
unico e/o dalla commissione di collaudatori, nominati dall'E.S.A.F su
designazione del commissario.
  2. Tutte le spese e gli oneri inerenti al collaudo delle opere, ivi
compresi quelli afferenti l'eventuale collaudo statico, sono a carico
dell' E.S.A.F.
  3.  La  designazione  del  collaudatore e/o  della  commissione  di
collaudatori,  verra' effettuata  e comunicata  con immediatezza  dal
commissario all'E.S.A.F che provvedera' agli adempimenti conseguenti.
  4.   All'occorrenza,  il   collaudatore  e/o   la  commissione   di
collaudatori sottoporranno  le opere e quant'altro  occorra, a visite
ed accertamenti anche in corso d'opera.
  5. Le opere saranno comunque sottoposte a collaudo e certificazione
definitiva  entro i  termini contrattuali,  a partire  dalla data  di
ultimazione  dei   lavori,  e   l'E.S.A.F  e'  tenuto   a  comunicare
tempestivamente al commissario l'inizio delle operazioni.
  6. Intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, l'E.S.A.F. ne
dara'  comunicazione  al  commissario,   certificando  sotto  la  sua
esclusiva responsabilita' che  l'oggetto dell'affidamento e' ultimato
e  collaudato in  ogni  sua parte  e  trasmettendo la  documentazione
relativa al collaudo stesso accompagnata dall'atto di approvazione.