Art. 5.
                               Rapporti
  1. Per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza,
l'E.S.A.F. agira' in nome e per  conto proprio, atteso che, in virtu'
della  presente ordinanza  medesima, spetta  ad esso  ogni potere  in
relazione a tutta l'attivita' da  compiere per la realizzazione delle
opere.
  2.  L'E.S.A.F e'  pertanto responsabile  di qualsiasi  danno che  i
terzi  subiscano in  dipendenza  dell'esecuzione dei  lavori e  delle
attivita' connesse, e  non potra' quindi pretendere  di rivalersi nei
confronti del commissario.
  3. Il presente  atto di affidamento ha  efficacia sino all'adozione
dell'atto commissariale  di chiusura  del rapporto di  affidamento di
cui al successivo comma 10 del  presente articolo, salvo revoca per i
motivi di cui al successivo comma.
  4. Al commissario e' riservato  il potere di revocare l'affidamento
nel caso in cui l'E.S.A.F.  incorra in violazioni o negligenze, tanto
in ordine alle condizioni della  presente ordinanza quanto a norme di
legge o regolamenti, a disposizione  amministrative ed alle regole di
buona amministrazione.
  5.  Lo stesso  potere  di revoca,  il  commissario esercitera'  ove
l'E.S.A.F., per  imperizia o altro suo  comportamento, comprometta la
tempestiva  esecuzione   e  la  buona  riuscita   dell'intervento  in
relazione alle  esigenze di  superamento dello stato  emergenziale in
atto.
  6.  Nel  caso  di  revoca   si  fara'  luogo,  in  contraddittorio,
all'accertamento dei lavori e delle forniture e delle altre attivita'
eseguite e utilizzabili e resteranno attribuite all'E.S.A.F. le somme
legittimamente erogate,  o al  cui pagamento l'E.S.A.F.  medesimo sia
legittimamente  tenuto, con  riguardo ai  lavori e  forniture stesse,
alle  restanti  attivita'  e   in  misura  proporzionale  alle  spese
generali, salvo il risarcimento danni di cui al comma che segue.
  7. Il commissario si riserva il diritto di chiedere il risarcimento
dei  danni che  dovessero derivargli  da quegli  stessi comportamenti
dell'E.S.A.F. che determinassero la revoca dell'atto di affidamento.
  8. Il  commissario, in  caso di  revoca dell'affidamento,  a tutela
dell'interesse generale  si riserva,  la facolta' di  sostituire, nei
contratti conlusi per  la realizzazione dell'oggetto dell'affidamento
all'E.S.A.F. altro ente o amministrazione.
  9. In conseguenza  l'E.S.A.F. si impegna ad  inserire nei contratti
che andra'  a stipulare con  i terzi esplicita clausola  che consenta
l'eventuale  subentro   di  altro  "Ente"  o   "Amministrazione"  nei
contratti stessi.
  10.  Ricevuti  gli  atti  del  collaudo  finale  e  la  conseguente
dichiarazione  dell'E.S.A.F.  di compiuto  espletamento  dell'oggetto
dell'affidamento, nonche'  i provvedimenti degli organi  di controllo
preposti  e  concluse  le procedure  espropriative,  il  commissario,
provvedera'  alla omologazione  degli atti  di contabilita'  finale e
collaudo delle opere ed alla chiusura del rapporto di affidamento.