Art. 6.
                             Controversie
  1. Le eventuali controversie che  insorgessero tra il commissario e
l'E.S.A.F.,  dovranno essere  sottoposte  ad un  previo tentativo  di
risoluzione amministrativa.
  2. A  tal uopo l'E.S.A.F.,  qualora abbia interessi da  far valere,
notifichera' motivata domanda al commissario, il quale provvedera' su
di essa nel termine di novanta giorni dalla notifica ricevuta.
  3.  L'E.S.A.F.  non  potra',   di  conseguenza,  adire  l'autorita'
giudiziaria  prima  che  il  commissario abbia  emesso  la  decisione
amministrativa o  prima che  sia decorso  inutilmente il  termine per
provvedervi.