Art. 7.
  1.  Per quanto  non  espressamente previsto  dal  presente atto  di
affidamento,  si  richiamano tutte  le  leggi  generali che  regolano
l'esecuzione delle  opere pubbliche e  le norme del codice  civile in
quanto applicabili.
  E' fatto obbligo a chiunque spetti  di osservare e far osservare la
presente ordinanza.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge
24 febbraio  1992, n. 225,  e sul bollettino ufficiale  della regione
Sardegna, parte II.
   Cagliari, 5 novembre 1999
                              Il sub-commissario governativo: Duranti