Art. 7. 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di affidamento, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II. Cagliari, 5 novembre 1999 Il sub-commissario governativo: Duranti