IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI
  Visto il decreto legislativo 4  giugno 1997, n. 143, concernente il
trasferimento alle  regioni delle funzioni amministrative  in materia
di  agricoltura  e   pesca  e  riorganizzazione  dell'amministrazione
centrale;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
riforma dell'organizzazione  del Governo, a norma  dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  la legge  14 luglio  1965, n.  963, e  successive modifiche,
concernente la disciplina della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639,  e successive  modifiche, con  il quale  e' stato  approvato il
regolamento di esecuzione della predetta legge;
  Vista la  legge 17  febbraio 1982, n.  41, e  successive modifiche,
concernente il  piano per  la razionalizzazione  e lo  sviluppo della
pesca;
  Visto  il  decreto ministeriale  5  maggio  1986, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 1986, concernente il rilascio
delle licenze per la pesca marittima;
  Visto  il  decreto ministeriale  7  maggio  1987, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29  giugno 1987, recante criteri per il
rilascio delle licenze di pesca;
  Visto  il decreto  ministeriale  20 luglio  1989, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  182  del   5  agosto  1989,  concernente  la
sospensione, per  un anno,  del rilascio delle  licenze di  pesca per
nuove navi;
  Visto  il decreto  ministeriale  26 luglio  1995, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  203  del  31  agosto  1995,  concernente  la
disciplina del rilascio delle licenze di pesca;
  Visto il  decreto ministeriale  19 febbraio 1997,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale   n.  71  del   26  marzo  1997,   recante  nuove
disposizioni in materia di licenze di pesca;
  Visto  il decreto  ministeriale  12 giugno  1998, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  n. 175 del  29 luglio 1998, recante  modalita' di
rilascio  delle licenze  di pesca  nei compartimenti  marittimi della
Sardegna;
  Visto il  decreto ministeriale del  14 settembre 1999 con  il quale
sono  stati  fissati, tra  l'altro,  limiti  temporali in  ordine  al
periodo di validita' dei nulla osta gia' rilasciati;
  Valutata l'opportunita' di provvedere  al rilascio della licenza di
pesca per  le unita' oggetto  dei nulla osta gia'  rilasciati, atteso
che  le  avviate  iniziative  di contenimento  globale  della  flotta
peschereccia  consentono di  raggiungere gli  obiettivi previsti  dal
programma  di  orientamento  pluriennale  della  flotta  peschereccia
dell'Italia per il periodo 1997/2001 (POP IV);
  Valutata  altresi'  l'opportunita'  di prevedere  idonee  forme  di
cautela  per  i soggetti  destinatari  delle  comunicazioni da  parte
dell'amministrazione di ammissibilita' alle agevolazioni contributive
per la  costruzione di  nuove unita'  da pesca  ancorche' subordinata
alla definizione  delle procedure  di cofinanziamento ai  sensi dello
SFOP ed alla disponibilita' di risorse finanziarie;
  Ritenuto opportuno introdurre correttivi alla disciplina in materia
di licenze  di pesca al  fine di  assicurare la tutela  di situazioni
giuridiche soggettive consolidate;
  Sentiti il  Comitato nazionale per  la gestione e  la conservazione
delle  risorse  biologiche  del  mare  e  la  commissione  consultiva
centrale per  la pesca  marittima che, nella  riunione del  4 ottobre
1999 hanno espresso all'unanimita' parere favorevole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  In applicazione  delle  previsioni in  materia  di rilascio  di
licenze di pesca  e degli articoli 1 e 2  del decreto ministeriale 14
settembre 1999 alle unita' munite di nulla osta in corso di validita'
e' rilasciata  la licenza di  pesca all'atto del  perfezionamento del
relativo procedimento.