Art. 2. 1. Sono sospesi gli effetti dei provvedimenti di archiviazione delle comunicazioni di ammissibilita' alle agevolazioni contributive previste dallo strumento finanziario di orientamento della pesca - SFOP - per la costruzione di nuove unita'. 2. Nel limite delle risorse finanziarie che saranno assegnate alla misura rinnovo della flotta e' assicurata priorita' al finanziamento dei progetti di cui al comma 1. 3. Sono sospesi, altresi', gli effetti dei provvedimenti concernenti le istanze per le costruzioni di nuove unita' ai sensi della tranche 1998 dello SFOP, archiviate per carenza di fondi. La disposizione del presente comma non si applica ai provvedimenti di archiviazione per motivi diversi dalla carenza di fondi.