Art. 2.
  1.  Sono sospesi  gli  effetti dei  provvedimenti di  archiviazione
delle comunicazioni di  ammissibilita' alle agevolazioni contributive
previste dallo  strumento finanziario  di orientamento della  pesca -
SFOP - per la costruzione di nuove unita'.
  2. Nel limite delle risorse  finanziarie che saranno assegnate alla
misura rinnovo della flotta  e' assicurata priorita' al finanziamento
dei progetti di cui al comma 1.
  3.   Sono  sospesi,   altresi',  gli   effetti  dei   provvedimenti
concernenti le  istanze per le  costruzioni di nuove unita'  ai sensi
della tranche  1998 dello SFOP,  archiviate per carenza di  fondi. La
disposizione del  presente comma non  si applica ai  provvedimenti di
archiviazione per motivi diversi dalla carenza di fondi.