ALLEGATO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "SOVANA" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Sovana" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: rosso, rosso superiore, rosso riserva e rosato. Per le tipologie "Sovana" rosso superiore e "Sovana" rosso riserva e' consentita, qualora ricorrano i requisiti di cui al successivo art. 2, la menzione di uno dei seguenti vitigni: Sangiovese, Aleatico, Cabernet Sauvignon, Merlot. Art. 2. I vini a denominazione di origine controllata "Sovana" devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: vini rosso, rosso superiore e rosato (senza la specificazione del vitigno): Sangiovese: almeno il 50%. Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve dei vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e autorizzati nella provincia di Grosseto e prodotte nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 fino ad un massimo del 50%. I vini a denominazione di origine controllata "Sovana" rosso superiore e "Sovana" rosso riserva, con la menzione di uno dei seguenti vitigni: Sangiovese, Aleatico, Cabernet Sauvignon e Merlot, devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, le uve dei vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati nella provincia di Grosseto. Art. 3 (Invariato) Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Sovana" devono essere quelle normali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, con esclusione di quelli umidi o non sufficientemente soleggiati. La densita' di impianto deve essere quella generalmente usata in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini; per i nuovi impianti e i reimpianti la densita' dei ceppi non puo' essere inferiore a 3.300 piante ad ettaro. I sesti di impianto, le forme di allevamento consentiti sono quelli gia' in uso nella zona. E' vietata ogni pratica colturale avente carattere di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. La produzione massima di uva ad ettaro ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale sono le seguenti: ===================================================================== Tipologia "Sovana" Produzione uva Titolo alcolometrico tonn./Ha volumico naturale minimo _____________________________________________________________________ Rosso e rosato 11 10,50 vol. Rossosuperiore e rosso 9 11,50 vol. superiore con la menzione del vitigno Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Sovana" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite. Art. 5. Le operazioni di vinificazione ed invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui al precedente art. 3. L'imbottigliamento deve essere effettuato nell'intera provincia di Grosseto. Qualora le uve dei vigneti esistenti in ambito aziendale vengano utilizzate per la produzione di diverse tipologie previste dall'art. 1 e' consentito destinare, tramite scelta vendemmiale, una parte delle uve alla produzione della tipologia "rosso" e della tipologia "rosato" purche' risultino rispettati i requisiti posti dal presente disciplinare sia per le uve destinate separatamente a una data tipologia sia per le rimanenti uve dello stesso vigneto destinate ad altra tipologia. E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti e condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 o, in alternativa, con mosto concentrato rettificato o a mezzo di altre tecnologie consentite. La tipologia "rosato" deve essere ottenuta con la vinificazione in "rosato" delle uve a bacca rossa. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti: ===================================================================== Tipologia "Sovana" Resa uva/vino Produzione massima tonn./Ha vino/ettaro _____________________________________________________________________ Rosso e rosato 70% 77 hl Rossosuperiore e rosso 70% 63 hl superiore con la menzio- ne del vitigno Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra indicato, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del limite massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata "Sovana". Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata "Sovana" per tutta la partita. I vini a denominazione di origine controllata "Sovana" rossi, ottenuti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11,5% possono essere designati con la qualificazione "Superiore". I vini a denominazione di origine controllata "Sovana" rosso superiore e "Sovana" rosso superiore con la specificazione del vitigno che sono stati oggetto di invecchiamento in botti di legno per un periodo non inferiore a 24 mesi e di affinamento in bottiglia per un periodo non inferiore a 6 mesi, possono optare per la qualificazione "Riserva". Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata: ===================================================================== Tipologia Data _____________________________________________________________________ Rosato 1 gennaio (anno successivo alla vendemmia) Rosso 1 marzo (anno successivo alla vendemmia) Rosso superioree rosso 1 giugno (anno successivo alla vendemmia) superiore con la menzione di vitigno Rosso riserva e rosso 1 maggio (30 mesi dal 1 novembre dell'anno riserva con la menzio- di vendemmia) ne di vitigno Art. 6. I vini a denominazione di origine controllata "Sovana" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Sovana" rosso: colore: rosso rubino con riflessi violacei; odore: vinoso; sapore: armonico ed equilibrato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; acidita' totale minima: 4,50 g/l; estratto secco netto minimo: 20 g/l. "Sovana" rosso superiore o "Sovana" rosso riserva: colore: rosso intenso tendente al granato con l'invecchiamento; odore: vinoso, intenso e caratteristico che si affina nel corso dell'invecchiamento; sapore: corposo, armonico, asciutto; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.; acidita' totale minima: 4,50 g/l; estratto secco netto minimo: 22 g/l. "Sovana" Sangiovese superiore o "Sovana" Sangiovese riserva: colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento; odore: vinoso, talvolta con note fruttate di ciliegia e viola; sapore: asciutto, corposo, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.; acidita' totale minima: 4,50 g/l; estratto secco netto minimo: 22 g/l. "Sovana" Aleatico superiore o "Sovana" Aleatico riserva: colore: rosso rubino di buona intensita'; odore: vinoso, caratteristico; sapore: armonico ed equilibrato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. di cui almeno 9,50 svolti; acidita' totale minima: 4,50 g/l; estratto secco netto minimo: 22 g/l. "Sovana" Cabernet Sauvignon superiore o "Sovana" Cabernet Sauvignon riserva: colore: rosso intenso con riflessi violacei, tendenti al granato con l'invecchiamento; odore: vinoso con note speziate; sapore: corposo, sapido, asciutto, giustamente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.; acidita' totale minima: 4,50 g/l; estratto secco netto minimo: 22 g/l. "Sovana" Merlot superiore o "Sovana" Merlot riserva: colore: rosso con riflessi violacei, tendente al granato con l'invecchiamento; odore: tipico con note fruttate; sapore: ampio e vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.; acidita' totale minima: 4,50 g/l; estratto secco netto minimo: 20 g/l. "Sovana" Rosato: colore: rosato con riflessi rosso rubino; odore: vinoso, delicato, con intense note fruttate; sapore: armonioso, leggermente acidulo; titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,00% vol.; acidita' totale minima: 5,00 g/l; estratto secco netto minimo: 16 g/l. E' facolta' del Ministero per le politiche agricole, Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazione di origini e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini puo' rivelare lieve sentore di legno. Art. 7 (Invariato) Art. 8 (Invariato)