(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
               DISCIPLINARE  DI PRODUZIONE  DEI  VINI
           A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "SOVANA"
                               Art. 1.
  La denominazione  di origine  controllata "Sovana" e'  riservata ai
vini  che rispondono  alle condizioni  ed ai  requisiti previsti  dal
presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: rosso,
rosso superiore, rosso riserva e rosato.
  Per le tipologie "Sovana" rosso  superiore e "Sovana" rosso riserva
e' consentita,  qualora ricorrano  i requisiti  di cui  al successivo
art.  2,  la  menzione  di  uno  dei  seguenti  vitigni:  Sangiovese,
Aleatico, Cabernet Sauvignon, Merlot.
                               Art. 2.
  I  vini  a denominazione  di  origine  controllata "Sovana"  devono
essere ottenuti  dalle uve  prodotte dai vigneti  aventi, nell'ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
  vini rosso, rosso  superiore e rosato (senza  la specificazione del
vitigno):
     Sangiovese: almeno il 50%.
  Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve dei vitigni
a  bacca  rossa,  non  aromatici, raccomandati  e  autorizzati  nella
provincia di Grosseto e prodotte  nella zona di produzione delimitata
nel successivo art. 3 fino ad un massimo del 50%.
  I  vini  a  denominazione  di origine  controllata  "Sovana"  rosso
superiore  e "Sovana"  rosso  riserva,  con la  menzione  di uno  dei
seguenti vitigni: Sangiovese, Aleatico,  Cabernet Sauvignon e Merlot,
devono essere ottenuti da  uve provenienti dai corrispondenti vitigni
per almeno l'85%. Possono concorrere, fino  ad un massimo del 15%, le
uve  dei  vitigni a  bacca  rossa,  non aromatici,  raccomandati  e/o
autorizzati nella provincia di Grosseto.
                         Art. 3 (Invariato)
                               Art. 4.
  Le condizioni  ambientali e di  coltura dei vigneti  destinati alla
produzione dei  vini a denominazione di  origine controllata "Sovana"
devono essere  quelle normali della  zona di produzione  e, comunque,
atte  a  conferire  alle  uve   e  ai  vini  derivati  le  specifiche
caratteristiche di qualita'.
  Sono pertanto da  considerarsi idonei i vigneti  ubicati in terreni
di  favorevole giacitura  ed  esposizione, con  esclusione di  quelli
umidi o non sufficientemente soleggiati.
  La densita'  di impianto deve  essere quella generalmente  usata in
funzione delle caratteristiche peculiari delle  uve e dei vini; per i
nuovi impianti e  i reimpianti la densita' dei ceppi  non puo' essere
inferiore a 3.300 piante ad ettaro.
  I sesti di impianto, le forme di allevamento consentiti sono quelli
gia' in uso nella zona.
  E' vietata ogni pratica colturale avente carattere di forzatura.
   E' consentita l'irrigazione di soccorso.
  La produzione massima  di uva ad ettaro ed  il titolo alcolometrico
volumico minimo naturale sono le seguenti:
=====================================================================
  Tipologia "Sovana"   Produzione uva         Titolo  alcolometrico
                          tonn./Ha          volumico naturale minimo
_____________________________________________________________________
Rosso e rosato              11                   10,50 vol.
Rossosuperiore e rosso       9                   11,50 vol.
 superiore con la
 menzione del vitigno
  Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi di  uve  ottenuti  e  da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata "Sovana" devono essere riportati  nei limiti di cui sopra
purche' la produzione  globale non superi del 20%  i limiti medesimi,
fermi  restando i  limiti resa  uva/vino  per i  quantitativi di  cui
trattasi.
  Per i vigneti  in coltura promiscua la produzione massima  di uva a
ettaro   deve  essere   rapportata  alla   superficie  effettivamente
impegnata dalla vite.
                               Art. 5.
  Le  operazioni di  vinificazione  ed  invecchiamento devono  essere
effettuate nell'ambito della zona di  produzione di cui al precedente
art. 3.
  L'imbottigliamento deve essere  effettuato nell'intera provincia di
Grosseto.
  Qualora le  uve dei vigneti  esistenti in ambito  aziendale vengano
utilizzate per la produzione  di diverse tipologie previste dall'art.
1  e' consentito  destinare,  tramite scelta  vendemmiale, una  parte
delle uve alla  produzione della tipologia "rosso"  e della tipologia
"rosato" purche' risultino rispettati  i requisiti posti dal presente
disciplinare  sia  per le  uve  destinate  separatamente a  una  data
tipologia sia per le rimanenti  uve dello stesso vigneto destinate ad
altra tipologia.
  E' consentito l'arricchimento dei mosti  e dei vini di cui all'art.
1,  nei  limiti e  condizioni  stabilite  dalle norme  comunitarie  e
nazionali, con mosti concentrati ottenuti  da uve prodotte nella zona
di produzione delimitata dal precedente art. 3 o, in alternativa, con
mosto  concentrato   rettificato  o  a  mezzo   di  altre  tecnologie
consentite.
  La tipologia "rosato" deve essere  ottenuta con la vinificazione in
"rosato" delle uve a bacca rossa.
  La resa  massima dell'uva  in vino finito,  pronto per  il consumo,
compresa l'eventuale  aggiunta correttiva e la  produzione massima di
vino per ettaro sono le seguenti:
=====================================================================
  Tipologia "Sovana"    Resa uva/vino            Produzione massima
                          tonn./Ha                  vino/ettaro
_____________________________________________________________________
Rosso e rosato               70%                      77 hl
Rossosuperiore e rosso       70%                      63 hl
 superiore con la menzio-
 ne del vitigno
  Qualora la  resa uva/vino superi  il limite sopra indicato,  ma non
oltre il 75%, anche se la produzione  ad ettaro resta al di sotto del
limite   massimo  consentito,   l'eccedenza  non   ha  diritto   alla
denominazione  di origine  controllata "Sovana".  Oltre detto  limite
percentuale  decade   il  diritto   alla  denominazione   di  origine
controllata "Sovana" per tutta la partita.
  I  vini  a denominazione  di  origine  controllata "Sovana"  rossi,
ottenuti  da  uve che  assicurino  un  titolo alcolometrico  volumico
minimo   naturale  di   11,5%   possono  essere   designati  con   la
qualificazione "Superiore".
  I  vini  a  denominazione  di origine  controllata  "Sovana"  rosso
superiore  e  "Sovana"  rosso  superiore con  la  specificazione  del
vitigno che  sono stati oggetto  di invecchiamento in botti  di legno
per un periodo non inferiore a  24 mesi e di affinamento in bottiglia
per  un  periodo non  inferiore  a  6  mesi,  possono optare  per  la
qualificazione "Riserva".
  Per i seguenti vini l'immissione  al consumo e' consentita soltanto
a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:
=====================================================================
      Tipologia                              Data
_____________________________________________________________________
Rosato                    1 gennaio (anno successivo alla vendemmia)
Rosso                     1 marzo (anno successivo alla vendemmia)
Rosso superioree rosso    1 giugno (anno successivo alla vendemmia)
  superiore con la
  menzione di vitigno
Rosso riserva e rosso     1 maggio (30 mesi dal 1 novembre dell'anno
  riserva con la menzio-    di vendemmia)
  ne di vitigno
                               Art. 6.
  I  vini a  denominazione di  origine controllata  "Sovana" all'atto
dell'immissione   al   consumo   devono  rispondere   alle   seguenti
caratteristiche:
 "Sovana" rosso:
   colore: rosso rubino con riflessi violacei;
   odore: vinoso;
   sapore: armonico ed equilibrato;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
   acidita' totale minima: 4,50 g/l;
   estratto secco netto minimo: 20 g/l.
 "Sovana" rosso superiore o "Sovana" rosso riserva:
  colore: rosso intenso tendente al granato con l'invecchiamento;
  odore: vinoso,  intenso e  caratteristico che  si affina  nel corso
dell'invecchiamento;
   sapore: corposo, armonico, asciutto;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
   acidita' totale minima: 4,50 g/l;
   estratto secco netto minimo: 22 g/l.
  "Sovana" Sangiovese superiore o "Sovana" Sangiovese riserva:
  colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
  odore: vinoso, talvolta con note fruttate di ciliegia e viola;
   sapore: asciutto, corposo, armonico;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
   acidita' totale minima: 4,50 g/l;
   estratto secco netto minimo: 22 g/l.
 "Sovana" Aleatico superiore o "Sovana" Aleatico riserva:
   colore: rosso rubino di buona intensita';
   odore: vinoso, caratteristico;
   sapore: armonico ed equilibrato;
  titolo  alcolometrico volumico  totale minimo:  12,00% vol.  di cui
almeno 9,50 svolti;
   acidita' totale minima: 4,50 g/l;
   estratto secco netto minimo: 22 g/l.
 "Sovana" Cabernet Sauvignon
                     superiore o "Sovana" Cabernet Sauvignon riserva:
  colore: rosso  intenso con  riflessi violacei, tendenti  al granato
con l'invecchiamento;
   odore: vinoso con note speziate;
   sapore: corposo, sapido, asciutto, giustamente tannico;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
   acidita' totale minima: 4,50 g/l;
   estratto secco netto minimo: 22 g/l.
 "Sovana" Merlot superiore o "Sovana" Merlot riserva:
  colore:  rosso  con  riflessi  violacei, tendente  al  granato  con
l'invecchiamento;
   odore: tipico con note fruttate;
   sapore: ampio e vellutato;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
   acidita' totale minima: 4,50 g/l;
   estratto secco netto minimo: 20 g/l.
 "Sovana" Rosato:
   colore: rosato con riflessi rosso rubino;
   odore: vinoso, delicato, con intense note fruttate;
   sapore: armonioso, leggermente acidulo;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,00% vol.;
   acidita' totale minima: 5,00 g/l;
   estratto secco netto minimo: 16 g/l.
  E'  facolta'  del Ministero  per  le  politiche agricole,  Comitato
nazionale per  la tutela e  la valorizzazione delle  denominazione di
origini e delle indicazioni  geografiche tipiche dei vini, modificare
i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto secco netto con proprio
decreto.
  In relazione all'eventuale conservazione  in recipienti di legno il
sapore dei vini puo' rivelare lieve sentore di legno.
                         Art. 7 (Invariato)
                         Art. 8 (Invariato)