Art. 2.
                      Altro personale designato
  Al fine di assicurare la  maggiore tempestivita' ed efficienza agli
interventi  necessari,   potra'  essere  designato   anche  ulteriore
personale   addetto    all'ufficio   ispettorato    della   divisione
intermediari ed avente la qualifica di funzionario.
  Nell'assolvimento degli incarichi di  cui alla presente delibera, i
funzionari di  cui all'art. 1  e di  cui al precedente  comma possono
essere  coadiuvati da  altro personale  in servizio  presso l'ufficio
insider trading o l'ufficio ispettorato della divisione intermediari.