Art. 2. Altro personale designato Al fine di assicurare la maggiore tempestivita' ed efficienza agli interventi necessari, potra' essere designato anche ulteriore personale addetto all'ufficio ispettorato della divisione intermediari ed avente la qualifica di funzionario. Nell'assolvimento degli incarichi di cui alla presente delibera, i funzionari di cui all'art. 1 e di cui al precedente comma possono essere coadiuvati da altro personale in servizio presso l'ufficio insider trading o l'ufficio ispettorato della divisione intermediari.