(all. 1 - art. 1)
DISPOSIZIONI  CONCERNENTI  GLI  OBBLIGHI  DI  COMUNICAZIONE DI DATI E
   NOTIZIE E LA  TRASMISSIONE  DI  ATTI  E  DOCUMENTI  DA  PARTE  DEI
   SOGGETTI ABILITATI E DEGLI AGENTI DI CAMBIO.
                             ARTICOLO 1
                            (Definizioni)
 1. Nelle presenti disposizioni l'espressione:
 a) "decreto legislativo n. 58/1998" indica il decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
 b)  "decreto  legislativo n. 415/1996" indica il decreto legislativo
23 luglio 1996, n. 415;
 c)  "regolamento  Consob  n.  11522/1998"  indica   il   regolamento
approvato con delibera della Consob n. 11522 del 1 luglio 1998;
 d)   "regolamento   Consob  n.  11971/1999"  indica  il  regolamento
approvato con delibera della Consob n. 11971 del 14 maggio 1999;
 e) "servizi di investimento" indica i servizi di cui all'articolo 1,
comma 5, del decreto legislativo n. 58/1998, nonche' i servizi di cui
alla sezione A della tabella allegata allo stesso decreto legislativo
n. 58/1998;
 f) "SIM"  indica  le  societa'  di  intermediazione  mobiliare,  ivi
comprese  le  societa'  di  cui all'articolo 60, comma 4, del decreto
legislativo n. 415/1996;
 g) "banche italiane" indica le banche italiane autorizzate ai  sensi
dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998;
 h)  "agenti  di  cambio"  indica i soggetti iscritti nel ruolo unico
nazionale di cui all'articolo 201, comma 6, del  decreto  legislativo
n. 58/1998;
 i)  "intermediari  finanziari"  indica  gli  intermediari finanziari
iscritti  nell'elenco  previsto   dall'articolo   107   del   decreto
legislativo   1   settembre   1993,  n.  385,  autorizzati  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998.
                             ARTICOLO 2
                                (SIM)
 1. Alle SIM si applicano gli obblighi di  comunicazione  di  seguito
specificati.
 a) Segnalazioni periodiche di vigilanza
 Le  SIM  inviano le segnalazioni periodiche di vigilanza specificate
nel manuale operativo di cui all'allegato n. 1.
 b) Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato
 Le SIM inviano il bilancio d'esercizio  e  il  bilancio  consolidato
(ove  tenute alla redazione dello stesso), unitamente alle rispettive
relazioni sulla gestione,  alle  rispettive  relazioni  del  collegio
sindacale,  alle  rispettive  relazioni della societa' di revisione e
alla delibera di  approvazione  del  bilancio  d'esercizio,  entro  i
trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio d'esercizio.
 c) Relazione semestrale di cui all'articolo 56 del regolamento della
Banca d'Italia del 2 luglio 1991
 Le  SIM  inviano  la relazione semestrale di cui all'articolo 56 del
regolamento della Banca d'Italia del 2 luglio 1991 entro quattro mesi
dalla fine del primo semestre.
 d) Modificazione dell'atto costitutivo, emissione  di  obbligazioni,
fusione, scissione, acquisto o alienazione di azioni proprie
 Le   SIM   trasmettono,   in   copia   conforme   all'originale,  le
deliberazioni adottate  e  il  verbale  dell'assemblea  entro  trenta
giorni  da quello in cui l'assemblea ha deliberato sulle proposte che
importano   modificazione   dell'atto   costitutivo,   emissione   di
obbligazioni,  fusione e scissione societaria, nonche' sulle proposte
di autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie.
 Non appena siano disponibili, le  SIM  inviano,  in  copia  conforme
all'originale,  il  decreto  di  omologazione  da parte del Tribunale
competente   delle   deliberazioni    assembleari    che    importano
modificazione dell'atto costitutivo, nonche' gli atti di fusione e di
scissione  e  i  relativi  certificati  comprovanti le iscrizioni nel
registro delle  imprese  prescritte  dall'articolo  2504  del  codice
civile,  per  gli  effetti di cui all'articolo 2504-bis e 2504-decies
del codice civile.
 e)   Rappresentazione   grafica   dei   soggetti    che    detengono
partecipazioni qualificate
 Le  SIM  inviano una rappresentazione grafica dei soggetti che, alla
data  di  approvazione  del  bilancio  d'esercizio  e  alla  data  di
trasmissione  da  parte  degli  amministratori  al collegio sindacale
della relazione semestrale di cui  all'articolo  56  del  regolamento
della  Banca d'Italia del 2 luglio 1991, detengono una partecipazione
diretta o indiretta superiore al 5%  del  capitale  rappresentato  da
azioni  con  diritto  di  voto,  con l'indicazione dell'entita' delle
singole partecipazioni.
 La rappresentazione riferita alla data di approvazione del  bilancio
d'esercizio  e' inviata congiuntamente alla comunicazione di cui alla
lettera b); la rappresentazione riferita alla data di trasmissione da
parte degli amministratori  al  collegio  sindacale  della  relazione
semestrale  e'  inviata congiuntamente alla comunicazione di cui alla
lettera c).
 f) Esponenti aziendali
 Le SIM comunicano le variazioni intervenute nella  composizione  del
consiglio  di amministrazione e del collegio sindacale (1) nonche' le
nomine, le cessazioni e le sostituzioni dei direttori generali e  dei
soggetti che ricoprono cariche che comportano l'esercizio di funzioni
equivalenti  a  quella  di  direttore  generale  entro  trenta giorni
dall'accettazione della nomina. A tal fine si avvalgono della lettera
di cui all'allegato n. 2 e di uno o piu' modelli di cui  all'allegato
n. 3.
 Non appena possibile, le SIM integrano le suddette comunicazioni con
la  trasmissione,  in copia conforme all'originale, del verbale della
riunione  del  consiglio   di   amministrazione   o,   in   caso   di
amministratore  unico,  del collegio sindacale, nel corso della quale
l'organo  ha  espresso   il   proprio   parere   sui   requisiti   di
professionalita'   e   onorabilita'   nonche'   sull'inesistenza   di
situazioni impeditive o di cause di sospensione dalle cariche di  cui
al   decreto   del   Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica  dell'11  novembre  1998,  n.  468  (2).  Al
verbale  e'  unita  la  documentazione  di  cui all'allegato n. 2 del
regolamento Consob n. 11522/1998. Si applica l'articolo 8, commi 2, 3
e  4,  del  regolamento  Consob  n.  11522/1998.  Con  riguardo  alla
sussistenza   dei   requisiti   di   onorabilita',  gli  obblighi  di
trasmissione in esame si applicano anche nel caso di  conferma  nella
carica di amministratori e sindaci.
 Le   SIM   comunicano   altresi'  le  nomine,  le  cessazioni  e  le
sostituzioni dei responsabili delle funzioni aziendali,  ivi  inclusa
la  funzione  di controllo interno, entro trenta giorni dalla nomina.
A tal fine si avvalgono della lettera di cui all'allegato n. 2  e  di
uno o piu' modelli di cui all'allegato n. 3.
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          (1)  Sono  altresi'  comunicate le conferme nella carica di
          amministratori e sindaci.
          (2) L'esame delle  posizioni  deve  essere  effettuato  per
          ciascuno  degli interessati e con l'astensione dei soggetti
          di volta in volta interessati.
 g) Relazione annuale sulla struttura  organizzativa  e  sull'assetto
contabile
 Le SIM inviano con cadenza annuale, entro il 30 giugno di ogni anno,
la  relazione  sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile
prevista  dal  regolamento  della  Banca  d'Italia  in   materia   di
organizzazione  amministrativa e contabile e di controlli interni del
30 settembre 1997.
 La relazione non deve essere inviata  nel  caso  in  cui  non  siano
intervenute  variazioni  rispetto alle informazioni comunicate con la
relazione dell'anno precedente.
 h) Relazione annuale sulle  verifiche  effettuate  e  piano  annuale
delle   verifiche  programmate  predisposti  dal  responsabile  della
funzione di controllo interno
 Le SIM  inviano,  congiuntamente  alla  comunicazione  di  cui  alla
lettera   b),  la  relazione  riassuntiva  concernente  le  verifiche
effettuate nel corso dell'anno, gli esiti delle stesse e le eventuali
proposte conseguenti anche ad una valutazione unitaria  dei  fenomeni
riscontrati,  nonche'  il  piano  delle verifiche programmate, di cui
all'articolo 57, comma  6,  del  regolamento  Consob  n.  11522/1998,
predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno.
 i) Relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo
interno  concernente  gli  esiti  dei  reclami,  le eventuali carenze
riscontrate e le proposte per la loro rimozione
 Le SIM  inviano  la  relazione  semestrale  del  responsabile  della
funzione  di  controllo  interno  concernente,  per  ciascun servizio
prestato,  la  situazione  complessiva  dei  reclami   ricevuti,   le
eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione, di
cui  all'articolo 59, comma 4, del regolamento Consob n.  11522/1998,
entro sessanta giorni dalla fine di ciascun semestre.   Nel  caso  in
cui  non  siano  stati  ricevuti  reclami, la relazione comunica tale
circostanza.
 l) Deleghe gestionali
 Le SIM che prestano il servizio di gestione su base  individuale  di
portafogli  per  conto  di  terzi comunicano entro venticinque giorni
dalla fine di ciascun trimestre informazioni concernenti  le  deleghe
gestionali  rilasciate  a  terzi  e le deleghe gestionali ricevute da
terzi avvalendosi dei prospetti di cui agli allegati n. 6 e n. 7.
 m) Convenzioni con intermediari negoziatori
 Le SIM che, nell'ambito della prestazione del servizio  di  gestione
su  base  individuale di portafogli per conto di terzi o del servizio
di ricezione e trasmissione  di  ordini,  stipulino  convenzioni  con
intermediari   negoziatori   che   prevedano   la   retrocessione  di
commissioni  da  parte  di  questi  ultimi  o  c.d.  soft  commission
agreements  trasmettono  copia di tali convenzioni entro dieci giorni
dalla loro definizione.
 n)  Perdita  dei  requisiti  per  l'iscrizione all'albo da parte dei
promotori finanziari
 Le SIM che svolgono l'attivita' di  offerta  fuori  sede  comunicano
senza  indugio il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono
dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori.
 La comunicazione e' inviata anche all'organismo di cui  all'articolo
31,  comma  4,  del  decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti
Commissioni territoriali di  cui  all'articolo  31,  comma  6,  dello
stesso decreto.
 o) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari
 Le  SIM  che  svolgono l'attivita' di offerta fuori sede trasmettono
all'organismo  di  cui  all'articolo  31,  comma   4,   del   decreto
legislativo  n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di
cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il  termine
di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato
o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia
o di mandato nel corso del mese precedente.
 p) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari
 Le  SIM  che  svolgono  l'attivita' di offerta fuori sede comunicano
immediatamente i provvedimenti assunti in  relazione  alle  eventuali
irregolarita' accertate nei confronti dei promotori finanziari.
 q)  Elenco degli strumenti, dei prodotti e dei servizi offerti fuori
sede
 Le SIM che svolgono l'attivita' di  offerta  fuori  sede  comunicano
entro  il  31  gennaio  di ogni anno, con riferimento all'anno solare
precedente, l'elenco dettagliato degli  strumenti  finanziari  e  dei
servizi di investimento prestati da altri soggetti abilitati, nonche'
dei  prodotti  e dei servizi di terzi diversi dai precedenti, offerti
fuori sede,  con  indicazione  per  ciascuno  strumento,  prodotto  o
servizio   dell'ammontare   della   raccolta   lorda  e  netta  (tale
indicazione non e' dovuta per i c.d. "prodotti di erogazione",  quali
carte  di  credito,  mutui,  finanziamenti, contratti di leasing e di
factoring, contratti bancari di deposito in conto corrente, ne' per i
servizi di negoziazione e di  ricezione  e  trasmissione  di  ordini;
l'indicazione  della  raccolta  netta  non  e'  dovuta per le polizze
assicurative).
 r) Elenco degli strumenti, dei prodotti e  dei  servizi  promossi  e
collocati a distanza
 Le  SIM comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento
all'anno solare  precedente,  l'elenco  dettagliato  degli  strumenti
finanziari  e  dei servizi di investimento prestati da altri soggetti
abilitati, nonche' dei prodotti e dei servizi di  terzi  diversi  dai
precedenti,  promossi  e  collocati  a  distanza, con indicazione per
ciascuno strumento, prodotto o servizio dell'ammontare della raccolta
lorda e netta (tale indicazione non e' dovuta per i c.d.    "prodotti
di  erogazione"  ne'  per  i servizi di negoziazione e di ricezione e
trasmissione di ordini; l'indicazione della  raccolta  netta  non  e'
dovuta per le polizze assicurative).
 s)  Inizio,  interruzione  e riavvio della prestazione di servizi di
investimento
 Le SIM  comunicano  immediatamente  l'inizio,  l'interruzione  e  il
riavvio  della  prestazione  dei  singoli  servizi di investimento ai
sensi dell'articolo 14 del regolamento Consob n. 11522/1998.
                             ARTICOLO 3
                          (Banche italiane)
 1.  Alle  banche italiane si applicano gli obblighi di comunicazione
di seguito specificati.
 a) Segnalazioni periodiche di vigilanza
 Le banche italiane si attengono alle vigenti istruzioni della  Banca
d'Italia  sulla comunicazione delle informazioni statistiche relative
all'attivita' di intermediazione mobiliare integrate  nella  "Matrice
dei conti".
 La Consob acquisisce dalla Banca d'Italia tali informazioni.
 b) Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato
 Le  banche  italiane  inviano  il bilancio d'esercizio e il bilancio
consolidato (ove tenute alla redazione dello stesso), unitamente alle
rispettive relazioni sulla gestione, alle  rispettive  relazioni  del
collegio  sindacale,  alle  rispettive  relazioni  della  societa' di
revisione e alla delibera di approvazione del  bilancio  d'esercizio,
entro  i  trenta  giorni  successivi  all'approvazione  del  bilancio
d'esercizio.
 c) Modificazione dell'atto costitutivo, fusione, scissione, acquisto
o alienazione di azioni proprie, emissione di obbligazioni
 Le banche  italiane  trasmettono  le  deliberazioni  adottate  e  il
verbale   dell'assemblea   entro  trenta  giorni  da  quello  in  cui
l'assemblea ha deliberato sulle proposte che importano  modificazione
dell'atto  costitutivo, fusione e scissione societaria, nonche' sulle
proposte di autorizzazione all'acquisto e all'alienazione  di  azioni
proprie.  Esse  trasmettono  altresi'  le  deliberazioni  concernenti
l'emissione di obbligazioni  non  convertibili  entro  trenta  giorni
dalla   data   di  assunzione  da  parte  dell'organo  amministrativo
competente.
 d) Relazione annuale sulle  procedure  di  svolgimento  dei  singoli
servizi di investimento
 Le  banche  italiane inviano con cadenza annuale una relazione sulle
procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento (3).
 La relazione e' inviata congiuntamente  alla  comunicazione  di  cui
alla lettera b).
 La  relazione  non  deve  essere  inviata  nel caso in cui non siano
intervenute variazioni rispetto alle informazioni comunicate  con  la
relazione dell'anno precedente.
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          (3)  La  relazione  riporta  l'organigramma  delle funzioni
          aziendali  preposte  allo  svolgimento   dei   servizi   di
          investimento  e  delle  relative  funzioni di supporto, con
          l'indicazione nominativa dei responsabili.
           Con riferimento al  servizio  di  negoziazione  per  conto
          proprio  e  per  conto  di terzi, la relazione: 1) descrive
          l'organizzazione delle sale  (per  funzioni,  per  prodotto
          ecc.);  2) indica il numero dei desks esistenti e i mercati
          nei quali la banca opera.
           Con riferimento al servizio di collocamento, la  relazione
          descrive    l'articolazione    della    rete   distributiva
          eventualmente   utilizzata   nell'offerta    fuori    sede,
          indicandone anche la ripartizione per zone geografiche.
           Con  riferimento al servizio di gestione, la relazione: 1)
          descrive la ripartizione dei compiti tra gli  addetti  alla
          struttura  (per  cliente,  per  settore,  per mercato ecc.)
          indicando  il  grado  di  autonomia  decisionale  ad   essi
          attribuito;  2) descrive i sistemi utilizzati per garantire
          che  il  servizio  venga  prestato  in  modo  indipendente,
          nell'esclusivo  interesse  degli investitori, e per evitare
          che gli addetti ad  altri  servizi  possano  accedere  agli
          archivi, anche elettronici, della struttura di gestione; 3)
          descrive  i  sistemi  utilizzati  per garantire il rispetto
          delle disposizioni in materia  di  gestione  di  portafogli
          previste  dalla  normativa e delle istruzioni impartite dai
          clienti; 4) indica se all'unita' sono attribuiti compiti in
          materia di  scelta  delle  strategie  di  investimento  dei
          portafogli  e  di  scelta  dei  titoli  da  immettere nella
          gestione; 5) in caso di risposta negativa  al  quesito  sub
          4),  indica  l'unita'  amministrativa cui sono attribuiti i
          compiti in questione; 6) in caso di delega della gestione a
          soggetti esterni,  indica  l'ampiezza  della  delega  e  la
          natura dei compiti delegati; 7) indica i compiti attribuiti
          alle strutture di contatto con la clientela.
           Con riferimento al servizio di ricezione e trasmissione di
          ordini,   la  relazione  descrive:  1)    le  modalita'  di
          reperimento degli ordini (strutture di contatto  presso  le
          dipendenze,  rete  di  promotori  ecc.);  2)  le  procedure
          seguite  per  l'esecuzione  degli  stessi  (trasmissione  a
          intermediari negoziatori di gruppo ecc.).
 e)  Relazione  annuale  sulle  verifiche  effettuate e piano annuale
delle  verifiche  programmate  predisposti  dal  responsabile   della
funzione di controllo interno
 Le banche italiane inviano, congiuntamente alla comunicazione di cui
alla  lettera  b),  la relazione riassuntiva concernente le verifiche
effettuate nel corso dell'anno, gli esiti delle stesse e le eventuali
proposte conseguenti anche ad una valutazione unitaria  dei  fenomeni
riscontrati,  nonche' il piano delle verifiche programmate per l'anno
successivo, di cui all'articolo 57, comma 6, del  regolamento  Consob
n.   11522/1998,  predisposti  dal  responsabile  della  funzione  di
controllo interno.
 f) Relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo
interno concernente gli  esiti  dei  reclami,  le  eventuali  carenze
riscontrate e le proposte per la loro rimozione
 Le  banche italiane inviano la relazione semestrale del responsabile
della funzione di controllo interno concernente, per ciascun servizio
prestato,  la  situazione  complessiva  dei  reclami   ricevuti,   le
eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione, di
cui  all'articolo  59, comma 4, del regolamento Consob n. 11522/1998,
entro sessanta giorni dalla fine di ciascun semestre. Nel caso in cui
non  siano  stati  ricevuti  reclami,  la  relazione  comunica   tale
circostanza.
 g) Deleghe gestionali
 Le  banche  italiane  che  prestano  il servizio di gestione su base
individuale  di  portafogli  per  conto  di  terzi  comunicano  entro
venticinque  giorni  dalla  fine  di  ciascun  trimestre informazioni
concernenti le deleghe gestionali rilasciate a  terzi  e  le  deleghe
gestionali  ricevute  da  terzi avvalendosi dei prospetti di cui agli
allegati n. 6 e n. 7.
 h) Convenzioni con intermediari negoziatori
 Le  banche  italiane che, nell'ambito della prestazione del servizio
di gestione su base individuale di portafogli per conto  di  terzi  o
del  servizio  di  ricezione  e  trasmissione  di  ordini,  stipulino
convenzioni   con   intermediari   negoziatori   che   prevedano   la
retrocessione  di  commissioni  da parte di questi ultimi o c.d. soft
commission agreements trasmettono copia  di  tali  convenzioni  entro
dieci giorni dalla loro definizione.
 i)  Perdita  dei  requisiti  per  l'iscrizione all'albo da parte dei
promotori finanziari
 Le banche italiane che svolgono l'attivita' di  offerta  fuori  sede
comunicano senza indugio il venir meno in capo ai promotori di cui si
avvalgono  dei  requisiti  previsti  per  l'iscrizione  all'albo  dei
promotori.
 La comunicazione e' inviata anche all'organismo di cui  all'articolo
31,  comma  4,  del  decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti
Commissioni territoriali di  cui  all'articolo  31,  comma  6,  dello
stesso decreto.
 l) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari
 Le  banche  italiane  che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede
trasmettono all'organismo  di  cui  all'articolo  31,  comma  4,  del
decreto   legislativo   n.  58/1998  e  alle  competenti  Commissioni
territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello  stesso  decreto,
entro  il  termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con
cui hanno iniziato o cessato il rapporto  di  prestazione  di  lavoro
dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.
 m) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari
 Le  banche  italiane  che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede
comunicano immediatamente i provvedimenti assunti in  relazione  alle
eventuali   irregolarita'   accertate  nei  confronti  dei  promotori
finanziari.
 n) Elenco degli strumenti, dei prodotti e dei servizi offerti  fuori
sede
 Le  banche  italiane  che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede
comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno
solare precedente, l'elenco dettagliato degli  strumenti  finanziari,
degli  altri  prodotti  finanziari  e  dei  servizi  di  investimento
prestati  da  altri  soggetti  abilitati  offerti  fuori  sede,   con
indicazione    per    ciascuno   strumento,   prodotto   o   servizio
dell'ammontare della raccolta lorda e netta (tale indicazione non  e'
dovuta per i servizi di negoziazione e di ricezione e trasmissione di
ordini).
 o)  Elenco  degli  strumenti,  dei prodotti e dei servizi promossi e
collocati a distanza
 Le banche italiane comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno,  con
riferimento  all'anno  solare  precedente, l'elenco dettagliato degli
strumenti finanziari, degli altri prodotti finanziari e  dei  servizi
di  investimento  prestati  da  altri  soggetti  abilitati promossi e
collocati  a  distanza,  con  indicazione  per  ciascuno   strumento,
prodotto o servizio dell'ammontare della raccolta lorda e netta (tale
indicazione  non  e'  dovuta  per  i  servizi  di  negoziazione  e di
ricezione e trasmissione di ordini).
 p)  Inizio,  interruzione  e riavvio della prestazione di servizi di
investimento
 Le   banche    italiane    comunicano    immediatamente    l'inizio,
l'interruzione  e il riavvio della prestazione dei singoli servizi di
investimento.
                             ARTICOLO 4
                         (Agenti di cambio)
 1. Agli agenti di cambio si applicano gli obblighi di  comunicazione
di seguito specificati.
 a) Segnalazioni di vigilanza
 Gli  agenti  di  cambio  rimangono soggetti agli obblighi di inoltro
delle   segnalazioni   periodiche   di   vigilanza   previsti   dalle
disposizioni vigenti.
 b) Bilancio
 Gli  agenti  di cambio inviano il bilancio di esercizio entro trenta
giorni dal rilascio del relativo giudizio da parte della societa'  di
revisione.
 c) Relazione concernente l'organizzazione e le procedure interne
 Gli  agenti  di  cambio inviano entro il 31 gennaio di ogni anno una
relazione  concernente  l'organizzazione  e  le  procedure   interne,
adottate  ai  sensi dell'articolo 64, comma 2, del regolamento Consob
n. 11522/1998, in essere al  31  dicembre  precedente.  La  relazione
contiene altresi' l'organigramma dello studio alla medesima data, con
l'indicazione  nominativa  dei  dipendenti  e  dei  collaboratori,  e
descrive l'attivita' di controllo  interno  svolta  nell'anno  solare
precedente.
 d) Deleghe gestionali
 Gli  agenti  di  cambio che prestano il servizio di gestione su base
individuale  di  portafogli  per  conto  di  terzi  comunicano  entro
venticinque  giorni  dalla  fine  di  ciascun  trimestre informazioni
concernenti le deleghe gestionali rilasciate a  terzi  e  le  deleghe
gestionali  ricevute  da  terzi avvalendosi dei prospetti di cui agli
allegati n. 6 e n. 7.
 e) Perdita dei requisiti per  l'iscrizione  all'albo  da  parte  dei
promotori finanziari
 Gli  agenti di cambio che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede
dei propri servizi di investimento comunicano senza indugio il  venir
meno  in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti
per l'iscrizione all'albo dei promotori.
 La comunicazione e' inviata anche all'organismo di cui  all'articolo
31,  comma  4,  del  decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti
Commissioni territoriali di  cui  all'articolo  31,  comma  6,  dello
stesso decreto.
 f) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari
 Gli  agenti di cambio che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede
dei propri servizi di investimento trasmettono all'organismo  di  cui
all'articolo  31,  comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle
competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma  6,
dello  stesso  decreto,  entro  il  termine  di  ciascun mese solare,
l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato  il  rapporto
di  prestazione  di  lavoro  dipendente,  di agenzia o di mandato nel
corso del mese precedente.
 g) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari
 Gli  agenti di cambio che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede
dei  propri  servizi  di  investimento  comunicano  immediatamente  i
provvedimenti  assunti  in  relazione  alle  eventuali  irregolarita'
accertate nei confronti dei promotori finanziari.
 h) Inizio, interruzione e riavvio della prestazione  di  servizi  di
investimento
 Gli   agenti   di   cambio   comunicano   immediatamente   l'inizio,
l'interruzione e il riavvio della prestazione dei singoli servizi  di
investimento.
 i) Conferimento e revoca dell'incarico alla societa' di revisione
 Gli  agenti  di  cambio  comunicano  tempestivamente il conferimento
dell'incarico alla societa' di revisione e i  contenuti  dell'accordo
nonche'  le motivazioni dell'eventuale revoca, ai sensi dell'articolo
67, comma 1, del regolamento Consob n. 11522/1998.
                             ARTICOLO 5
    (Imprese di investimento comunitarie che prestano servizi di
        investimento in Italia per il tramite di succursali)
 1. Alle imprese di investimento comunitarie che prestano servizi  di
investimento  in Italia per il tramite di succursali si applicano gli
obblighi di comunicazione di seguito specificati.
 a) Segnalazioni di vigilanza
 Le imprese di investimento comunitarie operanti  in  Italia  per  il
tramite di succursali inviano le segnalazioni periodiche di vigilanza
specificate nel manuale operativo di cui all'allegato n. 1.
 Gli  obblighi  di  segnalazione  si  riferiscono  esclusivamente  ai
servizi di investimento prestati  in  Italia  per  il  tramite  delle
succursali.
 b) Esponenti aziendali
 Le imprese di investimento comunitarie comunicano tempestivamente le
nomine  e  le  sostituzioni  dei  dirigenti  e dei responsabili delle
funzioni aziendali, ivi inclusa la  funzione  di  controllo  interno,
delle proprie succursali in Italia.
 c) Recapito in Italia
 Le imprese di investimento comunitarie comunicano tempestivamente le
variazioni  del  recapito  in  Italia  delle  proprie  succursali ove
possono essere indirizzate richieste di documenti.
 d) Relazione annuale sulle  procedure  di  svolgimento  dei  singoli
servizi di investimento
 Le  imprese  di investimento comunitarie inviano con cadenza annuale
una relazione sulle procedure di svolgimento dei singoli  servizi  di
investimento applicate dalle proprie succursali in Italia (4).
 La relazione e' inviata entro il 30 giugno di ogni anno.
 La  relazione  non  deve  essere  inviata  nel caso in cui non siano
intervenute variazioni rispetto alle informazioni comunicate  con  la
relazione dell'anno precedente.
------------
          (4)   Con riferimento al servizio di negoziazione per conto
          proprio  e  per  conto  di terzi, la relazione: 1) descrive
          l'organizzazione delle sale  (per  funzioni,  per  prodotto
          ecc.);  2) indica il numero dei desks esistenti e i mercati
          nei quali la succursale opera.
           Con riferimento al servizio di collocamento, la  relazione
          descrive    l'articolazione    della    rete   distributiva
          eventualmente   utilizzata   nell'offerta    fuori    sede,
          indicandone anche la ripartizione per zone geografiche.
           Con  riferimento al servizio di gestione, la relazione: 1)
          descrive la ripartizione dei compiti tra gli  addetti  alla
          struttura  (per  cliente,  per  settore,  per mercato ecc.)
          indicando  il  grado  di  autonomia  decisionale  ad   essi
          attribuito;  2) descrive i sistemi utilizzati per garantire
          che  il  servizio  venga  prestato  in  modo  indipendente,
          nell'esclusivo  interesse  degli investitori, e per evitare
          che gli addetti ad  altri  servizi  possano  accedere  agli
          archivi, anche elettronici, della struttura di gestione; 3)
          descrive  i  sistemi  utilizzati  per garantire il rispetto
          delle disposizioni in materia  di  gestione  di  portafogli
          previste  dalla  normativa e delle istruzioni impartite dai
          clienti; 4) indica se all'unita' sono attribuiti compiti in
          materia di  scelta  delle  strategie  di  investimento  dei
          portafogli  e  di  scelta  dei  titoli  da  immettere nella
          gestione; 5) in caso di risposta negativa  al  quesito  sub
          4),  indica  l'unita'  amministrativa cui sono attribuiti i
          compiti in questione; 6) in caso di delega della gestione a
          soggetti esterni,  indica  l'ampiezza  della  delega  e  la
          natura dei compiti delegati; 7) indica i compiti attribuiti
          alle strutture di contatto con la clientela.
           Con riferimento al servizio di ricezione e trasmissione di
          ordini,   la   relazione   descrive:  1)  le  modalita'  di
          reperimento degli ordini (strutture di contatto  presso  le
          dipendenze,  rete  di  promotori  ecc.);  2)  le  procedure
          seguite  per  l'esecuzione  degli  stessi  (trasmissione  a
          intermediari negoziatori di gruppo ecc.).
 e)  Relazione  annuale  sulle  verifiche  effettuate e piano annuale
delle  verifiche  programmate  predisposti  dal  responsabile   della
funzione di controllo interno
 Con  riferimento  alle  proprie  succursali in Italia, le imprese di
investimento comunitarie inviano entro il 30 aprile di ogni  anno  la
relazione  riassuntiva  concernente le verifiche effettuate nel corso
dell'anno solare precedente, gli esiti delle stesse  e  le  eventuali
proposte  conseguenti  anche ad una valutazione unitaria dei fenomeni
riscontrati, nonche' il piano delle verifiche programmate per  l'anno
in  corso, di cui all'articolo 57, comma 6, del regolamento Consob n.
11522/1998, predisposti dal responsabile della funzione di  controllo
interno.
 f) Relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo
interno  concernente  gli  esiti  dei  reclami,  le eventuali carenze
riscontrate e le proposte per la loro rimozione
 Con riferimento ai reclami  ricevuti  dalle  proprie  succursali  in
Italia,  le  imprese di investimento comunitarie inviano la relazione
semestrale del  responsabile  della  funzione  di  controllo  interno
concernente, per ciascun servizio prestato, la situazione complessiva
dei  reclami ricevuti, le eventuali carenze riscontrate e le proposte
per  la  loro  rimozione,  di  cui  all'articolo  59,  comma  4,  del
regolamento Consob n. 11522/1998, entro sessanta giorni dalla fine di
ciascun  semestre.  Nel caso in cui non siano stati ricevuti reclami,
la relazione comunica tale circostanza.
 g) Deleghe gestionali
 Le imprese di investimento comunitarie che prestano il  servizio  di
gestione  su  base  individuale  di  portafogli per conto di terzi in
Italia tramite succursali comunicano entro venticinque  giorni  dalla
fine   di  ciascun  trimestre  informazioni  concernenti  le  deleghe
gestionali  rilasciate  a  terzi  e le deleghe gestionali ricevute da
terzi avvalendosi dei prospetti di cui agli allegati n. 6 e n. 7.
 h) Convenzioni con intermediari negoziatori
 Le imprese  di  investimento  comunitarie  che,  con  riguardo  alla
prestazione  da parte delle proprie succursali in Italia del servizio
di gestione su base individuale di portafogli per conto  di  terzi  o
del  servizio  di  ricezione  e  trasmissione  di  ordini,  stipulino
convenzioni   con   intermediari   negoziatori   che   prevedano   la
retrocessione  di  commissioni da parte di questi ultimi o c.d.  soft
commission agreements trasmettono copia  di  tali  convenzioni  entro
dieci giorni dalla loro definizione.
 i)  Perdita  dei  requisiti  per  l'iscrizione all'albo da parte dei
promotori finanziari
 Le imprese di investimento comunitarie che svolgono  l'attivita'  di
offerta  fuori  sede  in  Italia  tramite succursali comunicano senza
indugio il venir meno in capo ai promotori di cui  si  avvalgono  dei
requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori.
 La  comunicazione e' inviata anche all'organismo di cui all'articolo
31, comma 4, del decreto legislativo n.  58/1998  e  alle  competenti
Commissioni  territoriali  di  cui  all'articolo  31,  comma 6, dello
stesso decreto.
 l) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari
 Le imprese di investimento comunitarie che svolgono  l'attivita'  di
offerta   fuori   sede   in  Italia  tramite  succursali  trasmettono
all'organismo  di  cui  all'articolo  31,  comma   4,   del   decreto
legislativo  n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di
cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il  termine
di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato
o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia
o di mandato nel corso del mese precedente.
 m) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari
 Le  imprese  di investimento comunitarie che svolgono l'attivita' di
offerta  fuori  sede  in   Italia   tramite   succursali   comunicano
immediatamente  i  provvedimenti  assunti in relazione alle eventuali
irregolarita' accertate nei confronti dei promotori finanziari.
 n) Elenco degli strumenti, dei prodotti e dei servizi offerti  fuori
sede
 Le  imprese  di investimento comunitarie che svolgono l'attivita' di
offerta fuori sede in Italia tramite succursali comunicano  entro  il
31  gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente,
l'elenco dettagliato degli strumenti  finanziari  e  dei  servizi  di
investimento  prestati  da  altri  soggetti  abilitati,  nonche'  dei
prodotti e dei servizi di terzi diversi dai precedenti, offerti fuori
sede,  con   indicazione   per   ciascuno   strumento,   prodotoo   o
serviziodell'ammontare della raccolta lorda e netta (tale indicazione
non  e'  dovuta  per  i c.d. "prodotti di erogazione", quali carte di
credito, mutui, finanziamenti, contratti di leasing e  di  factoring,
contratti bancari di deposito in conto corrente, ne' per i servizi di
negoziazione  e  di ricezione e trasmissione di ordini; l'indicazione
della raccolta netta non e' dovuta per le polizze assicurative).
 o) Elenco degli strumenti, dei prodotti e  dei  servizi  promossi  e
collocati a distanza
 Le  imprese  di  investimento comunitarie operanti in Italia tramite
succursali  comunicano  entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno,   con
riferimento  all'anno  solare  precedente, l'elenco dettagliato degli
strumenti finanziari e dei servizi di investimento prestati da  altri
soggetti  abilitati,  nonche'  dei  prodotti  e  dei servizi di terzi
diversi  dai  precedenti,  promossi  e  collocati  a  distanza,   con
indicazione    per    ciascuno   strumento,   prodotto   o   servizio
dell'ammontare della raccolta lorda e netta (tale indicazione non  e'
dovuta  per  i  c.d.  "prodotti  di  erogazione" ne' per i servizi di
negoziazione e di ricezione e trasmissione di  ordini;  l'indicazione
della raccolta netta non e' dovuta per le polizze assicurative).
 p)  Inizio,  interruzione  e riavvio della prestazione di servizi di
investimento
 Le imprese di  investimento  comunitarie  comunicano  immediatamente
l'inizio,  l'interruzione  e il riavvio della prestazione dei singoli
servizi di investimento da parte delle proprie succursali in Italia.
                             ARTICOLO 6
  (Imprese di investimento extracomunitarie che prestano servizi di
        investimento in Italia per il tramite di succursali)
 1.  Alle  imprese  di  investimento  extracomunitarie  che  prestano
servizi  di  investimento  in  Italia per il tramite di succursali si
applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati.
 a) Segnalazioni di vigilanza
 Le imprese di investimento extracomunitarie operanti in  Italia  per
il  tramite  di  succursali  inviano  le  segnalazioni  periodiche di
vigilanza specificate nel manuale operativo di cui all'allegato n. 1.
 Gli  obblighi  di  segnalazione  si  riferiscono  esclusivamente  ai
servizi  di  investimento  prestati  in  Italia  per il tramite delle
proprie succursali.
 b) Esponenti aziendali
 Le   imprese    di    investimento    extracomunitarie    comunicano
tempestivamente  le  nomine  e le sostituzioni dei responsabili delle
succursali e dei responsabili delle funzioni aziendali,  ivi  inclusa
la funzione di controllo interno, delle proprie succursali in Italia.
 Non  appena  possibile,  le imprese di investimento extracomunitarie
integrano le comunicazioni relative ai responsabili delle  succursali
con  la  trasmissione,  in  copia conforme all'originale, del verbale
della riunione  del  consiglio  di  amministrazione  o,  in  caso  di
amministratore  unico,  del  collegio  sindacale, ovvero degli organi
equivalenti, nel corso della quale l'organo ha  espresso  il  proprio
parere  sui  requisiti  di  professionalita'  e  onorabilita' nonche'
sull'inesistenza di situazioni impeditive o di cause  di  sospensione
dalle  cariche  di  cui  al  decreto  del  Ministero  del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica dell'11 novembre  1998,  n.
468 (5). Al verbale e' unita la documentazione di cui all'allegato n.
2  del  regolamento  Consob  n.  11522/1998. Si applica l'articolo 8,
commi 2, 3 e 4, del regolamento Consob n. 11522/1998.
-------------
          (5)    L'esame delle posizioni deve essere  effettuato  per
          ciascuno  degli interessati e con l'astensione dei soggetti
          di volta in volta interessati.
 c) Recapito in Italia
 Le   imprese    di    investimento    extracomunitarie    comunicano
tempestivamente  le  variazioni  del recapito in Italia delle proprie
succursali ove possono essere indirizzate richieste di documenti.
 d)  Relazione  annuale  sulle  procedure  di svolgimento dei singoli
servizi di investimento
 Le imprese di  investimento  extracomunitarie  inviano  con  cadenza
annuale  una  relazione  sulle  procedure  di svolgimento dei singoli
servizi di investimento applicate dalle proprie succursali in  Italia
(6).
 La relazione e' inviata entro il 30 giugno di ogni anno.
 La  relazione  non  deve  essere  inviata  nel caso in cui non siano
intervenute variazioni rispetto alle informazioni comunicate  con  la
relazione dell'anno precedente.
-------------
          (6)   Con riferimento al servizio di negoziazione per conto
          proprio  e  per  conto  di terzi, la relazione: 1) descrive
          l'organizzazione delle sale  (per  funzioni,  per  prodotto
          ecc.);  2) indica il numero dei desks esistenti e i mercati
          nei quali la succursale opera.
           Con riferimento al servizio di collocamento, la  relazione
          descrive    l'articolazione    della    rete   distributiva
          eventualmente   utilizzata   nell'offerta    fuori    sede,
          indicandone anche la ripartizione per zone geografiche.
           Con  riferimento al servizio di gestione, la relazione: 1)
          descrive la ripartizione dei compiti tra gli  addetti  alla
          struttura  (per  cliente,  per  settore,  per mercato ecc.)
          indicando  il  grado  di  autonomia  decisionale  ad   essi
          attribuito;  2) descrive i sistemi utilizzati per garantire
          che  il  servizio  venga  prestato  in  modo  indipendente,
          nell'esclusivo  interesse  degli investitori, e per evitare
          che gli addetti ad  altri  servizi  possano  accedere  agli
          archivi, anche elettronici, della struttura di gestione; 3)
          descrive  i  sistemi  utilizzati  per garantire il rispetto
          delle disposizioni in materia  di  gestione  di  portafogli
          previste  dalla  normativa e delle istruzioni impartite dai
          clienti; 4) indica se all'unita' sono attribuiti compiti in
          materia di  scelta  delle  strategie  di  investimento  dei
          portafogli  e  di  scelta  dei  titoli  da  immettere nella
          gestione; 5) in caso di risposta negativa  al  quesito  sub
          4),  indica  l'unita'  amministrativa cui sono attribuiti i
          compiti in questione; 6) in caso di delega della gestione a
          soggetti esterni,  indica  l'ampiezza  della  delega  e  la
          natura dei compiti delegati; 7) indica i compiti attribuiti
          alle strutture di contatto con la clientela.
           Con riferimento al servizio di ricezione e trasmissione di
          ordini,   la   relazione   descrive:  1)  le  modalita'  di
          reperimento degli ordini (strutture di contatto  presso  le
          dipendenze,  rete  di  promotori  ecc.);  2)  le  procedure
          seguite  per  l'esecuzione  degli  stessi  (trasmissione  a
          intermediari negoziatori di gruppo ecc.).
 e)  Relazione  annuale  sulle  verifiche  effettuate e piano annuale
delle  verifiche  programmate  predisposti  dal  responsabile   della
funzione di controllo interno
 Con  riferimento  alle  proprie  succursali in Italia, le imprese di
investimento extracomunitarie inviano entro il 30 aprile di ogni anno
la relazione riassuntiva  concernente  le  verifiche  effettuate  nel
corso  dell'anno  solare  precedente,  gli  esiti  delle  stesse e le
eventuali  proposte conseguenti anche ad una valutazione unitaria dei
fenomeni riscontrati, nonche' il piano  delle  verifiche  programmate
per l'anno in corso, di cui all'articolo 57, comma 6, del regolamento
Consob  n. 11522/1998, predisposti dal responsabile della funzione di
controllo interno.
 f) Relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo
interno concernente gli  esiti  dei  reclami,  le  eventuali  carenze
riscontrate e le proposte per la loro rimozione
 Con  riferimento  ai  reclami  ricevuti  dalle proprie succursali in
Italia,  le  imprese  di  investimento  extracomunitarie  inviano  la
relazione  semestrale  del  responsabile  della funzione di controllo
interno concernente, per ciascun  servizio  prestato,  la  situazione
complessiva  dei reclami ricevuti, le eventuali carenze riscontrate e
le proposte per la loro rimozione, di cui all'articolo 59,  comma  4,
del  regolamento  Consob  n.  11522/1998, entro sessanta giorni dalla
fine di ciascun semestre. Nel caso in cui non  siano  stati  ricevuti
reclami, la relazione comunica tale circostanza.
 g) Deleghe gestionali
 Le imprese di investimento extracomunitarie che prestano il servizio
di  gestione  su base individuale di portafogli per conto di terzi in
Italia tramite succursali comunicano entro venticinque  giorni  dalla
fine   di  ciascun  trimestre  informazioni  concernenti  le  deleghe
gestionali rilasciate a terzi e le  deleghe  gestionali  ricevute  da
terzi avvalendosi dei prospetti di cui agli allegati n. 6 e n. 7.
 h) Convenzioni con intermediari negoziatori
 Le  imprese  di investimento extracomunitarie che, con riguardo alla
prestazione da parte delle proprie succursali in Italia del  servizio
di  gestione  su  base individuale di portafogli per conto di terzi o
del  servizio  di  ricezione  e  trasmissione  di  ordini,  stipulino
convenzioni   con   intermediari   negoziatori   che   prevedano   la
retrocessione di commissioni da parte di questi ultimi o c.d.    soft
commission  agreements  trasmettono  copia  di tali convenzioni entro
dieci giorni dalla loro definizione.
 i) Perdita dei requisiti per  l'iscrizione  all'albo  da  parte  dei
promotori finanziari
 Le imprese di investimento extracomunitarie che svolgono l'attivita'
di  offerta  fuori sede in Italia tramite succursali comunicano senza
indugio il venir meno in capo ai promotori di cui  si  avvalgono  dei
requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori.
 La  comunicazione e' inviata anche all'organismo di cui all'articolo
31, comma 4, del decreto legislativo n.  58/1998  e  alle  competenti
Commissioni  territoriali  di  cui  all'articolo  31,  comma 6, dello
stesso decreto.
 l) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari
 Le imprese di investimento extracomunitarie che svolgono l'attivita'
di offerta  fuori  sede  in  Italia  tramite  succursali  trasmettono
all'organismo   di   cui   all'articolo  31,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali  di
cui  all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine
di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato
o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia
o di mandato nel corso del mese precedente.
 m) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari
 Le imprese di investimento extracomunitarie che svolgono l'attivita'
di  offerta  fuori  sede  in  Italia  tramite  succursali  comunicano
immediatamente i provvedimenti assunti in  relazione  alle  eventuali
irregolarita' accertate nei confronti dei promotori finanziari.
 n)  Elenco degli strumenti, dei prodotti e dei servizi offerti fuori
sede
 Le imprese di investimento extracomunitarie che svolgono l'attivita'
di offerta fuori sede in Italia tramite succursali  comunicano  entro
il   31  gennaio  di  ogni  anno,  con  riferimento  all'anno  solare
precedente, l'elenco dettagliato degli  strumenti  finanziari  e  dei
servizi di investimento prestati da altri soggetti abilitati, nonche'
dei  prodotti  e dei servizi di terzi diversi dai precedenti, offerti
fuori sede,  con  indicazione  per  ciascuno  strumento,  prodotto  o
servizio   dell'ammontare   della   raccolta   lorda  e  netta  (tale
indicazione non e' dovuta per i c.d. "prodotti di erogazione",  quali
carte  di  credito,  mutui,  finanziamenti, contratti di leasing e di
factoring, contratti bancari di deposito in conto corrente, ne' per i
servizi di negoziazione e di  ricezione  e  trasmissione  di  ordini;
l'indicazione  della  raccolta  netta  non  e'  dovuta per le polizze
assicurative).
 o) Elenco degli strumenti, dei prodotti e  dei  servizi  promossi  e
collocati a distanza
 Le  imprese  di  investimento  extracomunitarie  operanti  in Italia
tramite succursali comunicano entro il 31 gennaio di ogni  anno,  con
riferimento  all'anno  solare  precedente, l'elenco dettagliato degli
strumenti finanziari e dei servizi di investimento prestati da  altri
soggetti  abilitati,  nonche'  dei  prodotti  e  dei servizi di terzi
diversi  dai  precedenti,  promossi  e  collocati  a  distanza,   con
indicazione    per    ciascuno   strumento,   prodotto   o   servizio
dell'ammontare della raccolta lorda e netta (tale indicazione non  e'
dovuta  per  i  c.d.  "prodotti  di  erogazione" ne' per i servizi di
negoziazione e di ricezione e trasmissione di  ordini;  l'indicazione
della raccolta netta non e' dovuta per le polizze assicurative).
 p)  Inizio,  interruzione  e riavvio della prestazione di servizi di
investimento
 Le   imprese    di    investimento    extracomunitarie    comunicano
immediatamente   l'inizio,   l'interruzione   e   il   riavvio  della
prestazione dei  singoli  servizi  di  investimento  da  parte  delle
proprie succursali in Italia.
                             ARTICOLO 7
   (Banche comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di
             investimento in Italia mediante succursali)
 1.  Alle banche comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi
di investimento in Italia per il tramite di succursali  si  applicano
gli obblighi di comunicazione di seguito specificati.
 a) Segnalazioni di vigilanza
 Le  banche  comunitarie  ed extracomunitarie che prestano servizi di
investimento in Italia per il tramite di succursali si attengono alle
vigenti istruzioni della Banca  d'Italia  sulla  comunicazione  delle
informazioni  statistiche  relative  all'attivita' di intermediazione
mobiliare, integrate nella "Matrice dei conti".
 La Consob acquisisce dalla Banca d'Italia tali informazioni.
 b)  Relazione  annuale  sulle  procedure  di svolgimento dei singoli
servizi di investimento
 Le  banche  comunitarie  ed  extracomunitarie  inviano  con  cadenza
annuale  una  relazione  sulle  procedure  di svolgimento dei singoli
servizi di investimento applicate dalle proprie succursali in  Italia
(7).
 La relazione e' inviata entro il 30 giugno di ogni anno.
 La  relazione  non  deve  essere  inviata  nel caso in cui non siano
intervenute variazioni rispetto alle informazioni comunicate  con  la
relazione dell'anno precedente.
-------------
          (7)      La relazione riporta l'organigramma delle funzioni
          aziendali  preposte  allo  svolgimento   dei   servizi   di
          investimento  e  delle  relative  funzioni di supporto, con
          l'indicazione nominativa dei responsabili.
           Con riferimento al  servizio  di  negoziazione  per  conto
          proprio  e  per  conto  di terzi, la relazione: 1) descrive
          l'organizzazione delle sale  (per  funzioni,  per  prodotto
          ecc.);  2) indica il numero dei desks esistenti e i mercati
          nei quali la succursale opera.
           Con riferimento al servizio di collocamento, la  relazione
          descrive    l'articolazione    della    rete   distributiva
          eventualmente   utilizzata   nell'offerta    fuori    sede,
          indicandone anche la ripartizione per zone geografiche.
           Con  riferimento al servizio di gestione, la relazione: 1)
          descrive la ripartizione dei compiti tra gli  addetti  alla
          struttura  (per  cliente,  per  settore,  per mercato ecc.)
          indicando  il  grado  di  autonomia  decisionale  ad   essi
          attribuito;  2) descrive i sistemi utilizzati per garantire
          che  il  servizio  venga  prestato  in  modo  indipendente,
          nell'esclusivo  interesse  degli investitori, e per evitare
          che gli addetti ad  altri  servizi  possano  accedere  agli
          archivi, anche elettronici, della struttura di gestione; 3)
          descrive  i  sistemi  utilizzati  per garantire il rispetto
          delle disposizioni in materia  di  gestione  di  portafogli
          previste  dalla  normativa e delle istruzioni impartite dai
          clienti; 4) indica se all'unita' sono attribuiti compiti in
          materia di  scelta  delle  strategie  di  investimento  dei
          portafogli  e  di  scelta  dei  titoli  da  immettere nella
          gestione; 5) in caso di risposta negativa  al  quesito  sub
          4),  indica  l'unita'  amministrativa cui sono attribuiti i
          compiti in questione; 6) in caso di delega della gestione a
          soggetti esterni,  indica  l'ampiezza  della  delega  e  la
          natura dei compiti delegati; 7) indica i compiti attribuiti
          alle strutture di contatto con la clientela.
           Con riferimento al servizio di ricezione e trasmissione di
          ordini,   la   relazione   descrive:  1)  le  modalita'  di
          reperimento degli ordini (strutture di contatto  presso  le
          dipendenze,  rete  di  promotori  ecc.);  2)  le  procedure
          seguite  per  l'esecuzione  degli  stessi  (trasmissione  a
          intermediari negoziatori di gruppo ecc.).
 c)  Relazione  annuale  sulle  verifiche  effettuate e piano annuale
delle  verifiche  programmate  predisposti  dal  responsabile   della
funzione di controllo interno
 Con  riferimento  alle  proprie  succursali  in  Italia,  le  banche
comunitarie ed extracomunitarie inviano entro il 30  aprile  di  ogni
anno la relazione riassuntiva concernente le verifiche effettuate nel
corso  dell'anno  solare  precedente,  gli  esiti  delle  stesse e le
eventuali proposte conseguenti anche ad una valutazione unitaria  dei
fenomeni  riscontrati,  nonche'  il piano delle verifiche programmate
per l'anno in corso, di cui all'articolo 57, comma 6, del regolamento
Consob n. 11522/1998, predisposti dal responsabile della funzione  di
controllo interno.
 d) Relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo
interno  concernente  gli  esiti  dei  reclami,  le eventuali carenze
riscontrate e le proposte per la loro rimozione
 Con riferimento ai reclami  ricevuti  dalle  proprie  succursali  in
Italia,   le   banche  comunitarie  ed  extracomunitarie  inviano  la
relazione semestrale del responsabile  della  funzione  di  controllo
interno  concernente,  per  ciascun  servizio prestato, la situazione
complessiva dei reclami ricevuti, le eventuali carenze riscontrate  e
le  proposte  per la loro rimozione, di cui all'articolo 59, comma 4,
del regolamento Consob n. 11522/1998,  entro  sessanta  giorni  dalla
fine  di  ciascun  semestre. Nel caso in cui non siano stati ricevuti
reclami, la relazione comunica tale circostanza.
 e) Deleghe gestionali
 Le banche comunitarie ed extracomunitarie che prestano  il  servizio
di  gestione  su base individuale di portafogli per conto di terzi in
Italia tramite succursali inviano entro venticinque giorni dalla fine
di ciascun trimestre un prospetto concernente le  deleghe  gestionali
rilasciate  a  terzi e le deleghe gestionali ricevute da terzi. A tal
fine si avvalgono degli schemi di cui agli allegati n. 6 e n. 7.
 f) Convenzioni con intermediari negoziatori
 Le banche comunitarie ed extracomunitarie  che,  con  riguardo  alla
prestazione  da parte delle proprie succursali in Italia del servizio
di gestione su base individuale di portafogli per conto  di  terzi  o
del  servizio  di  ricezione  e  trasmissione  di  ordini,  stipulino
convenzioni   con   intermediari   negoziatori   che   prevedano   la
retrocessione  di  commissioni da parte di questi ultimi o c.d.  soft
commission agreements trasmettono copia  di  tali  convenzioni  entro
dieci giorni dalla loro definizione.
 g)  Perdita  dei  requisiti  per  l'iscrizione all'albo da parte dei
promotori finanziari
 Le banche comunitarie ed extracomunitarie che  svolgono  l'attivita'
di  offerta  fuori sede in Italia tramite succursali comunicano senza
indugio il venir meno in capo ai promotori di cui  si  avvalgono  dei
requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori.
 La  comunicazione e' inviata anche all'organismo di cui all'articolo
31, comma 4, del decreto legislativo n.  58/1998  e  alle  competenti
Commissioni  territoriali  di  cui  all'articolo  31,  comma 6, dello
stesso decreto.
 h) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari
 Le banche comunitarie ed extracomunitarie che  svolgono  l'attivita'
di  offerta  fuori  sede  in  Italia  tramite  succursali trasmettono
all'organismo  di  cui  all'articolo  31,  comma   4,   del   decreto
legislativo  n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di
cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il  termine
di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato
o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia
o di mandato nel corso del mese precedente.
 i) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari
 Le  banche  comunitarie ed extracomunitarie che svolgono l'attivita'
di  offerta  fuori  sede  in  Italia  tramite  succursali  comunicano
immediatamente  i  provvedimenti  assunti in relazione alle eventuali
irregolarita' accertate nei confronti dei promotori finanziari.
 l) Elenco degli strumenti, dei prodotti e dei servizi offerti  fuori
sede
 Le  banche  comunitarie ed extracomunitarie che svolgono l'attivita'
di offerta fuori sede in Italia tramite succursali  comunicano  entro
il   31  gennaio  di  ogni  anno,  con  riferimento  all'anno  solare
precedente, l'elenco dettagliato degli  strumenti  finanziari,  degli
altri  prodotti  finanziari e dei servizi di investimento prestati da
altri soggetti abilitati offerti  fuori  sede,  con  indicazione  per
ciascuno strumento, prodotto o servizio dell'ammontare della raccolta
(tale  indicazione  non  e' dovuta per i servizi di negoziazione e di
ricezione e trasmissione di ordini).
 m) Elenco degli strumenti, dei prodotti e  dei  servizi  promossi  e
collocati a distanza
 Le banche comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia tramite
succursali   comunicano  entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno,  con
riferimento all'anno solare precedente,  l'elenco  dettagliato  degli
strumenti  finanziari,  degli altri prodotti finanziari e dei servizi
di investimento prestati  da  altri  soggetti  abilitati  promossi  e
collocati   a  distanza,  con  indicazione  per  ciascuno  strumento,
prodotto o servizio dell'ammontare della raccolta lorda e netta (tale
indicazione non  e'  dovuta  per  i  servizi  di  negoziazione  e  di
ricezione e trasmissione di ordini).
                             ARTICOLO 8
    (Imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che
  prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di
                             succursali)
 1.  Alle imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che
prestano servizi di investimento  in  Italia  senza  stabilimento  di
succursali  si  applicano  gli  obblighi  di comunicazione di seguito
specificati.
 a) Segnalazioni di vigilanza
 Le imprese  di  investimento  comunitarie  ed  extracomunitarie  che
prestano  servizi  di  investimento  in  Italia senza stabilimento di
succursali  inviano   le   segnalazioni   periodiche   di   vigilanza
specificate nel manuale operativo di cui all'allegato n. 1.
 Gli  obblighi  di  segnalazione  si  riferiscono  esclusivamente  ai
servizi di investimento prestati in Italia.
 b) Perdita dei requisiti per  l'iscrizione  all'albo  da  parte  dei
promotori finanziari
 Le  imprese  di  investimento  comunitarie  ed  extracomunitarie che
prestano servizi di investimento  in  Italia  senza  stabilimento  di
succursali  e  svolgono  l'attivita' di offerta fuori sede comunicano
senza indugio il venir meno in capo ai promotori di cui si  avvalgono
dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori.
 La  comunicazione e' inviata anche all'organismo di cui all'articolo
31, comma 4, del decreto legislativo n.  58/1998  e  alle  competenti
Commissioni  territoriali  di  cui  all'articolo  31,  comma 6, dello
stesso decreto.
 c) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari
 Le  imprese  di  investimento  comunitarie  ed  extracomunitarie che
prestano servizi di investimento  in  Italia  senza  stabilimento  di
succursali  e  svolgono l'attivita' di offerta fuori sede trasmettono
all'organismo  di  cui  all'articolo  31,  comma   4,   del   decreto
legislativo  n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di
cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il  termine
di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato
o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia
o di mandato nel corso del mese precedente.
 d) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari
 Le  imprese  di  investimento  comunitarie  ed  extracomunitarie che
prestano servizi di investimento  in  Italia  senza  stabilimento  di
succursali  e  svolgono  l'attivita' di offerta fuori sede comunicano
immediatamente i provvedimenti assunti in  relazione  alle  eventuali
irregolarita' accertate nei confronti dei promotori finanziari.
 e)  Elenco degli strumenti, dei prodotti e dei servizi offerti fuori
sede
 Le imprese  di  investimento  comunitarie  ed  extracomunitarie  che
svolgono   l'attivita'   di   offerta  fuori  sede  in  Italia  senza
stabilimento di succursali comunicano entro il  31  gennaio  di  ogni
anno,   con   riferimento   all'anno   solare   precedente,  l'elenco
dettagliato degli strumenti finanziari e dei servizi di  investimento
prestati  da  altri  soggetti  abilitati,  nonche' dei prodotti e dei
servizi di terzi diversi dai  precedenti,  offerti  fuori  sede,  con
indicazione    per    ciascuno   strumento,   prodotto   o   servizio
dell'ammontare della raccolta lorda e netta (tale indicazione non  e'
dovuta  per  i c.d. "prodotti di erogazione", quali carte di credito,
mutui, finanziamenti, contratti di leasing e di factoring,  contratti
bancari  di  deposito  in  conto  corrente,  ne'  per  i  servizi  di
negoziazione e di ricezione e trasmissione di  ordini;  l'indicazione
della raccolta netta non e' dovuta per le polizze assicurative).
 f)  Elenco  degli  strumenti,  dei prodotti e dei servizi promossi e
collocati a distanza
 Le imprese  di  investimento  comunitarie  ed  extracomunitarie  che
prestano  servizi  di  investimento  in  Italia senza stabilimento di
succursali  comunicano  entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno,   con
riferimento  all'anno  solare  precedente, l'elenco dettagliato degli
strumenti finanziari e dei servizi di investimento prestati da  altri
soggetti  abilitati,  nonche'  dei  prodotti  e  dei servizi di terzi
diversi  dai  precedenti,  promossi  e  collocati  a  distanza,   con
indicazione    per    ciascuno   strumento,   prodotto   o   servizio
dell'ammontare della raccolta lorda e netta (tale indicazione non  e'
dovuta  per  i  c.d.  "prodotti  di  erogazione" ne' per i servizi di
negoziazione e di ricezione e trasmissione di  ordini;  l'indicazione
della raccolta netta non e' dovuta per le polizze assicurative).
 g)  Inizio,  interruzione  e riavvio della prestazione di servizi di
investimento
 Le imprese  di  investimento  comunitarie  ed  extracomunitarie  che
prestano  servizi  di  investimento  in  Italia senza stabilimento di
succursali comunicano immediatamente l'inizio,  l'interruzione  e  il
riavvio della prestazione dei singoli servizi di investimento.
                             ARTICOLO 9
   (Banche comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di
      investimento in Italia senza stabilimento di succursali)
 1.  Alle  banche di investimento comunitarie ed extracomunitarie che
prestano servizi di investimento  in  Italia  senza  stabilimento  di
succursali  si  applicano  gli  obblighi  di comunicazione di seguito
specificati.
 a) Perdita dei requisiti per  l'iscrizione  all'albo  da  parte  dei
promotori finanziari
 Le  banche  comunitarie ed extracomunitarie che svolgono l'attivita'
di offerta fuori sede in  Italia  senza  stabilimento  di  succursali
comunicano senza indugio il venir meno in capo ai promotori di cui si
avvalgono  dei  requisiti  previsti  per  l'iscrizione  all'albo  dei
promotori.
 La comunicazione e' inviata anche all'organismo di cui  all'articolo
31,  comma  4,  del  decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti
Commissioni territoriali di  cui  all'articolo  31,  comma  6,  dello
stesso decreto.
 b) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari
 Le  banche  comunitarie ed extracomunitarie che svolgono l'attivita'
di offerta fuori sede in  Italia  senza  stabilimento  di  succursali
trasmettono  all'organismo  di  cui  all'articolo  31,  comma  4, del
decreto  legislativo  n.  58/1998  e  alle   competenti   Commissioni
territoriali  di  cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto,
entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei  promotori  con
cui  hanno  iniziato  o  cessato il rapporto di prestazione di lavoro
dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.
 c) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari
 Le banche comunitarie ed extracomunitarie che  svolgono  l'attivita'
di  offerta  fuori  sede  in  Italia senza stabilimento di succursali
comunicano immediatamente i provvedimenti assunti in  relazione  alle
eventuali   irregolarita'   accertate  nei  confronti  dei  promotori
finanziari.
 d) Elenco degli strumenti, dei prodotti e dei servizi offerti  fuori
sede
 Le  banche  comunitarie ed extracomunitarie che svolgono l'attivita'
di offerta fuori sede in  Italia  senza  stabilimento  di  succursali
comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno
solare  precedente,  l'elenco dettagliato degli strumenti finanziari,
degli  altri  prodotti  finanziari  e  dei  servizi  di  investimento
prestati   da  altri  soggetti  abilitati  offerti  fuori  sede,  con
indicazione   per   ciascuno   strumento,   prodotto    o    servizio
dell'ammontare  della  raccolta (tale indicazione non e' dovuta per i
servizi di negoziazione e di ricezione e trasmissione di ordini).
 e) Elenco degli strumenti, dei prodotti e  dei  servizi  promossi  e
collocati a distanza
 Le  banche  comunitarie  ed extracomunitarie che prestano servizi di
investimento in Italia senza stabilimento  di  succursali  comunicano
entro  il  31  gennaio  di ogni anno, con riferimento all'anno solare
precedente, l'elenco dettagliato  degli  strumenti  finanziari  degli
altri  prodotti  finanziari e dei servizi di investimento prestati da
altri  soggetti  abilitati  promossi  e  collocati  a  distanza,  con
indicazione    per    ciascuno   strumento,   prodotto   o   servizio
dell'ammontare della raccolta lorda e netta (tale indicazione non  e'
dovuta per i servizi di negoziazione e di ricezione e trasmissione di
ordini).
                             ARTICOLO 10
                (Societa' di gestione del risparmio)
 1. Alle societa' di gestione del risparmio, fermo restando l'obbligo
di  inviare  tempestivamente i documenti sui soggetti che partecipano
all'operazione di cui allo schema 8 in  allegato  1B  al  regolamento
Consob  n.  11971/1999 aggiornati a seguito delle variazioni dei dati
ivi riportati, si applicano gli obblighi di comunicazione di  seguito
specificati.
 a) Segnalazioni periodiche di vigilanza
 Le  societa'  di  gestione  del  risparmio si attengono alle vigenti
istruzioni della Banca d'Italia sulle segnalazioni statistiche  e  di
vigilanza.
 La Consob acquisisce dalla Banca d'Italia tali segnalazioni.
 b) Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato
 b.1)  Le  societa'  di  gestione  del  risparmio inviano il bilancio
d'esercizio e il bilancio  consolidato  (ove  tenute  alla  redazione
dello  stesso),  unitamente alle rispettive relazioni sulla gestione,
alle rispettive relazioni del  collegio  sindacale,  alle  rispettive
relazioni della societa' di revisione e alla delibera di approvazione
del   bilancio   d'esercizio,   entro   i   dieci  giorni  successivi
all'approvazione del bilancio d'esercizio.
 b.2) In conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 103, comma
2, lettera b), del regolamento Consob n. 11971/1999, le  societa'  di
gestione  del  risparmio  che  gestiscono  fondi chiusi quotati in un
mercato regolamentato inviano i documenti previsti dall'articolo 2435
del codice civile entro il  giorno  successivo  all'approvazione  del
bilancio;  il  verbale,  ove  non  disponibile entro tale termine, e'
inviato  entro  sette  giorni.  Esse  inviano  altresi'  il  bilancio
consolidato (ove tenute alla redazione dello stesso), unitamente alla
pertinente  relazione  sulla  gestione,  nonche'  le  relazioni della
societa'  di  revisione  sul  bilancio  d'esercizio  e  sul  bilancio
consolidato.  Non  si  applicano le disposizioni di cui al precedente
punto b.1). Nel caso di una societa' promotrice distinta dal  gestore
l'obbligo in esame compete alla societa' promotrice.
 c)  Modificazione  dell'atto costitutivo, emissione di obbligazioni,
fusione, scissione, acquisto o alienazione di azioni proprie
 Le societa' di gestione del risparmio trasmettono  le  deliberazioni
adottate e il verbale dell'assemblea entro trenta giorni da quello in
cui   l'assemblea   ha   deliberato   sulle  proposte  che  importano
modificazione  dell'atto  costitutivo,  emissione  di   obbligazioni,
fusione   e   scissione   societaria,   nonche'   sulle  proposte  di
autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie.
 d)   Rappresentazione   grafica   dei   soggetti    che    detengono
partecipazioni qualificate
 Le  societa'  di gestione del risparmio inviano una rappresentazione
grafica dei soggetti che, al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno,
detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 5%  del
capitale   rappresentato   da   azioni   con  diritto  di  voto,  con
l'indicazione dell'entita' delle singole partecipazioni.
 La rappresentazione riferita alla data  del  30  giugno  e'  inviata
entro  il  31  luglio dello stesso anno; la rappresentazione riferita
alla data del 31 dicembre e' inviata entro il  31  gennaio  dell'anno
successivo.
 e) Esponenti aziendali
 Le  societa'  di  gestione  del  risparmio  comunicano le variazioni
intervenute nella composizione del consiglio di amministrazione e del
collegio  sindacale  (8)  nonche'  le  nomine,  le  cessazioni  e  le
sostituzioni  dei  direttori  generali e e dei soggetti che ricoprono
cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti  a  quella
di  direttore  generale  entro  trenta giorni dall'accettazione della
nomina.
 Le societa' di  gestione  del  risparmio  comunicano  le  variazioni
intervenute  nella  composizione degli eventuali comitati di gestione
dei fondi nonche' il conferimento e la revoca di  deleghe  gestionali
interne.
 Le societa' di gestione del risparmio comunicano altresi' le nomine,
le  cessazioni  e  le  sostituzioni  dei  responsabili delle funzioni
aziendali, ivi inclusa la funzione di controllo interno, entro trenta
giorni dalla nomina.
 A tali fini si avvalgono della lettera di cui all'allegato n. 4 e di
uno o piu' modelli di cui all'allegato n. 5.
-------------
          (8)   Sono altresi' comunicate le conferme nella carica  di
          amministratori e sindaci.
 f)  Relazione  annuale  sulla struttura organizzativa e sull'assetto
contabile
 Le societa' di gestione del risparmio inviano con  cadenza  annuale,
entro  il  30  giugno  di  ogni  anno,  la  relazione sulla struttura
organizzativa e sull'assetto contabile prevista  dal  regolamento  in
materia  di  organizzazione amministrativa e contabile e di controlli
interni di cui al provvedimento della Banca  d'Italia  del  1  luglio
1998.
 La  relazione  non  deve  essere  inviata  nel caso in cui non siano
intervenute variazioni rispetto alle informazioni comunicate  con  la
relazione dell'anno precedente.
 g)  Relazione  annuale  sulle  verifiche  effettuate e piano annuale
delle  verifiche  programmate  predisposti  dal  responsabile   della
funzione di controllo interno
 Le  societa'  di gestione del risparmio inviano, congiuntamente alla
comunicazione di  cui  alla  lettera  b),  la  relazione  riassuntiva
concernente  le  verifiche  effettuate nel corso dell'anno, gli esiti
delle stesse  e  le  eventuali  proposte  conseguenti  anche  ad  una
valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, nonche' il piano delle
verifiche   programmate,   di  cui  all'articolo  57,  comma  6,  del
regolamento Consob n. 11522/1998, predisposti dal responsabile  della
funzione di controllo interno.
 h) Relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo
interno  concernente  gli  esiti  dei  reclami,  le eventuali carenze
riscontrate e le proposte per la loro rimozione
 Le  societa'  di  gestione  del  risparmio  inviano   la   relazione
semestrale  del  responsabile  della  funzione  di  controllo interno
concernente, per il servizio di gestione collettiva e per il servizio
di gestione su base individuale di  portafogli  di  investimento  per
conto  terzi,  la  situazione  complessiva  dei  reclami ricevuti, le
eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione, di
cui all'articolo 59, comma 4, del regolamento Consob  n.  11522/1998,
entro sessanta giorni dalla fine di ciascun semestre. Nel caso in cui
non   siano  stati  ricevuti  reclami,  la  relazione  comunica  tale
circostanza.
 i) Deleghe gestionali
 Le societa' di gestione del risparmio comunicano  entro  venticinque
giorni  dalla  fine  di ciascun trimestre informazioni concernenti le
deleghe  gestionali  rilasciate  a  terzi  e  le  deleghe  gestionali
ricevute  da  terzi avvalendosi dei prospetti di cui agli allegati n.
6, n. 7 e n. 8.
 l) Prospetti riepilogativi delle convenzioni tra societa' promotrice
e gestore
 Le societa' di gestione del risparmio comunicano  entro  venticinque
giorni  dalla  fine  di ciascun trimestre informazioni concernenti le
convenzioni  tra  societa'  promotrice  e  gestore  avvalendosi   dei
prospetti di cui agli allegati n. 9 e n. 10.
 m) Convenzioni
 m.1)  In  conformita' alle disposizioni di cui all'art. 23, comma 1,
lett. c),  del  regolamento  Consob  n.  11971/1999  le  societa'  di
gestione  del  risparmio  comunicano  le  modifiche delle convenzioni
trasmesse in allegato alla  comunicazione  di  cui  all'articolo  94,
comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998 e le nuove convenzioni al
riguardo stipulate entro dieci giorni dalla loro definizione.
 m.2)  Le  societa'  di gestione del risparmio che, nell'ambito della
prestazione  del  servizio  di  gestione  su  base   individuale   di
portafogli per conto di terzi, stipulino convenzioni con intermediari
negoziatori che prevedano la retrocessione di commissioni da parte di
questi  ultimi  o che contengano elementi rilevanti ai fini dell'art.
49, comma  2,  lettera  b),  del  regolamento  Consob  n.  11522/1998
trasmettono  copia  di tali convenzioni entro dieci giorni dalla loro
definizione. Nello stesso termine sono comunicate le modifiche  delle
suddette convenzioni.
 n)   Operazioni   su  strumenti  finanziari  negoziati  nei  mercati
regolamentati italiani emessi o collocati da soggetti del gruppo
 Le societa' di gestione del risparmio comunicano, con le modalita' e
nei termini indicati nell'allegato n. 11,  le  operazioni  effettuate
per conto degli OICR da esse gestiti, anche sulla base di convenzioni
con  altre societa' di gestione del risparmio, ovvero per conto degli
OICR in relazione ai quali siano state  loro  rilasciate  deleghe  di
gestione, su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati
italiani  emessi  o  collocati  da  soggetti  del  proprio  gruppo di
appartenenza.
 o) Perdita dei requisiti per  l'iscrizione  all'albo  da  parte  dei
promotori finanziari
 Le  societa'  di  gestione del risparmio che svolgono l'attivita' di
offerta fuori sede comunicano senza indugio il venir meno in capo  ai
promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione
all'albo dei promotori.
 La  comunicazione e' inviata anche all'organismo di cui all'articolo
31, comma 4, del decreto legislativo n.  58/1998  e  alle  competenti
Commissioni  territoriali  di  cui  all'articolo  31,  comma 6, dello
stesso decreto.
 p) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari
 Le  societa'  di  gestione del risparmio che svolgono l'attivita' di
offerta fuori sede trasmettono all'organismo di cui all'articolo  31,
comma  4,  del  decreto  legislativo  n.  58/1998  e  alle competenti
Commissioni territoriali di  cui  all'articolo  31,  comma  6,  dello
stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei
promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione
di  lavoro  dipendente,  di  agenzia  o di mandato nel corso del mese
precedente.
 q) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari
 Le societa' di gestione del risparmio che  svolgono  l'attivita'  di
offerta  fuori sede comunicano immediatamente i provvedimenti assunti
in relazione alle eventuali irregolarita' accertate nei confronti dei
promotori finanziari.
 r) Elenco dei fondi comuni di investimento offerti fuori sede
 Le societa' di gestione del risparmio che  svolgono  l'attivita'  di
offerta  fuori  sede comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno, con
riferimento all'anno  solare  precedente,  l'elenco  dettagliato  dei
fondi  comuni  offerti  fuori sede, con indicazione per ciascun fondo
dell'ammontare della raccolta lorda e netta.
 s) Elenco dei fondi comuni di investimento promossi  e  collocati  a
distanza
 Le societa' di gestione del risparmio comunicano entro il 31 gennaio
di  ogni  anno,  con riferimento all'anno solare precedente, l'elenco
dettagliato dei fondi comuni promossi e  collocati  a  distanza,  con
indicazione  per  ciascun fondo dell'ammontare della raccolta lorda e
netta.
 t) Inizio, interruzione e riavvio della prestazione dei servizi
 Le societa' di  gestione  del  risparmio  comunicano  immediatamente
l'inizio della prestazione del servizio di gestione collettiva.
 Le  societa'  di  gestione  del  risparmio comunicano immediatamente
l'inizio, l'interruzione e il riavvio della prestazione del  servizio
di  gestione  su  base  individuale di portafogli di investimento per
conto di terzi.
 u) Regolamento di gestione del fondo
 In conformita' alle disposizioni di cui all'articolo  23,  comma  1,
lettera  b),  del  regolamento  Consob  n.  11971/1999 le societa' di
gestione del risparmio comunicano le  modifiche  del  regolamento  di
ciascun   fondo   comune   d'investimento   entro   quindici   giorni
dall'approvazione da parte della Banca d'Italia.
 Nel caso di una societa' promotrice distinta dal  gestore  l'obbligo
in esame compete alla societa' promotrice.
 v) Rendiconto della gestione del fondo
 v.1)  In conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma
1, lettera a), del regolamento  Consob  n.  11971/1999,  per  ciascun
fondo  le  societa'  di  gestione del risparmio inviano il rendiconto
della  gestione  entro  dieci  giorni  dalla  scadenza  del   termine
stabilito   per  la  redazione.  Il  rendiconto  e'  corredato  dalla
relazione degli amministratori e dalla relazione  della  societa'  di
revisione.  Nel  caso di una societa' promotrice distinta dal gestore
l'obbligo in esame compete alla societa' promotrice.
 v.2) In conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 103, comma
2, lettera a), del regolamento Consob n. 11971/1999, le  societa'  di
gestione  del  risparmio  che  gestiscono  fondi chiusi quotati in un
mercato  regolamentato  inviano  per  ciascuno  di  tali   fondi   il
rendiconto    della    gestione    entro    il    giorno   successivo
all'approvazione. Il rendiconto e' corredato  dalla  relazione  degli
amministratori  e dalla relazione della societa' di revisione. Non si
applicano le disposizioni di cui al precedente punto v.1).  Nel  caso
di  una  societa'  promotrice distinta dal gestore l'obbligo in esame
compete alla societa' promotrice.
 z) Relazione semestrale del fondo
 z.1) In conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 23,  comma
1,  lettera  a),  del  regolamento  Consob n. 11971/1999, per ciascun
fondo le societa' di gestione  del  risparmio  inviano  la  relazione
semestrale  entro  dieci  giorni dalla scadenza del termine stabilito
per la redazione. Nel caso di una societa'  promotrice  distinta  dal
gestore l'obbligo in esame compete alla societa' promotrice.
 z.2) In conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 103, comma
2,  lettera  a), del regolamento Consob n. 11971/1999, le societa' di
gestione del risparmio che gestiscono  fondi  chiusi  quotati  in  un
mercato regolamentato inviano per ciascuno di tali fondi la relazione
semestrale  entro  il  giorno  successivo  all'approvazione.   Non si
applicano le disposizioni di cui al precedente punto z.1).  Nel  caso
di  una  societa'  promotrice distinta dal gestore l'obbligo in esame
compete alla societa' promotrice.
                             ARTICOLO 11
                               (SICAV)
 1. Alle SICAV, fermo restando l'obbligo di inviare tempestivamente i
documenti sui soggetti che partecipano  all'operazione  di  cui  allo
schema   9  in  allegato  1B  al  regolamento  Consob  n.  11971/1999
aggiornati a seguito delle variazioni  dei  dati  ivi  riportati,  si
applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati.
 a) Segnalazioni periodiche di vigilanza
 Le  SICAV  si attengono alle vigenti istruzioni della Banca d'Italia
sulle segnalazioni statistiche e di vigilanza.
 La Consob acquisisce dalla Banca d'Italia tali segnalazioni.
 b) Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato
 In conformita' alle disposizioni di cui all'articolo  23,  comma  1,
lettera  a), del regolamento Consob n. 11971/1999 le SICAV inviano il
bilancio   d'esercizio    entro    i    dieci    giorni    successivi
all'approvazione.   Esso   e'   corredato   dalla   relazione   degli
amministratori,  dalla  relazione  del  collegio   sindacale,   dalla
relazione   della   societa'   di   revisione  e  dalla  delibera  di
approvazione.
 c) Relazione semestrale
 In conformita' alle disposizioni di cui all'articolo  23,  comma  1,
lettera  a), del regolamento Consob n. 11971/1999 le SICAV inviano la
relazione semestrale entro dieci giorni dalla  scadenza  del  termine
stabilito per la redazione.
 d) Modificazione dello statuto, fusione e scissione
 d.1)  In conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma
1,  lettera  b),  del  regolamento  Consob  n.  11971/1999  le  SICAV
comunicano   le   modifiche   dello  statuto  entro  quindici  giorni
dall'approvazione da parte della Banca d'Italia.
 d.2) Le SICAV trasmettono le deliberazioni  adottate  e  il  verbale
dell'assemblea  entro  trenta  giorni da quello in cui l'assemblea ha
deliberato  sulle  proposte  che  importano  modificazione  dell'atto
costitutivo nonche' fusione e scissione societaria.
 e)    Rappresentazione    grafica   dei   soggetti   che   detengono
partecipazioni qualificate
 Le SICAV inviano una rappresentazione grafica dei soggetti  che,  al
30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, detengono una partecipazione
diretta  o  indiretta  superiore  al 5% del capitale rappresentato da
azioni  nominative,  con  l'indicazione  dell'entita'  delle  singole
partecipazioni.
 La  rappresentazione  riferita  alla  data  del 30 giugno e' inviata
entro il 31 luglio dello stesso anno;  la  rappresentazione  riferita
alla  data  del  31 dicembre e' inviata entro il 31 gennaio dell'anno
successivo.
 f) Esponenti aziendali
 Le SICAV comunicano le variazioni intervenute nella composizione del
consiglio di amministrazione e del collegio sindacale (9) nonche'  le
nomine,  le cessazioni e le sostituzioni dei direttori generali e dei
soggetti che ricoprono cariche che comportano l'esercizio di funzioni
equivalenti a  quella  di  direttore  generale  entro  trenta  giorni
dall'accettazione della nomina.
 Le  SICAV  comunicano  le  variazioni intervenute nella composizione
degli eventuali comitati di gestione nonche'  il  conferimento  e  la
revoca di deleghe gestionali interne.
 Le   SICAV  comunicano  altresi'  le  nomine,  le  cessazioni  e  le
sostituzioni dei responsabili delle funzioni aziendali,  ivi  inclusa
la funzione di controllo interno, entro trenta giorni dalla nomina.
 A tali fini si avvalgono della lettera di cui all'allegato n. 4 e di
uno o piu' modelli di cui all'allegato n. 5.
-------------
          (9)    Sono altresi' comunicate le conferme nella carica di
          amministratori e sindaci.
 g) Relazione annuale sulla struttura  organizzativa  e  sull'assetto
contabile
 Le  SICAV  inviano  con  cadenza annuale, entro il 30 giugno di ogni
anno, la  relazione  sulla  struttura  organizzativa  e  sull'assetto
contabile  prevista  dal  regolamento  in  materia  di organizzazione
amministrativa  e  contabile  e  di  controlli  interni  di  cui   al
provvedimento della Banca d'Italia del 1 luglio 1998.
 La  relazione  non  deve  essere  inviata  nel caso in cui non siano
intervenute variazioni rispetto alle informazioni comunicate  con  la
relazione dell'anno precedente.
 h)  Relazione  annuale  sulle  verifiche  effettuate e piano annuale
delle  verifiche  programmate  predisposti  dal  responsabile   della
funzione di controllo interno
 Le  SICAV  inviano,  congiuntamente  alla  comunicazione di cui alla
lettera  b),  la  relazione  riassuntiva  concernente  le   verifiche
effettuate nel corso dell'anno, gli esiti delle stesse e le eventuali
proposte  conseguenti  anche ad una valutazione unitaria dei fenomeni
riscontrati, nonche' il piano delle  verifiche  programmate,  di  cui
all'articolo  57,  comma  6,  del  regolamento  Consob n. 11522/1998,
predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno.
 i) Relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo
interno concernente gli  esiti  dei  reclami,  le  eventuali  carenze
riscontrate e le proposte per la loro rimozione
 Le  SICAV  inviano  la  relazione  semestrale del responsabile della
funzione di controllo interno concernente la  situazione  complessiva
dei  reclami ricevuti, le eventuali carenze riscontrate e le proposte
per  la  loro  rimozione,  di  cui  all'articolo  59,  comma  4,  del
regolamento Consob n. 11522/1998, entro sessanta giorni dalla fine di
ciascun  semestre.  Nel caso in cui non siano stati ricevuti reclami,
la relazione comunica tale circostanza.
 l) Deleghe gestionali
 Le SICAV comunicano entro venticinque giorni dalla fine  di  ciascun
trimestre informazioni concernenti le deleghe gestionali rilasciate a
terzi avvalendosi del prospetto di cui all'allegato n. 8.
 m) Convenzioni
 In  conformita' alle disposizioni di cui all'art. 23, comma 1, lett.
c), del regolamento Consob  n.  11971/1999  le  SICAV  comunicano  le
modifiche  delle convenzioni trasmesse in allegato alla comunicazione
di cui all'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998 e
le nuove convenzioni al riguardo stipulate entro dieci  giorni  dalla
loro definizione.
 n)   Operazioni   su  strumenti  finanziari  negoziati  nei  mercati
regolamentati italiani emessi o collocati da soggetti del gruppo
 Le SICAV  comunicano,  con  le  modalita'  e  nei  termini  indicati
nell'allegato n. 11, le operazioni effettuate su strumenti finanziari
negoziati  nei  mercati  regolamentati italiani emessi o collocati da
soggetti del proprio gruppo di appartenenza.
 o) Perdita dei requisiti per  l'iscrizione  all'albo  da  parte  dei
promotori finanziari
 Le  SICAV  che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede comunicano
senza indugio il venir meno in capo ai promotori di cui si  avvalgono
dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori.
 La  comunicazione e' inviata anche all'organismo di cui all'articolo
31, comma 4, del decreto legislativo n.  58/1998  e  alle  competenti
Commissioni  territoriali  di  cui  all'articolo  31,  comma 6, dello
stesso decreto.
 p) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari
 Le SICAV che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede  trasmettono
all'organismo   di   cui   all'articolo  31,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali  di
cui  all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine
di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato
o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia
o di mandato nel corso del mese precedente.
 q) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari
 Le SICAV che svolgono l'attivita' di offerta fuori  sede  comunicano
immediatamente  i  provvedimenti  assunti in relazione alle eventuali
irregolarita' accertate nei confronti dei promotori finanziari.
 r) Elenco delle azioni offerte fuori sede
 Le SICAV che svolgono l'attivita' di offerta fuori  sede  comunicano
entro  il  31  gennaio  di ogni anno, con riferimento all'anno solare
precedente, l'elenco dettagliato delle azioni offerte fuori sede, con
indicazione per ciascuna categoria  di  azioni  dell'ammontare  della
raccolta lorda e netta.
 s) Elenco delle azioni promosse e collocate a distanza
 Le   SICAV  comunicano  entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno,  con
riferimento all'anno solare precedente,  l'elenco  dettagliato  delle
azioni  promosse e collocate a distanza, con indicazione per ciascuna
categoria di azioni dell'ammontare della raccolta lorda e netta.
 t) Inizio dell'attivita'
 Le SICAV comunicano immediatamente l'inizio dell'attivita'.
                             ARTICOLO 12
                      (Intermediari finanziari)
 1.  Agli  intermediari  finanziari  si  applicano  gli  obblighi  di
comunicazione di seguito specificati.
 a) Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato
 Gli intermediari finanziari inviano il  bilancio  d'esercizio  e  il
bilancio  consolidato  (ove  tenuti  alla  redazione  dello  stesso),
unitamente alle rispettive relazioni sulla gestione, alle  rispettive
relazioni  del  collegio  sindacale,  alle rispettive relazioni della
societa' di revisione e alla delibera di  approvazione  del  bilancio
d'esercizio,  entro  i  trenta giorni successivi all'approvazione del
bilancio d'esercizio.
 b) Modificazione dell'atto costitutivo, emissione  di  obbligazioni,
fusione, scissione, acquisto o alienazione di azioni proprie
 Gli  intermediari finanziari trasmettono le deliberazioni adottate e
il verbale dell'assemblea  entro  trenta  giorni  da  quello  in  cui
l'assemblea  ha deliberato sulle proposte che importano modificazione
dell'atto costitutivo, emissione di obbligazioni, fusione e scissione
societaria, nonche' sulle proposte di autorizzazione  all'acquisto  e
all'alienazione di azioni proprie.
 c)  Relazione  annuale  sulle  procedure  di svolgimento dei singoli
servizi di investimento
 Gli  intermediari  finanziari  inviano  con  cadenza   annuale   una
relazione  sulle procedure di svolgimento dei servizi di investimento
(10).
 La relazione e' inviata entro il 30 giugno di ogni anno.
 La relazione non deve essere inviata  nel  caso  in  cui  non  siano
intervenute  variazioni  rispetto alle informazioni comunicate con la
relazione dell'anno precedente.
-------------
          (10)  La relazione riporta  l'organigramma  delle  funzioni
          aziendali   preposte   allo   svolgimento  dei  servizi  di
          investimento e delle relative  funzioni  di  supporto,  con
          l'indicazione nominativa dei responsabili.
           Con  riferimento  al  servizio  di  negoziazione per conto
          proprio di strumenti finanziari derivati, la relazione:  1)
          descrive  l'organizzazione  delle  sale  (per funzioni, per
          prodotto ecc.); 2) indica il numero dei desks esistenti e i
          mercati nei quali l'intermediario opera.
           Con riferimento al servizio di collocamento, la  relazione
          descrive    l'articolazione    della    rete   distributiva
          eventualmente   utilizzata   nell'offerta    fuori    sede,
          indicandone anche la ripartizione per zone geografiche.
 d)  Relazione  annuale  sulle  verifiche  effettuate e piano annuale
delle  verifiche  programmate  predisposti  dal  responsabile   della
funzione di controllo interno
 Gli    intermediari    finanziari   inviano,   congiuntamente   alla
comunicazione di  cui  alla  lettera  a),  la  relazione  riassuntiva
concernente  le  verifiche  effettuate nel corso dell'anno, gli esiti
delle stesse  e  le  eventuali  proposte  conseguenti  anche  ad  una
valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, nonche' il piano delle
verifiche   programmate,   di  cui  all'articolo  57,  comma  6,  del
regolamento Consob n. 11522/1998, predisposti dal responsabile  della
funzione di controllo interno.
 e) Relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo
interno  concernente  gli  esiti  dei  reclami,  le eventuali carenze
riscontrate e le proposte per la loro rimozione
 Gli intermediari finanziari  inviano  la  relazione  semestrale  del
responsabile  della  funzione  di  controllo interno concernente, per
ciascun servizio di investimento prestato, la situazione  complessiva
dei  reclami ricevuti, le eventuali carenze riscontrate e le proposte
per  la  loro  rimozione,  di  cui  all'articolo  59,  comma  4,  del
regolamento Consob n. 11522/1998, entro sessanta giorni dalla fine di
ciascun  semestre.  Nel caso in cui non siano stati ricevuti reclami,
la relazione comunica tale circostanza.
 f) Perdita dei requisiti per  l'iscrizione  all'albo  da  parte  dei
promotori finanziari
 Gli  intermediari  finanziari  che  svolgono  l'attivita' di offerta
fuori sede  comunicano  senza  indugio  il  venir  meno  in  capo  ai
promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione
all'albo dei promotori.
 La  comunicazione e' inviata anche all'organismo di cui all'articolo
31, comma 4, del decreto legislativo n.  58/1998  e  alle  competenti
Commissioni  territoriali  di  cui  all'articolo  31,  comma 6, dello
stesso decreto.
 g) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari
 Gli intermediari finanziari  che  svolgono  l'attivita'  di  offerta
fuori sede trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4,
del  decreto  legislativo  n.  58/1998  e alle competenti Commissioni
territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello  stesso  decreto,
entro  il  termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con
cui hanno iniziato o cessato il rapporto  di  prestazione  di  lavoro
dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.
 h) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari
 Gli  intermediari  finanziari  che  svolgono  l'attivita' di offerta
fuori sede  comunicano  immediatamente  i  provvedimenti  assunti  in
relazione  alle  eventuali  irregolarita' accertate nei confronti dei
promotori finanziari.
 i) Elenco degli strumenti e degli altri prodotti finanziari  offerti
fuori sede
 Gli  intermediari  finanziari  che  svolgono  l'attivita' di offerta
fuori  sede  comunicano  entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno,  con
riferimento  all'anno  solare  precedente, l'elenco dettagliato degli
strumenti finanziari e degli altri prodotti finanziari offerti  fuori
sede,  con  indicazione  per  ciascuno strumento dell'ammontare della
raccolta lorda e netta.
 l) Elenco degli strumenti e degli altri prodotti finanziari promossi
e collocati a distanza
 Gli intermediari finanziari comunicano entro il 31 gennaio  di  ogni
anno,   con   riferimento   all'anno   solare   precedente,  l'elenco
dettagliato  degli  strumenti  finanziari  e  degli  altri   prodotti
finanziari  promossi  e  collocati  a  distanza,  con indicazione per
ciascuno strumento dell'ammontare della raccolta lorda e netta.
 m) Inizio, interruzione e riavvio della prestazione  di  servizi  di
investimento
 Gli  intermediari  finanziari  comunicano  immediatamente  l'inizio,
l'interruzione e il riavvio della prestazione dei singoli servizi  di
investimento.
                             ARTICOLO 13
                     (Invio delle comunicazioni)
 1.  Salvo  quanto previsto nel comma 2, le comunicazioni alla Consob
previste dalle presenti  disposizioni,  escluse  le  segnalazioni  di
vigilanza,  sono inviate su carta in unico esemplare indirizzato alla
Divisione Intermediari presso la sede secondaria operativa di  Milano
(Via della Posta, 8 - C.A.P. 20123).
 2.   Le   comunicazioni  di  cui  all'articolo  10,  lettera  n),  e
all'articolo 11, lettera n), sono inviate su carta in unico esemplare
indirizzato alla Divisione  Mercati  presso  la  sede  di  Roma  (Via
Isonzo, 19/D - C.A.P. 00198).
                             ARTICOLO 14
                     (Disposizioni transitorie)
 1.  Le  societa'  di  gestione del risparmio e le SICAV comunicano i
dati relativi agli amministratori, ai sindaci, ai direttori generali,
ai soggetti che  ricoprono  cariche  che  comportano  l'esercizio  di
funzioni  equivalenti a quella di direttore generale, ai responsabili
delle funzioni  aziendali,  ivi  inclusa  la  funzione  di  controllo
interno,  ai  componenti  degli  eventuali  comitati di gestione e ai
dipendenti o collaboratori cui  siano  conferite  deleghe  gestionali
interne  in carica o in funzione alla data di entrata in vigore delle
presenti disposizioni, avvalendosi del modello di cui all'allegato n.
5, entro il 31 gennaio 2000.
 2. I soggetti che, nell'ambito della  prestazione  del  servizio  di
gestione  su  base individuale di portafogli per conto di terzi o del
servizio di ricezione e trasmissione  di  ordini,  abbiano  stipulato
convenzioni   con   intermediari   negoziatori   che   prevedano   la
retrocessione di commissioni da parte di questi ultimi o c.d.    soft
commission  agreements  trasmettono copia delle convenzioni in essere
alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni  entro  il
31 gennaio 2000.
 3. Le societa' di gestione del risparmio e le SICAV inviano la prima
relazione  sulla  struttura  organizzativa  e  sull'assetto contabile
entro il 30 giugno 2000. Se non sono intervenute variazioni  rispetto
all'ultima  relazione  inviata  alla  Banca  d'Italia, le societa' di
gestione del risparmio e le SICAV trasmettono tale ultima relazione.
 4. Le societa' di gestione del  risparmio  e  le  SICAV  trasmettono
copia  delle eventuali convenzioni tra societa' promotrice e gestore,
nonche' delle convenzioni, relative alla prestazione del servizio  di
gestione  collettiva  del  risparmio, con la banca depositaria, con i
soggetti incaricati del collocamento, con i  soggetti  delegati  alla
gestione  e,  nel  caso  in cui contengano elementi rilevanti ai fini
dell'articolo 49, comma 2, lettera  b),  del  regolamento  Consob  n.
11522/1998,  con  i  soggetti  negoziatori,  in  essere  alla data di
entrata in vigore delle presenti disposizioni  entro  il  31  gennaio
2000.  Per  le  convenzioni  riguardanti  fondi  pensione  aperti  e'
richiesto l'invio della sola convenzione  concernente  la  delega  di
gestione.
 5.  Gli  obblighi  di invio delle segnalazioni di vigilanza a carico
delle imprese di investimento  comunitarie  ed  extracomunitarie  che
prestano  servizi  di investimento in Italia con o senza stabilimento
di succursali di cui agli articoli 5, lettera a), 6, lettera a), e 8,
lettera  a),  non si applicano fino a che la Consob non abbia messo a
disposizione le procedure informatiche per la produzione (data entry)
e il controllo dei dati. Della disponibilita' delle  procedure  sara'
data comunicazione.
 6.   Fino   all'inizio   dell'operativita'   dell'organismo  di  cui
all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e  delle
Commissioni  territoriali  di  cui  all'articolo  31,  comma 6, dello
stesso decreto:
 a)  le  comunicazioni  relative  alla  perdita  dei  requisiti   per
l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari sono inviate,
oltre  che  alla  Consob, alle Commissioni regionali e provinciali di
cui all'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo n. 415/1996;
 b) le  comunicazioni  relative  all'inizio  e  alla  cessazione  dei
rapporti  con  i  promotori  finanziari sono inviate alle Commissioni
regionali e provinciali di cui all'articolo 23, comma 6, del  decreto
legislativo n. 415/1996.
                             ARTICOLO 15
                         (Entrata in vigore)
 1.  Le  presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo
alla  pubblicazione  nella  Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica
Italiana.  Da  tale data sono abrogate le disposizioni della delibera
n. 11255 del 25 febbraio 1998.