DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DI DATI E NOTIZIE E LA TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI DA PARTE DEI SOGGETTI ABILITATI E DEGLI AGENTI DI CAMBIO. ARTICOLO 1 (Definizioni) 1. Nelle presenti disposizioni l'espressione: a) "decreto legislativo n. 58/1998" indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; b) "decreto legislativo n. 415/1996" indica il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; c) "regolamento Consob n. 11522/1998" indica il regolamento approvato con delibera della Consob n. 11522 del 1 luglio 1998; d) "regolamento Consob n. 11971/1999" indica il regolamento approvato con delibera della Consob n. 11971 del 14 maggio 1999; e) "servizi di investimento" indica i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 58/1998, nonche' i servizi di cui alla sezione A della tabella allegata allo stesso decreto legislativo n. 58/1998; f) "SIM" indica le societa' di intermediazione mobiliare, ivi comprese le societa' di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415/1996; g) "banche italiane" indica le banche italiane autorizzate ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998; h) "agenti di cambio" indica i soggetti iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'articolo 201, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998; i) "intermediari finanziari" indica gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, autorizzati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998. ARTICOLO 2 (SIM) 1. Alle SIM si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati. a) Segnalazioni periodiche di vigilanza Le SIM inviano le segnalazioni periodiche di vigilanza specificate nel manuale operativo di cui all'allegato n. 1. b) Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato Le SIM inviano il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato (ove tenute alla redazione dello stesso), unitamente alle rispettive relazioni sulla gestione, alle rispettive relazioni del collegio sindacale, alle rispettive relazioni della societa' di revisione e alla delibera di approvazione del bilancio d'esercizio, entro i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio d'esercizio. c) Relazione semestrale di cui all'articolo 56 del regolamento della Banca d'Italia del 2 luglio 1991 Le SIM inviano la relazione semestrale di cui all'articolo 56 del regolamento della Banca d'Italia del 2 luglio 1991 entro quattro mesi dalla fine del primo semestre. d) Modificazione dell'atto costitutivo, emissione di obbligazioni, fusione, scissione, acquisto o alienazione di azioni proprie Le SIM trasmettono, in copia conforme all'originale, le deliberazioni adottate e il verbale dell'assemblea entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato sulle proposte che importano modificazione dell'atto costitutivo, emissione di obbligazioni, fusione e scissione societaria, nonche' sulle proposte di autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie. Non appena siano disponibili, le SIM inviano, in copia conforme all'originale, il decreto di omologazione da parte del Tribunale competente delle deliberazioni assembleari che importano modificazione dell'atto costitutivo, nonche' gli atti di fusione e di scissione e i relativi certificati comprovanti le iscrizioni nel registro delle imprese prescritte dall'articolo 2504 del codice civile, per gli effetti di cui all'articolo 2504-bis e 2504-decies del codice civile. e) Rappresentazione grafica dei soggetti che detengono partecipazioni qualificate Le SIM inviano una rappresentazione grafica dei soggetti che, alla data di approvazione del bilancio d'esercizio e alla data di trasmissione da parte degli amministratori al collegio sindacale della relazione semestrale di cui all'articolo 56 del regolamento della Banca d'Italia del 2 luglio 1991, detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto, con l'indicazione dell'entita' delle singole partecipazioni. La rappresentazione riferita alla data di approvazione del bilancio d'esercizio e' inviata congiuntamente alla comunicazione di cui alla lettera b); la rappresentazione riferita alla data di trasmissione da parte degli amministratori al collegio sindacale della relazione semestrale e' inviata congiuntamente alla comunicazione di cui alla lettera c). f) Esponenti aziendali Le SIM comunicano le variazioni intervenute nella composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale (1) nonche' le nomine, le cessazioni e le sostituzioni dei direttori generali e dei soggetti che ricoprono cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale entro trenta giorni dall'accettazione della nomina. A tal fine si avvalgono della lettera di cui all'allegato n. 2 e di uno o piu' modelli di cui all'allegato n. 3. Non appena possibile, le SIM integrano le suddette comunicazioni con la trasmissione, in copia conforme all'originale, del verbale della riunione del consiglio di amministrazione o, in caso di amministratore unico, del collegio sindacale, nel corso della quale l'organo ha espresso il proprio parere sui requisiti di professionalita' e onorabilita' nonche' sull'inesistenza di situazioni impeditive o di cause di sospensione dalle cariche di cui al decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'11 novembre 1998, n. 468 (2). Al verbale e' unita la documentazione di cui all'allegato n. 2 del regolamento Consob n. 11522/1998. Si applica l'articolo 8, commi 2, 3 e 4, del regolamento Consob n. 11522/1998. Con riguardo alla sussistenza dei requisiti di onorabilita', gli obblighi di trasmissione in esame si applicano anche nel caso di conferma nella carica di amministratori e sindaci. Le SIM comunicano altresi' le nomine, le cessazioni e le sostituzioni dei responsabili delle funzioni aziendali, ivi inclusa la funzione di controllo interno, entro trenta giorni dalla nomina. A tal fine si avvalgono della lettera di cui all'allegato n. 2 e di uno o piu' modelli di cui all'allegato n. 3. ------------ (1) Sono altresi' comunicate le conferme nella carica di amministratori e sindaci. (2) L'esame delle posizioni deve essere effettuato per ciascuno degli interessati e con l'astensione dei soggetti di volta in volta interessati. g) Relazione annuale sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile Le SIM inviano con cadenza annuale, entro il 30 giugno di ogni anno, la relazione sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile prevista dal regolamento della Banca d'Italia in materia di organizzazione amministrativa e contabile e di controlli interni del 30 settembre 1997. La relazione non deve essere inviata nel caso in cui non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni comunicate con la relazione dell'anno precedente. h) Relazione annuale sulle verifiche effettuate e piano annuale delle verifiche programmate predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno Le SIM inviano, congiuntamente alla comunicazione di cui alla lettera b), la relazione riassuntiva concernente le verifiche effettuate nel corso dell'anno, gli esiti delle stesse e le eventuali proposte conseguenti anche ad una valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, nonche' il piano delle verifiche programmate, di cui all'articolo 57, comma 6, del regolamento Consob n. 11522/1998, predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno. i) Relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente gli esiti dei reclami, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione Le SIM inviano la relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente, per ciascun servizio prestato, la situazione complessiva dei reclami ricevuti, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione, di cui all'articolo 59, comma 4, del regolamento Consob n. 11522/1998, entro sessanta giorni dalla fine di ciascun semestre. Nel caso in cui non siano stati ricevuti reclami, la relazione comunica tale circostanza. l) Deleghe gestionali Le SIM che prestano il servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi comunicano entro venticinque giorni dalla fine di ciascun trimestre informazioni concernenti le deleghe gestionali rilasciate a terzi e le deleghe gestionali ricevute da terzi avvalendosi dei prospetti di cui agli allegati n. 6 e n. 7. m) Convenzioni con intermediari negoziatori Le SIM che, nell'ambito della prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi o del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, stipulino convenzioni con intermediari negoziatori che prevedano la retrocessione di commissioni da parte di questi ultimi o c.d. soft commission agreements trasmettono copia di tali convenzioni entro dieci giorni dalla loro definizione. n) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari Le SIM che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede comunicano senza indugio il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori. La comunicazione e' inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto. o) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari Le SIM che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente. p) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari Le SIM che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede comunicano immediatamente i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarita' accertate nei confronti dei promotori finanziari. q) Elenco degli strumenti, dei prodotti e dei servizi offerti fuori sede Le SIM che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente, l'elenco dettagliato degli strumenti finanziari e dei servizi di investimento prestati da altri soggetti abilitati, nonche' dei prodotti e dei servizi di terzi diversi dai precedenti, offerti fuori sede, con indicazione per ciascuno strumento, prodotto o servizio dell'ammontare della raccolta lorda e netta (tale indicazione non e' dovuta per i c.d. "prodotti di erogazione", quali carte di credito, mutui, finanziamenti, contratti di leasing e di factoring, contratti bancari di deposito in conto corrente, ne' per i servizi di negoziazione e di ricezione e trasmissione di ordini; l'indicazione della raccolta netta non e' dovuta per le polizze assicurative). r) Elenco degli strumenti, dei prodotti e dei servizi promossi e collocati a distanza Le SIM comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente, l'elenco dettagliato degli strumenti finanziari e dei servizi di investimento prestati da altri soggetti abilitati, nonche' dei prodotti e dei servizi di terzi diversi dai precedenti, promossi e collocati a distanza, con indicazione per ciascuno strumento, prodotto o servizio dell'ammontare della raccolta lorda e netta (tale indicazione non e' dovuta per i c.d. "prodotti di erogazione" ne' per i servizi di negoziazione e di ricezione e trasmissione di ordini; l'indicazione della raccolta netta non e' dovuta per le polizze assicurative). s) Inizio, interruzione e riavvio della prestazione di servizi di investimento Le SIM comunicano immediatamente l'inizio, l'interruzione e il riavvio della prestazione dei singoli servizi di investimento ai sensi dell'articolo 14 del regolamento Consob n. 11522/1998. ARTICOLO 3 (Banche italiane) 1. Alle banche italiane si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati. a) Segnalazioni periodiche di vigilanza Le banche italiane si attengono alle vigenti istruzioni della Banca d'Italia sulla comunicazione delle informazioni statistiche relative all'attivita' di intermediazione mobiliare integrate nella "Matrice dei conti". La Consob acquisisce dalla Banca d'Italia tali informazioni. b) Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato Le banche italiane inviano il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato (ove tenute alla redazione dello stesso), unitamente alle rispettive relazioni sulla gestione, alle rispettive relazioni del collegio sindacale, alle rispettive relazioni della societa' di revisione e alla delibera di approvazione del bilancio d'esercizio, entro i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio d'esercizio. c) Modificazione dell'atto costitutivo, fusione, scissione, acquisto o alienazione di azioni proprie, emissione di obbligazioni Le banche italiane trasmettono le deliberazioni adottate e il verbale dell'assemblea entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato sulle proposte che importano modificazione dell'atto costitutivo, fusione e scissione societaria, nonche' sulle proposte di autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie. Esse trasmettono altresi' le deliberazioni concernenti l'emissione di obbligazioni non convertibili entro trenta giorni dalla data di assunzione da parte dell'organo amministrativo competente. d) Relazione annuale sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento Le banche italiane inviano con cadenza annuale una relazione sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento (3). La relazione e' inviata congiuntamente alla comunicazione di cui alla lettera b). La relazione non deve essere inviata nel caso in cui non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni comunicate con la relazione dell'anno precedente. ------------ (3) La relazione riporta l'organigramma delle funzioni aziendali preposte allo svolgimento dei servizi di investimento e delle relative funzioni di supporto, con l'indicazione nominativa dei responsabili. Con riferimento al servizio di negoziazione per conto proprio e per conto di terzi, la relazione: 1) descrive l'organizzazione delle sale (per funzioni, per prodotto ecc.); 2) indica il numero dei desks esistenti e i mercati nei quali la banca opera. Con riferimento al servizio di collocamento, la relazione descrive l'articolazione della rete distributiva eventualmente utilizzata nell'offerta fuori sede, indicandone anche la ripartizione per zone geografiche. Con riferimento al servizio di gestione, la relazione: 1) descrive la ripartizione dei compiti tra gli addetti alla struttura (per cliente, per settore, per mercato ecc.) indicando il grado di autonomia decisionale ad essi attribuito; 2) descrive i sistemi utilizzati per garantire che il servizio venga prestato in modo indipendente, nell'esclusivo interesse degli investitori, e per evitare che gli addetti ad altri servizi possano accedere agli archivi, anche elettronici, della struttura di gestione; 3) descrive i sistemi utilizzati per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di gestione di portafogli previste dalla normativa e delle istruzioni impartite dai clienti; 4) indica se all'unita' sono attribuiti compiti in materia di scelta delle strategie di investimento dei portafogli e di scelta dei titoli da immettere nella gestione; 5) in caso di risposta negativa al quesito sub 4), indica l'unita' amministrativa cui sono attribuiti i compiti in questione; 6) in caso di delega della gestione a soggetti esterni, indica l'ampiezza della delega e la natura dei compiti delegati; 7) indica i compiti attribuiti alle strutture di contatto con la clientela. Con riferimento al servizio di ricezione e trasmissione di ordini, la relazione descrive: 1) le modalita' di reperimento degli ordini (strutture di contatto presso le dipendenze, rete di promotori ecc.); 2) le procedure seguite per l'esecuzione degli stessi (trasmissione a intermediari negoziatori di gruppo ecc.). e) Relazione annuale sulle verifiche effettuate e piano annuale delle verifiche programmate predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno Le banche italiane inviano, congiuntamente alla comunicazione di cui alla lettera b), la relazione riassuntiva concernente le verifiche effettuate nel corso dell'anno, gli esiti delle stesse e le eventuali proposte conseguenti anche ad una valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, nonche' il piano delle verifiche programmate per l'anno successivo, di cui all'articolo 57, comma 6, del regolamento Consob n. 11522/1998, predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno. f) Relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente gli esiti dei reclami, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione Le banche italiane inviano la relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente, per ciascun servizio prestato, la situazione complessiva dei reclami ricevuti, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione, di cui all'articolo 59, comma 4, del regolamento Consob n. 11522/1998, entro sessanta giorni dalla fine di ciascun semestre. Nel caso in cui non siano stati ricevuti reclami, la relazione comunica tale circostanza. g) Deleghe gestionali Le banche italiane che prestano il servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi comunicano entro venticinque giorni dalla fine di ciascun trimestre informazioni concernenti le deleghe gestionali rilasciate a terzi e le deleghe gestionali ricevute da terzi avvalendosi dei prospetti di cui agli allegati n. 6 e n. 7. h) Convenzioni con intermediari negoziatori Le banche italiane che, nell'ambito della prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi o del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, stipulino convenzioni con intermediari negoziatori che prevedano la retrocessione di commissioni da parte di questi ultimi o c.d. soft commission agreements trasmettono copia di tali convenzioni entro dieci giorni dalla loro definizione. i) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari Le banche italiane che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede comunicano senza indugio il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori. La comunicazione e' inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto. l) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari Le banche italiane che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente. m) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari Le banche italiane che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede comunicano immediatamente i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarita' accertate nei confronti dei promotori finanziari. n) Elenco degli strumenti, dei prodotti e dei servizi offerti fuori sede Le banche italiane che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente, l'elenco dettagliato degli strumenti finanziari, degli altri prodotti finanziari e dei servizi di investimento prestati da altri soggetti abilitati offerti fuori sede, con indicazione per ciascuno strumento, prodotto o servizio dell'ammontare della raccolta lorda e netta (tale indicazione non e' dovuta per i servizi di negoziazione e di ricezione e trasmissione di ordini). o) Elenco degli strumenti, dei prodotti e dei servizi promossi e collocati a distanza Le banche italiane comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente, l'elenco dettagliato degli strumenti finanziari, degli altri prodotti finanziari e dei servizi di investimento prestati da altri soggetti abilitati promossi e collocati a distanza, con indicazione per ciascuno strumento, prodotto o servizio dell'ammontare della raccolta lorda e netta (tale indicazione non e' dovuta per i servizi di negoziazione e di ricezione e trasmissione di ordini). p) Inizio, interruzione e riavvio della prestazione di servizi di investimento Le banche italiane comunicano immediatamente l'inizio, l'interruzione e il riavvio della prestazione dei singoli servizi di investimento. ARTICOLO 4 (Agenti di cambio) 1. Agli agenti di cambio si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati. a) Segnalazioni di vigilanza Gli agenti di cambio rimangono soggetti agli obblighi di inoltro delle segnalazioni periodiche di vigilanza previsti dalle disposizioni vigenti. b) Bilancio Gli agenti di cambio inviano il bilancio di esercizio entro trenta giorni dal rilascio del relativo giudizio da parte della societa' di revisione. c) Relazione concernente l'organizzazione e le procedure interne Gli agenti di cambio inviano entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione concernente l'organizzazione e le procedure interne, adottate ai sensi dell'articolo 64, comma 2, del regolamento Consob n. 11522/1998, in essere al 31 dicembre precedente. La relazione contiene altresi' l'organigramma dello studio alla medesima data, con l'indicazione nominativa dei dipendenti e dei collaboratori, e descrive l'attivita' di controllo interno svolta nell'anno solare precedente. d) Deleghe gestionali Gli agenti di cambio che prestano il servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi comunicano entro venticinque giorni dalla fine di ciascun trimestre informazioni concernenti le deleghe gestionali rilasciate a terzi e le deleghe gestionali ricevute da terzi avvalendosi dei prospetti di cui agli allegati n. 6 e n. 7. e) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari Gli agenti di cambio che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede dei propri servizi di investimento comunicano senza indugio il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori. La comunicazione e' inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto. f) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari Gli agenti di cambio che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede dei propri servizi di investimento trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente. g) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari Gli agenti di cambio che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede dei propri servizi di investimento comunicano immediatamente i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarita' accertate nei confronti dei promotori finanziari. h) Inizio, interruzione e riavvio della prestazione di servizi di investimento Gli agenti di cambio comunicano immediatamente l'inizio, l'interruzione e il riavvio della prestazione dei singoli servizi di investimento. i) Conferimento e revoca dell'incarico alla societa' di revisione Gli agenti di cambio comunicano tempestivamente il conferimento dell'incarico alla societa' di revisione e i contenuti dell'accordo nonche' le motivazioni dell'eventuale revoca, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, del regolamento Consob n. 11522/1998. ARTICOLO 5 (Imprese di investimento comunitarie che prestano servizi di investimento in Italia per il tramite di succursali) 1. Alle imprese di investimento comunitarie che prestano servizi di investimento in Italia per il tramite di succursali si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati. a) Segnalazioni di vigilanza Le imprese di investimento comunitarie operanti in Italia per il tramite di succursali inviano le segnalazioni periodiche di vigilanza specificate nel manuale operativo di cui all'allegato n. 1. Gli obblighi di segnalazione si riferiscono esclusivamente ai servizi di investimento prestati in Italia per il tramite delle succursali. b) Esponenti aziendali Le imprese di investimento comunitarie comunicano tempestivamente le nomine e le sostituzioni dei dirigenti e dei responsabili delle funzioni aziendali, ivi inclusa la funzione di controllo interno, delle proprie succursali in Italia. c) Recapito in Italia Le imprese di investimento comunitarie comunicano tempestivamente le variazioni del recapito in Italia delle proprie succursali ove possono essere indirizzate richieste di documenti. d) Relazione annuale sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento Le imprese di investimento comunitarie inviano con cadenza annuale una relazione sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento applicate dalle proprie succursali in Italia (4). La relazione e' inviata entro il 30 giugno di ogni anno. La relazione non deve essere inviata nel caso in cui non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni comunicate con la relazione dell'anno precedente. ------------ (4) Con riferimento al servizio di negoziazione per conto proprio e per conto di terzi, la relazione: 1) descrive l'organizzazione delle sale (per funzioni, per prodotto ecc.); 2) indica il numero dei desks esistenti e i mercati nei quali la succursale opera. Con riferimento al servizio di collocamento, la relazione descrive l'articolazione della rete distributiva eventualmente utilizzata nell'offerta fuori sede, indicandone anche la ripartizione per zone geografiche. Con riferimento al servizio di gestione, la relazione: 1) descrive la ripartizione dei compiti tra gli addetti alla struttura (per cliente, per settore, per mercato ecc.) indicando il grado di autonomia decisionale ad essi attribuito; 2) descrive i sistemi utilizzati per garantire che il servizio venga prestato in modo indipendente, nell'esclusivo interesse degli investitori, e per evitare che gli addetti ad altri servizi possano accedere agli archivi, anche elettronici, della struttura di gestione; 3) descrive i sistemi utilizzati per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di gestione di portafogli previste dalla normativa e delle istruzioni impartite dai clienti; 4) indica se all'unita' sono attribuiti compiti in materia di scelta delle strategie di investimento dei portafogli e di scelta dei titoli da immettere nella gestione; 5) in caso di risposta negativa al quesito sub 4), indica l'unita' amministrativa cui sono attribuiti i compiti in questione; 6) in caso di delega della gestione a soggetti esterni, indica l'ampiezza della delega e la natura dei compiti delegati; 7) indica i compiti attribuiti alle strutture di contatto con la clientela. Con riferimento al servizio di ricezione e trasmissione di ordini, la relazione descrive: 1) le modalita' di reperimento degli ordini (strutture di contatto presso le dipendenze, rete di promotori ecc.); 2) le procedure seguite per l'esecuzione degli stessi (trasmissione a intermediari negoziatori di gruppo ecc.). e) Relazione annuale sulle verifiche effettuate e piano annuale delle verifiche programmate predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno Con riferimento alle proprie succursali in Italia, le imprese di investimento comunitarie inviano entro il 30 aprile di ogni anno la relazione riassuntiva concernente le verifiche effettuate nel corso dell'anno solare precedente, gli esiti delle stesse e le eventuali proposte conseguenti anche ad una valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, nonche' il piano delle verifiche programmate per l'anno in corso, di cui all'articolo 57, comma 6, del regolamento Consob n. 11522/1998, predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno. f) Relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente gli esiti dei reclami, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione Con riferimento ai reclami ricevuti dalle proprie succursali in Italia, le imprese di investimento comunitarie inviano la relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente, per ciascun servizio prestato, la situazione complessiva dei reclami ricevuti, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione, di cui all'articolo 59, comma 4, del regolamento Consob n. 11522/1998, entro sessanta giorni dalla fine di ciascun semestre. Nel caso in cui non siano stati ricevuti reclami, la relazione comunica tale circostanza. g) Deleghe gestionali Le imprese di investimento comunitarie che prestano il servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi in Italia tramite succursali comunicano entro venticinque giorni dalla fine di ciascun trimestre informazioni concernenti le deleghe gestionali rilasciate a terzi e le deleghe gestionali ricevute da terzi avvalendosi dei prospetti di cui agli allegati n. 6 e n. 7. h) Convenzioni con intermediari negoziatori Le imprese di investimento comunitarie che, con riguardo alla prestazione da parte delle proprie succursali in Italia del servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi o del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, stipulino convenzioni con intermediari negoziatori che prevedano la retrocessione di commissioni da parte di questi ultimi o c.d. soft commission agreements trasmettono copia di tali convenzioni entro dieci giorni dalla loro definizione. i) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari Le imprese di investimento comunitarie che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede in Italia tramite succursali comunicano senza indugio il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori. La comunicazione e' inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto. l) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari Le imprese di investimento comunitarie che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede in Italia tramite succursali trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente. m) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari Le imprese di investimento comunitarie che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede in Italia tramite succursali comunicano immediatamente i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarita' accertate nei confronti dei promotori finanziari. n) Elenco degli strumenti, dei prodotti e dei servizi offerti fuori sede Le imprese di investimento comunitarie che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede in Italia tramite succursali comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente, l'elenco dettagliato degli strumenti finanziari e dei servizi di investimento prestati da altri soggetti abilitati, nonche' dei prodotti e dei servizi di terzi diversi dai precedenti, offerti fuori sede, con indicazione per ciascuno strumento, prodotoo o serviziodell'ammontare della raccolta lorda e netta (tale indicazione non e' dovuta per i c.d. "prodotti di erogazione", quali carte di credito, mutui, finanziamenti, contratti di leasing e di factoring, contratti bancari di deposito in conto corrente, ne' per i servizi di negoziazione e di ricezione e trasmissione di ordini; l'indicazione della raccolta netta non e' dovuta per le polizze assicurative). o) Elenco degli strumenti, dei prodotti e dei servizi promossi e collocati a distanza Le imprese di investimento comunitarie operanti in Italia tramite succursali comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente, l'elenco dettagliato degli strumenti finanziari e dei servizi di investimento prestati da altri soggetti abilitati, nonche' dei prodotti e dei servizi di terzi diversi dai precedenti, promossi e collocati a distanza, con indicazione per ciascuno strumento, prodotto o servizio dell'ammontare della raccolta lorda e netta (tale indicazione non e' dovuta per i c.d. "prodotti di erogazione" ne' per i servizi di negoziazione e di ricezione e trasmissione di ordini; l'indicazione della raccolta netta non e' dovuta per le polizze assicurative). p) Inizio, interruzione e riavvio della prestazione di servizi di investimento Le imprese di investimento comunitarie comunicano immediatamente l'inizio, l'interruzione e il riavvio della prestazione dei singoli servizi di investimento da parte delle proprie succursali in Italia. ARTICOLO 6 (Imprese di investimento extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia per il tramite di succursali) 1. Alle imprese di investimento extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia per il tramite di succursali si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati. a) Segnalazioni di vigilanza Le imprese di investimento extracomunitarie operanti in Italia per il tramite di succursali inviano le segnalazioni periodiche di vigilanza specificate nel manuale operativo di cui all'allegato n. 1. Gli obblighi di segnalazione si riferiscono esclusivamente ai servizi di investimento prestati in Italia per il tramite delle proprie succursali. b) Esponenti aziendali Le imprese di investimento extracomunitarie comunicano tempestivamente le nomine e le sostituzioni dei responsabili delle succursali e dei responsabili delle funzioni aziendali, ivi inclusa la funzione di controllo interno, delle proprie succursali in Italia. Non appena possibile, le imprese di investimento extracomunitarie integrano le comunicazioni relative ai responsabili delle succursali con la trasmissione, in copia conforme all'originale, del verbale della riunione del consiglio di amministrazione o, in caso di amministratore unico, del collegio sindacale, ovvero degli organi equivalenti, nel corso della quale l'organo ha espresso il proprio parere sui requisiti di professionalita' e onorabilita' nonche' sull'inesistenza di situazioni impeditive o di cause di sospensione dalle cariche di cui al decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'11 novembre 1998, n. 468 (5). Al verbale e' unita la documentazione di cui all'allegato n. 2 del regolamento Consob n. 11522/1998. Si applica l'articolo 8, commi 2, 3 e 4, del regolamento Consob n. 11522/1998. ------------- (5) L'esame delle posizioni deve essere effettuato per ciascuno degli interessati e con l'astensione dei soggetti di volta in volta interessati. c) Recapito in Italia Le imprese di investimento extracomunitarie comunicano tempestivamente le variazioni del recapito in Italia delle proprie succursali ove possono essere indirizzate richieste di documenti. d) Relazione annuale sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento Le imprese di investimento extracomunitarie inviano con cadenza annuale una relazione sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento applicate dalle proprie succursali in Italia (6). La relazione e' inviata entro il 30 giugno di ogni anno. La relazione non deve essere inviata nel caso in cui non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni comunicate con la relazione dell'anno precedente. ------------- (6) Con riferimento al servizio di negoziazione per conto proprio e per conto di terzi, la relazione: 1) descrive l'organizzazione delle sale (per funzioni, per prodotto ecc.); 2) indica il numero dei desks esistenti e i mercati nei quali la succursale opera. Con riferimento al servizio di collocamento, la relazione descrive l'articolazione della rete distributiva eventualmente utilizzata nell'offerta fuori sede, indicandone anche la ripartizione per zone geografiche. Con riferimento al servizio di gestione, la relazione: 1) descrive la ripartizione dei compiti tra gli addetti alla struttura (per cliente, per settore, per mercato ecc.) indicando il grado di autonomia decisionale ad essi attribuito; 2) descrive i sistemi utilizzati per garantire che il servizio venga prestato in modo indipendente, nell'esclusivo interesse degli investitori, e per evitare che gli addetti ad altri servizi possano accedere agli archivi, anche elettronici, della struttura di gestione; 3) descrive i sistemi utilizzati per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di gestione di portafogli previste dalla normativa e delle istruzioni impartite dai clienti; 4) indica se all'unita' sono attribuiti compiti in materia di scelta delle strategie di investimento dei portafogli e di scelta dei titoli da immettere nella gestione; 5) in caso di risposta negativa al quesito sub 4), indica l'unita' amministrativa cui sono attribuiti i compiti in questione; 6) in caso di delega della gestione a soggetti esterni, indica l'ampiezza della delega e la natura dei compiti delegati; 7) indica i compiti attribuiti alle strutture di contatto con la clientela. Con riferimento al servizio di ricezione e trasmissione di ordini, la relazione descrive: 1) le modalita' di reperimento degli ordini (strutture di contatto presso le dipendenze, rete di promotori ecc.); 2) le procedure seguite per l'esecuzione degli stessi (trasmissione a intermediari negoziatori di gruppo ecc.). e) Relazione annuale sulle verifiche effettuate e piano annuale delle verifiche programmate predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno Con riferimento alle proprie succursali in Italia, le imprese di investimento extracomunitarie inviano entro il 30 aprile di ogni anno la relazione riassuntiva concernente le verifiche effettuate nel corso dell'anno solare precedente, gli esiti delle stesse e le eventuali proposte conseguenti anche ad una valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, nonche' il piano delle verifiche programmate per l'anno in corso, di cui all'articolo 57, comma 6, del regolamento Consob n. 11522/1998, predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno. f) Relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente gli esiti dei reclami, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione Con riferimento ai reclami ricevuti dalle proprie succursali in Italia, le imprese di investimento extracomunitarie inviano la relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente, per ciascun servizio prestato, la situazione complessiva dei reclami ricevuti, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione, di cui all'articolo 59, comma 4, del regolamento Consob n. 11522/1998, entro sessanta giorni dalla fine di ciascun semestre. Nel caso in cui non siano stati ricevuti reclami, la relazione comunica tale circostanza. g) Deleghe gestionali Le imprese di investimento extracomunitarie che prestano il servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi in Italia tramite succursali comunicano entro venticinque giorni dalla fine di ciascun trimestre informazioni concernenti le deleghe gestionali rilasciate a terzi e le deleghe gestionali ricevute da terzi avvalendosi dei prospetti di cui agli allegati n. 6 e n. 7. h) Convenzioni con intermediari negoziatori Le imprese di investimento extracomunitarie che, con riguardo alla prestazione da parte delle proprie succursali in Italia del servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi o del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, stipulino convenzioni con intermediari negoziatori che prevedano la retrocessione di commissioni da parte di questi ultimi o c.d. soft commission agreements trasmettono copia di tali convenzioni entro dieci giorni dalla loro definizione. i) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari Le imprese di investimento extracomunitarie che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede in Italia tramite succursali comunicano senza indugio il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori. La comunicazione e' inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto. l) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari Le imprese di investimento extracomunitarie che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede in Italia tramite succursali trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente. m) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari Le imprese di investimento extracomunitarie che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede in Italia tramite succursali comunicano immediatamente i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarita' accertate nei confronti dei promotori finanziari. n) Elenco degli strumenti, dei prodotti e dei servizi offerti fuori sede Le imprese di investimento extracomunitarie che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede in Italia tramite succursali comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente, l'elenco dettagliato degli strumenti finanziari e dei servizi di investimento prestati da altri soggetti abilitati, nonche' dei prodotti e dei servizi di terzi diversi dai precedenti, offerti fuori sede, con indicazione per ciascuno strumento, prodotto o servizio dell'ammontare della raccolta lorda e netta (tale indicazione non e' dovuta per i c.d. "prodotti di erogazione", quali carte di credito, mutui, finanziamenti, contratti di leasing e di factoring, contratti bancari di deposito in conto corrente, ne' per i servizi di negoziazione e di ricezione e trasmissione di ordini; l'indicazione della raccolta netta non e' dovuta per le polizze assicurative). o) Elenco degli strumenti, dei prodotti e dei servizi promossi e collocati a distanza Le imprese di investimento extracomunitarie operanti in Italia tramite succursali comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente, l'elenco dettagliato degli strumenti finanziari e dei servizi di investimento prestati da altri soggetti abilitati, nonche' dei prodotti e dei servizi di terzi diversi dai precedenti, promossi e collocati a distanza, con indicazione per ciascuno strumento, prodotto o servizio dell'ammontare della raccolta lorda e netta (tale indicazione non e' dovuta per i c.d. "prodotti di erogazione" ne' per i servizi di negoziazione e di ricezione e trasmissione di ordini; l'indicazione della raccolta netta non e' dovuta per le polizze assicurative). p) Inizio, interruzione e riavvio della prestazione di servizi di investimento Le imprese di investimento extracomunitarie comunicano immediatamente l'inizio, l'interruzione e il riavvio della prestazione dei singoli servizi di investimento da parte delle proprie succursali in Italia. ARTICOLO 7 (Banche comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia mediante succursali) 1. Alle banche comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia per il tramite di succursali si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati. a) Segnalazioni di vigilanza Le banche comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia per il tramite di succursali si attengono alle vigenti istruzioni della Banca d'Italia sulla comunicazione delle informazioni statistiche relative all'attivita' di intermediazione mobiliare, integrate nella "Matrice dei conti". La Consob acquisisce dalla Banca d'Italia tali informazioni. b) Relazione annuale sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento Le banche comunitarie ed extracomunitarie inviano con cadenza annuale una relazione sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento applicate dalle proprie succursali in Italia (7). La relazione e' inviata entro il 30 giugno di ogni anno. La relazione non deve essere inviata nel caso in cui non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni comunicate con la relazione dell'anno precedente. ------------- (7) La relazione riporta l'organigramma delle funzioni aziendali preposte allo svolgimento dei servizi di investimento e delle relative funzioni di supporto, con l'indicazione nominativa dei responsabili. Con riferimento al servizio di negoziazione per conto proprio e per conto di terzi, la relazione: 1) descrive l'organizzazione delle sale (per funzioni, per prodotto ecc.); 2) indica il numero dei desks esistenti e i mercati nei quali la succursale opera. Con riferimento al servizio di collocamento, la relazione descrive l'articolazione della rete distributiva eventualmente utilizzata nell'offerta fuori sede, indicandone anche la ripartizione per zone geografiche. Con riferimento al servizio di gestione, la relazione: 1) descrive la ripartizione dei compiti tra gli addetti alla struttura (per cliente, per settore, per mercato ecc.) indicando il grado di autonomia decisionale ad essi attribuito; 2) descrive i sistemi utilizzati per garantire che il servizio venga prestato in modo indipendente, nell'esclusivo interesse degli investitori, e per evitare che gli addetti ad altri servizi possano accedere agli archivi, anche elettronici, della struttura di gestione; 3) descrive i sistemi utilizzati per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di gestione di portafogli previste dalla normativa e delle istruzioni impartite dai clienti; 4) indica se all'unita' sono attribuiti compiti in materia di scelta delle strategie di investimento dei portafogli e di scelta dei titoli da immettere nella gestione; 5) in caso di risposta negativa al quesito sub 4), indica l'unita' amministrativa cui sono attribuiti i compiti in questione; 6) in caso di delega della gestione a soggetti esterni, indica l'ampiezza della delega e la natura dei compiti delegati; 7) indica i compiti attribuiti alle strutture di contatto con la clientela. Con riferimento al servizio di ricezione e trasmissione di ordini, la relazione descrive: 1) le modalita' di reperimento degli ordini (strutture di contatto presso le dipendenze, rete di promotori ecc.); 2) le procedure seguite per l'esecuzione degli stessi (trasmissione a intermediari negoziatori di gruppo ecc.). c) Relazione annuale sulle verifiche effettuate e piano annuale delle verifiche programmate predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno Con riferimento alle proprie succursali in Italia, le banche comunitarie ed extracomunitarie inviano entro il 30 aprile di ogni anno la relazione riassuntiva concernente le verifiche effettuate nel corso dell'anno solare precedente, gli esiti delle stesse e le eventuali proposte conseguenti anche ad una valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, nonche' il piano delle verifiche programmate per l'anno in corso, di cui all'articolo 57, comma 6, del regolamento Consob n. 11522/1998, predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno. d) Relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente gli esiti dei reclami, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione Con riferimento ai reclami ricevuti dalle proprie succursali in Italia, le banche comunitarie ed extracomunitarie inviano la relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente, per ciascun servizio prestato, la situazione complessiva dei reclami ricevuti, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione, di cui all'articolo 59, comma 4, del regolamento Consob n. 11522/1998, entro sessanta giorni dalla fine di ciascun semestre. Nel caso in cui non siano stati ricevuti reclami, la relazione comunica tale circostanza. e) Deleghe gestionali Le banche comunitarie ed extracomunitarie che prestano il servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi in Italia tramite succursali inviano entro venticinque giorni dalla fine di ciascun trimestre un prospetto concernente le deleghe gestionali rilasciate a terzi e le deleghe gestionali ricevute da terzi. A tal fine si avvalgono degli schemi di cui agli allegati n. 6 e n. 7. f) Convenzioni con intermediari negoziatori Le banche comunitarie ed extracomunitarie che, con riguardo alla prestazione da parte delle proprie succursali in Italia del servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi o del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, stipulino convenzioni con intermediari negoziatori che prevedano la retrocessione di commissioni da parte di questi ultimi o c.d. soft commission agreements trasmettono copia di tali convenzioni entro dieci giorni dalla loro definizione. g) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari Le banche comunitarie ed extracomunitarie che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede in Italia tramite succursali comunicano senza indugio il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori. La comunicazione e' inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto. h) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari Le banche comunitarie ed extracomunitarie che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede in Italia tramite succursali trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente. i) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari Le banche comunitarie ed extracomunitarie che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede in Italia tramite succursali comunicano immediatamente i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarita' accertate nei confronti dei promotori finanziari. l) Elenco degli strumenti, dei prodotti e dei servizi offerti fuori sede Le banche comunitarie ed extracomunitarie che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede in Italia tramite succursali comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente, l'elenco dettagliato degli strumenti finanziari, degli altri prodotti finanziari e dei servizi di investimento prestati da altri soggetti abilitati offerti fuori sede, con indicazione per ciascuno strumento, prodotto o servizio dell'ammontare della raccolta (tale indicazione non e' dovuta per i servizi di negoziazione e di ricezione e trasmissione di ordini). m) Elenco degli strumenti, dei prodotti e dei servizi promossi e collocati a distanza Le banche comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia tramite succursali comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente, l'elenco dettagliato degli strumenti finanziari, degli altri prodotti finanziari e dei servizi di investimento prestati da altri soggetti abilitati promossi e collocati a distanza, con indicazione per ciascuno strumento, prodotto o servizio dell'ammontare della raccolta lorda e netta (tale indicazione non e' dovuta per i servizi di negoziazione e di ricezione e trasmissione di ordini). ARTICOLO 8 (Imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali) 1. Alle imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati. a) Segnalazioni di vigilanza Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali inviano le segnalazioni periodiche di vigilanza specificate nel manuale operativo di cui all'allegato n. 1. Gli obblighi di segnalazione si riferiscono esclusivamente ai servizi di investimento prestati in Italia. b) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali e svolgono l'attivita' di offerta fuori sede comunicano senza indugio il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori. La comunicazione e' inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto. c) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali e svolgono l'attivita' di offerta fuori sede trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente. d) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali e svolgono l'attivita' di offerta fuori sede comunicano immediatamente i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarita' accertate nei confronti dei promotori finanziari. e) Elenco degli strumenti, dei prodotti e dei servizi offerti fuori sede Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede in Italia senza stabilimento di succursali comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente, l'elenco dettagliato degli strumenti finanziari e dei servizi di investimento prestati da altri soggetti abilitati, nonche' dei prodotti e dei servizi di terzi diversi dai precedenti, offerti fuori sede, con indicazione per ciascuno strumento, prodotto o servizio dell'ammontare della raccolta lorda e netta (tale indicazione non e' dovuta per i c.d. "prodotti di erogazione", quali carte di credito, mutui, finanziamenti, contratti di leasing e di factoring, contratti bancari di deposito in conto corrente, ne' per i servizi di negoziazione e di ricezione e trasmissione di ordini; l'indicazione della raccolta netta non e' dovuta per le polizze assicurative). f) Elenco degli strumenti, dei prodotti e dei servizi promossi e collocati a distanza Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente, l'elenco dettagliato degli strumenti finanziari e dei servizi di investimento prestati da altri soggetti abilitati, nonche' dei prodotti e dei servizi di terzi diversi dai precedenti, promossi e collocati a distanza, con indicazione per ciascuno strumento, prodotto o servizio dell'ammontare della raccolta lorda e netta (tale indicazione non e' dovuta per i c.d. "prodotti di erogazione" ne' per i servizi di negoziazione e di ricezione e trasmissione di ordini; l'indicazione della raccolta netta non e' dovuta per le polizze assicurative). g) Inizio, interruzione e riavvio della prestazione di servizi di investimento Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali comunicano immediatamente l'inizio, l'interruzione e il riavvio della prestazione dei singoli servizi di investimento. ARTICOLO 9 (Banche comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali) 1. Alle banche di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati. a) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari Le banche comunitarie ed extracomunitarie che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede in Italia senza stabilimento di succursali comunicano senza indugio il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori. La comunicazione e' inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto. b) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari Le banche comunitarie ed extracomunitarie che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede in Italia senza stabilimento di succursali trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente. c) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari Le banche comunitarie ed extracomunitarie che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede in Italia senza stabilimento di succursali comunicano immediatamente i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarita' accertate nei confronti dei promotori finanziari. d) Elenco degli strumenti, dei prodotti e dei servizi offerti fuori sede Le banche comunitarie ed extracomunitarie che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede in Italia senza stabilimento di succursali comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente, l'elenco dettagliato degli strumenti finanziari, degli altri prodotti finanziari e dei servizi di investimento prestati da altri soggetti abilitati offerti fuori sede, con indicazione per ciascuno strumento, prodotto o servizio dell'ammontare della raccolta (tale indicazione non e' dovuta per i servizi di negoziazione e di ricezione e trasmissione di ordini). e) Elenco degli strumenti, dei prodotti e dei servizi promossi e collocati a distanza Le banche comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente, l'elenco dettagliato degli strumenti finanziari degli altri prodotti finanziari e dei servizi di investimento prestati da altri soggetti abilitati promossi e collocati a distanza, con indicazione per ciascuno strumento, prodotto o servizio dell'ammontare della raccolta lorda e netta (tale indicazione non e' dovuta per i servizi di negoziazione e di ricezione e trasmissione di ordini). ARTICOLO 10 (Societa' di gestione del risparmio) 1. Alle societa' di gestione del risparmio, fermo restando l'obbligo di inviare tempestivamente i documenti sui soggetti che partecipano all'operazione di cui allo schema 8 in allegato 1B al regolamento Consob n. 11971/1999 aggiornati a seguito delle variazioni dei dati ivi riportati, si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati. a) Segnalazioni periodiche di vigilanza Le societa' di gestione del risparmio si attengono alle vigenti istruzioni della Banca d'Italia sulle segnalazioni statistiche e di vigilanza. La Consob acquisisce dalla Banca d'Italia tali segnalazioni. b) Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato b.1) Le societa' di gestione del risparmio inviano il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato (ove tenute alla redazione dello stesso), unitamente alle rispettive relazioni sulla gestione, alle rispettive relazioni del collegio sindacale, alle rispettive relazioni della societa' di revisione e alla delibera di approvazione del bilancio d'esercizio, entro i dieci giorni successivi all'approvazione del bilancio d'esercizio. b.2) In conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 103, comma 2, lettera b), del regolamento Consob n. 11971/1999, le societa' di gestione del risparmio che gestiscono fondi chiusi quotati in un mercato regolamentato inviano i documenti previsti dall'articolo 2435 del codice civile entro il giorno successivo all'approvazione del bilancio; il verbale, ove non disponibile entro tale termine, e' inviato entro sette giorni. Esse inviano altresi' il bilancio consolidato (ove tenute alla redazione dello stesso), unitamente alla pertinente relazione sulla gestione, nonche' le relazioni della societa' di revisione sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato. Non si applicano le disposizioni di cui al precedente punto b.1). Nel caso di una societa' promotrice distinta dal gestore l'obbligo in esame compete alla societa' promotrice. c) Modificazione dell'atto costitutivo, emissione di obbligazioni, fusione, scissione, acquisto o alienazione di azioni proprie Le societa' di gestione del risparmio trasmettono le deliberazioni adottate e il verbale dell'assemblea entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato sulle proposte che importano modificazione dell'atto costitutivo, emissione di obbligazioni, fusione e scissione societaria, nonche' sulle proposte di autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie. d) Rappresentazione grafica dei soggetti che detengono partecipazioni qualificate Le societa' di gestione del risparmio inviano una rappresentazione grafica dei soggetti che, al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto, con l'indicazione dell'entita' delle singole partecipazioni. La rappresentazione riferita alla data del 30 giugno e' inviata entro il 31 luglio dello stesso anno; la rappresentazione riferita alla data del 31 dicembre e' inviata entro il 31 gennaio dell'anno successivo. e) Esponenti aziendali Le societa' di gestione del risparmio comunicano le variazioni intervenute nella composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale (8) nonche' le nomine, le cessazioni e le sostituzioni dei direttori generali e e dei soggetti che ricoprono cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale entro trenta giorni dall'accettazione della nomina. Le societa' di gestione del risparmio comunicano le variazioni intervenute nella composizione degli eventuali comitati di gestione dei fondi nonche' il conferimento e la revoca di deleghe gestionali interne. Le societa' di gestione del risparmio comunicano altresi' le nomine, le cessazioni e le sostituzioni dei responsabili delle funzioni aziendali, ivi inclusa la funzione di controllo interno, entro trenta giorni dalla nomina. A tali fini si avvalgono della lettera di cui all'allegato n. 4 e di uno o piu' modelli di cui all'allegato n. 5. ------------- (8) Sono altresi' comunicate le conferme nella carica di amministratori e sindaci. f) Relazione annuale sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile Le societa' di gestione del risparmio inviano con cadenza annuale, entro il 30 giugno di ogni anno, la relazione sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile prevista dal regolamento in materia di organizzazione amministrativa e contabile e di controlli interni di cui al provvedimento della Banca d'Italia del 1 luglio 1998. La relazione non deve essere inviata nel caso in cui non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni comunicate con la relazione dell'anno precedente. g) Relazione annuale sulle verifiche effettuate e piano annuale delle verifiche programmate predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno Le societa' di gestione del risparmio inviano, congiuntamente alla comunicazione di cui alla lettera b), la relazione riassuntiva concernente le verifiche effettuate nel corso dell'anno, gli esiti delle stesse e le eventuali proposte conseguenti anche ad una valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, nonche' il piano delle verifiche programmate, di cui all'articolo 57, comma 6, del regolamento Consob n. 11522/1998, predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno. h) Relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente gli esiti dei reclami, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione Le societa' di gestione del risparmio inviano la relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente, per il servizio di gestione collettiva e per il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, la situazione complessiva dei reclami ricevuti, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione, di cui all'articolo 59, comma 4, del regolamento Consob n. 11522/1998, entro sessanta giorni dalla fine di ciascun semestre. Nel caso in cui non siano stati ricevuti reclami, la relazione comunica tale circostanza. i) Deleghe gestionali Le societa' di gestione del risparmio comunicano entro venticinque giorni dalla fine di ciascun trimestre informazioni concernenti le deleghe gestionali rilasciate a terzi e le deleghe gestionali ricevute da terzi avvalendosi dei prospetti di cui agli allegati n. 6, n. 7 e n. 8. l) Prospetti riepilogativi delle convenzioni tra societa' promotrice e gestore Le societa' di gestione del risparmio comunicano entro venticinque giorni dalla fine di ciascun trimestre informazioni concernenti le convenzioni tra societa' promotrice e gestore avvalendosi dei prospetti di cui agli allegati n. 9 e n. 10. m) Convenzioni m.1) In conformita' alle disposizioni di cui all'art. 23, comma 1, lett. c), del regolamento Consob n. 11971/1999 le societa' di gestione del risparmio comunicano le modifiche delle convenzioni trasmesse in allegato alla comunicazione di cui all'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998 e le nuove convenzioni al riguardo stipulate entro dieci giorni dalla loro definizione. m.2) Le societa' di gestione del risparmio che, nell'ambito della prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi, stipulino convenzioni con intermediari negoziatori che prevedano la retrocessione di commissioni da parte di questi ultimi o che contengano elementi rilevanti ai fini dell'art. 49, comma 2, lettera b), del regolamento Consob n. 11522/1998 trasmettono copia di tali convenzioni entro dieci giorni dalla loro definizione. Nello stesso termine sono comunicate le modifiche delle suddette convenzioni. n) Operazioni su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati italiani emessi o collocati da soggetti del gruppo Le societa' di gestione del risparmio comunicano, con le modalita' e nei termini indicati nell'allegato n. 11, le operazioni effettuate per conto degli OICR da esse gestiti, anche sulla base di convenzioni con altre societa' di gestione del risparmio, ovvero per conto degli OICR in relazione ai quali siano state loro rilasciate deleghe di gestione, su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati italiani emessi o collocati da soggetti del proprio gruppo di appartenenza. o) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari Le societa' di gestione del risparmio che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede comunicano senza indugio il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori. La comunicazione e' inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto. p) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari Le societa' di gestione del risparmio che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente. q) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari Le societa' di gestione del risparmio che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede comunicano immediatamente i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarita' accertate nei confronti dei promotori finanziari. r) Elenco dei fondi comuni di investimento offerti fuori sede Le societa' di gestione del risparmio che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente, l'elenco dettagliato dei fondi comuni offerti fuori sede, con indicazione per ciascun fondo dell'ammontare della raccolta lorda e netta. s) Elenco dei fondi comuni di investimento promossi e collocati a distanza Le societa' di gestione del risparmio comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente, l'elenco dettagliato dei fondi comuni promossi e collocati a distanza, con indicazione per ciascun fondo dell'ammontare della raccolta lorda e netta. t) Inizio, interruzione e riavvio della prestazione dei servizi Le societa' di gestione del risparmio comunicano immediatamente l'inizio della prestazione del servizio di gestione collettiva. Le societa' di gestione del risparmio comunicano immediatamente l'inizio, l'interruzione e il riavvio della prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi. u) Regolamento di gestione del fondo In conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), del regolamento Consob n. 11971/1999 le societa' di gestione del risparmio comunicano le modifiche del regolamento di ciascun fondo comune d'investimento entro quindici giorni dall'approvazione da parte della Banca d'Italia. Nel caso di una societa' promotrice distinta dal gestore l'obbligo in esame compete alla societa' promotrice. v) Rendiconto della gestione del fondo v.1) In conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), del regolamento Consob n. 11971/1999, per ciascun fondo le societa' di gestione del risparmio inviano il rendiconto della gestione entro dieci giorni dalla scadenza del termine stabilito per la redazione. Il rendiconto e' corredato dalla relazione degli amministratori e dalla relazione della societa' di revisione. Nel caso di una societa' promotrice distinta dal gestore l'obbligo in esame compete alla societa' promotrice. v.2) In conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 103, comma 2, lettera a), del regolamento Consob n. 11971/1999, le societa' di gestione del risparmio che gestiscono fondi chiusi quotati in un mercato regolamentato inviano per ciascuno di tali fondi il rendiconto della gestione entro il giorno successivo all'approvazione. Il rendiconto e' corredato dalla relazione degli amministratori e dalla relazione della societa' di revisione. Non si applicano le disposizioni di cui al precedente punto v.1). Nel caso di una societa' promotrice distinta dal gestore l'obbligo in esame compete alla societa' promotrice. z) Relazione semestrale del fondo z.1) In conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), del regolamento Consob n. 11971/1999, per ciascun fondo le societa' di gestione del risparmio inviano la relazione semestrale entro dieci giorni dalla scadenza del termine stabilito per la redazione. Nel caso di una societa' promotrice distinta dal gestore l'obbligo in esame compete alla societa' promotrice. z.2) In conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 103, comma 2, lettera a), del regolamento Consob n. 11971/1999, le societa' di gestione del risparmio che gestiscono fondi chiusi quotati in un mercato regolamentato inviano per ciascuno di tali fondi la relazione semestrale entro il giorno successivo all'approvazione. Non si applicano le disposizioni di cui al precedente punto z.1). Nel caso di una societa' promotrice distinta dal gestore l'obbligo in esame compete alla societa' promotrice. ARTICOLO 11 (SICAV) 1. Alle SICAV, fermo restando l'obbligo di inviare tempestivamente i documenti sui soggetti che partecipano all'operazione di cui allo schema 9 in allegato 1B al regolamento Consob n. 11971/1999 aggiornati a seguito delle variazioni dei dati ivi riportati, si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati. a) Segnalazioni periodiche di vigilanza Le SICAV si attengono alle vigenti istruzioni della Banca d'Italia sulle segnalazioni statistiche e di vigilanza. La Consob acquisisce dalla Banca d'Italia tali segnalazioni. b) Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato In conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), del regolamento Consob n. 11971/1999 le SICAV inviano il bilancio d'esercizio entro i dieci giorni successivi all'approvazione. Esso e' corredato dalla relazione degli amministratori, dalla relazione del collegio sindacale, dalla relazione della societa' di revisione e dalla delibera di approvazione. c) Relazione semestrale In conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), del regolamento Consob n. 11971/1999 le SICAV inviano la relazione semestrale entro dieci giorni dalla scadenza del termine stabilito per la redazione. d) Modificazione dello statuto, fusione e scissione d.1) In conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), del regolamento Consob n. 11971/1999 le SICAV comunicano le modifiche dello statuto entro quindici giorni dall'approvazione da parte della Banca d'Italia. d.2) Le SICAV trasmettono le deliberazioni adottate e il verbale dell'assemblea entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato sulle proposte che importano modificazione dell'atto costitutivo nonche' fusione e scissione societaria. e) Rappresentazione grafica dei soggetti che detengono partecipazioni qualificate Le SICAV inviano una rappresentazione grafica dei soggetti che, al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 5% del capitale rappresentato da azioni nominative, con l'indicazione dell'entita' delle singole partecipazioni. La rappresentazione riferita alla data del 30 giugno e' inviata entro il 31 luglio dello stesso anno; la rappresentazione riferita alla data del 31 dicembre e' inviata entro il 31 gennaio dell'anno successivo. f) Esponenti aziendali Le SICAV comunicano le variazioni intervenute nella composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale (9) nonche' le nomine, le cessazioni e le sostituzioni dei direttori generali e dei soggetti che ricoprono cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale entro trenta giorni dall'accettazione della nomina. Le SICAV comunicano le variazioni intervenute nella composizione degli eventuali comitati di gestione nonche' il conferimento e la revoca di deleghe gestionali interne. Le SICAV comunicano altresi' le nomine, le cessazioni e le sostituzioni dei responsabili delle funzioni aziendali, ivi inclusa la funzione di controllo interno, entro trenta giorni dalla nomina. A tali fini si avvalgono della lettera di cui all'allegato n. 4 e di uno o piu' modelli di cui all'allegato n. 5. ------------- (9) Sono altresi' comunicate le conferme nella carica di amministratori e sindaci. g) Relazione annuale sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile Le SICAV inviano con cadenza annuale, entro il 30 giugno di ogni anno, la relazione sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile prevista dal regolamento in materia di organizzazione amministrativa e contabile e di controlli interni di cui al provvedimento della Banca d'Italia del 1 luglio 1998. La relazione non deve essere inviata nel caso in cui non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni comunicate con la relazione dell'anno precedente. h) Relazione annuale sulle verifiche effettuate e piano annuale delle verifiche programmate predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno Le SICAV inviano, congiuntamente alla comunicazione di cui alla lettera b), la relazione riassuntiva concernente le verifiche effettuate nel corso dell'anno, gli esiti delle stesse e le eventuali proposte conseguenti anche ad una valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, nonche' il piano delle verifiche programmate, di cui all'articolo 57, comma 6, del regolamento Consob n. 11522/1998, predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno. i) Relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente gli esiti dei reclami, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione Le SICAV inviano la relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente la situazione complessiva dei reclami ricevuti, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione, di cui all'articolo 59, comma 4, del regolamento Consob n. 11522/1998, entro sessanta giorni dalla fine di ciascun semestre. Nel caso in cui non siano stati ricevuti reclami, la relazione comunica tale circostanza. l) Deleghe gestionali Le SICAV comunicano entro venticinque giorni dalla fine di ciascun trimestre informazioni concernenti le deleghe gestionali rilasciate a terzi avvalendosi del prospetto di cui all'allegato n. 8. m) Convenzioni In conformita' alle disposizioni di cui all'art. 23, comma 1, lett. c), del regolamento Consob n. 11971/1999 le SICAV comunicano le modifiche delle convenzioni trasmesse in allegato alla comunicazione di cui all'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998 e le nuove convenzioni al riguardo stipulate entro dieci giorni dalla loro definizione. n) Operazioni su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati italiani emessi o collocati da soggetti del gruppo Le SICAV comunicano, con le modalita' e nei termini indicati nell'allegato n. 11, le operazioni effettuate su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati italiani emessi o collocati da soggetti del proprio gruppo di appartenenza. o) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari Le SICAV che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede comunicano senza indugio il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori. La comunicazione e' inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto. p) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari Le SICAV che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente. q) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari Le SICAV che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede comunicano immediatamente i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarita' accertate nei confronti dei promotori finanziari. r) Elenco delle azioni offerte fuori sede Le SICAV che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente, l'elenco dettagliato delle azioni offerte fuori sede, con indicazione per ciascuna categoria di azioni dell'ammontare della raccolta lorda e netta. s) Elenco delle azioni promosse e collocate a distanza Le SICAV comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente, l'elenco dettagliato delle azioni promosse e collocate a distanza, con indicazione per ciascuna categoria di azioni dell'ammontare della raccolta lorda e netta. t) Inizio dell'attivita' Le SICAV comunicano immediatamente l'inizio dell'attivita'. ARTICOLO 12 (Intermediari finanziari) 1. Agli intermediari finanziari si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati. a) Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato Gli intermediari finanziari inviano il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato (ove tenuti alla redazione dello stesso), unitamente alle rispettive relazioni sulla gestione, alle rispettive relazioni del collegio sindacale, alle rispettive relazioni della societa' di revisione e alla delibera di approvazione del bilancio d'esercizio, entro i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio d'esercizio. b) Modificazione dell'atto costitutivo, emissione di obbligazioni, fusione, scissione, acquisto o alienazione di azioni proprie Gli intermediari finanziari trasmettono le deliberazioni adottate e il verbale dell'assemblea entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato sulle proposte che importano modificazione dell'atto costitutivo, emissione di obbligazioni, fusione e scissione societaria, nonche' sulle proposte di autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie. c) Relazione annuale sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento Gli intermediari finanziari inviano con cadenza annuale una relazione sulle procedure di svolgimento dei servizi di investimento (10). La relazione e' inviata entro il 30 giugno di ogni anno. La relazione non deve essere inviata nel caso in cui non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni comunicate con la relazione dell'anno precedente. ------------- (10) La relazione riporta l'organigramma delle funzioni aziendali preposte allo svolgimento dei servizi di investimento e delle relative funzioni di supporto, con l'indicazione nominativa dei responsabili. Con riferimento al servizio di negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari derivati, la relazione: 1) descrive l'organizzazione delle sale (per funzioni, per prodotto ecc.); 2) indica il numero dei desks esistenti e i mercati nei quali l'intermediario opera. Con riferimento al servizio di collocamento, la relazione descrive l'articolazione della rete distributiva eventualmente utilizzata nell'offerta fuori sede, indicandone anche la ripartizione per zone geografiche. d) Relazione annuale sulle verifiche effettuate e piano annuale delle verifiche programmate predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno Gli intermediari finanziari inviano, congiuntamente alla comunicazione di cui alla lettera a), la relazione riassuntiva concernente le verifiche effettuate nel corso dell'anno, gli esiti delle stesse e le eventuali proposte conseguenti anche ad una valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, nonche' il piano delle verifiche programmate, di cui all'articolo 57, comma 6, del regolamento Consob n. 11522/1998, predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno. e) Relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente gli esiti dei reclami, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione Gli intermediari finanziari inviano la relazione semestrale del responsabile della funzione di controllo interno concernente, per ciascun servizio di investimento prestato, la situazione complessiva dei reclami ricevuti, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione, di cui all'articolo 59, comma 4, del regolamento Consob n. 11522/1998, entro sessanta giorni dalla fine di ciascun semestre. Nel caso in cui non siano stati ricevuti reclami, la relazione comunica tale circostanza. f) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari Gli intermediari finanziari che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede comunicano senza indugio il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori. La comunicazione e' inviata anche all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto. g) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari Gli intermediari finanziari che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede trasmettono all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e alle competenti Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente. h) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari Gli intermediari finanziari che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede comunicano immediatamente i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarita' accertate nei confronti dei promotori finanziari. i) Elenco degli strumenti e degli altri prodotti finanziari offerti fuori sede Gli intermediari finanziari che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente, l'elenco dettagliato degli strumenti finanziari e degli altri prodotti finanziari offerti fuori sede, con indicazione per ciascuno strumento dell'ammontare della raccolta lorda e netta. l) Elenco degli strumenti e degli altri prodotti finanziari promossi e collocati a distanza Gli intermediari finanziari comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente, l'elenco dettagliato degli strumenti finanziari e degli altri prodotti finanziari promossi e collocati a distanza, con indicazione per ciascuno strumento dell'ammontare della raccolta lorda e netta. m) Inizio, interruzione e riavvio della prestazione di servizi di investimento Gli intermediari finanziari comunicano immediatamente l'inizio, l'interruzione e il riavvio della prestazione dei singoli servizi di investimento. ARTICOLO 13 (Invio delle comunicazioni) 1. Salvo quanto previsto nel comma 2, le comunicazioni alla Consob previste dalle presenti disposizioni, escluse le segnalazioni di vigilanza, sono inviate su carta in unico esemplare indirizzato alla Divisione Intermediari presso la sede secondaria operativa di Milano (Via della Posta, 8 - C.A.P. 20123). 2. Le comunicazioni di cui all'articolo 10, lettera n), e all'articolo 11, lettera n), sono inviate su carta in unico esemplare indirizzato alla Divisione Mercati presso la sede di Roma (Via Isonzo, 19/D - C.A.P. 00198). ARTICOLO 14 (Disposizioni transitorie) 1. Le societa' di gestione del risparmio e le SICAV comunicano i dati relativi agli amministratori, ai sindaci, ai direttori generali, ai soggetti che ricoprono cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale, ai responsabili delle funzioni aziendali, ivi inclusa la funzione di controllo interno, ai componenti degli eventuali comitati di gestione e ai dipendenti o collaboratori cui siano conferite deleghe gestionali interne in carica o in funzione alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, avvalendosi del modello di cui all'allegato n. 5, entro il 31 gennaio 2000. 2. I soggetti che, nell'ambito della prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli per conto di terzi o del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, abbiano stipulato convenzioni con intermediari negoziatori che prevedano la retrocessione di commissioni da parte di questi ultimi o c.d. soft commission agreements trasmettono copia delle convenzioni in essere alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni entro il 31 gennaio 2000. 3. Le societa' di gestione del risparmio e le SICAV inviano la prima relazione sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile entro il 30 giugno 2000. Se non sono intervenute variazioni rispetto all'ultima relazione inviata alla Banca d'Italia, le societa' di gestione del risparmio e le SICAV trasmettono tale ultima relazione. 4. Le societa' di gestione del risparmio e le SICAV trasmettono copia delle eventuali convenzioni tra societa' promotrice e gestore, nonche' delle convenzioni, relative alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, con la banca depositaria, con i soggetti incaricati del collocamento, con i soggetti delegati alla gestione e, nel caso in cui contengano elementi rilevanti ai fini dell'articolo 49, comma 2, lettera b), del regolamento Consob n. 11522/1998, con i soggetti negoziatori, in essere alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni entro il 31 gennaio 2000. Per le convenzioni riguardanti fondi pensione aperti e' richiesto l'invio della sola convenzione concernente la delega di gestione. 5. Gli obblighi di invio delle segnalazioni di vigilanza a carico delle imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia con o senza stabilimento di succursali di cui agli articoli 5, lettera a), 6, lettera a), e 8, lettera a), non si applicano fino a che la Consob non abbia messo a disposizione le procedure informatiche per la produzione (data entry) e il controllo dei dati. Della disponibilita' delle procedure sara' data comunicazione. 6. Fino all'inizio dell'operativita' dell'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e delle Commissioni territoriali di cui all'articolo 31, comma 6, dello stesso decreto: a) le comunicazioni relative alla perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari sono inviate, oltre che alla Consob, alle Commissioni regionali e provinciali di cui all'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo n. 415/1996; b) le comunicazioni relative all'inizio e alla cessazione dei rapporti con i promotori finanziari sono inviate alle Commissioni regionali e provinciali di cui all'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo n. 415/1996. ARTICOLO 15 (Entrata in vigore) 1. Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Da tale data sono abrogate le disposizioni della delibera n. 11255 del 25 febbraio 1998.