(all. 12 - art. 1)
                           ALLEGATO N. 11
ISTRUZIONI  RELATIVE  ALLA  COMUNICAZIONE  DA PARTE DELLE SOCIETA' DI
GESTIONE DEL RISPARMIO E DELLE SICAV DELLE  OPERAZIONI  SU  STRUMENTI
FINANZIARI  NEGOZIATI  NEI  MERCATI  REGOLAMENTATI  ITALIANI EMESSI O
COLLOCATI DA SOGGETTI APPARTENENTI AL GRUPPO
1. Oggetto  della  comunicazione  sono  le  operazioni  su  strumenti
finanziari  negoziati  nei  mercati  regolamentati  italiani emessi o
collocati da soggetti appartenenti al gruppo, sui  diritti  d'opzione
ad  essi  relativi  nonche'  su  strumenti  finanziari  negoziati nei
mercati regolamentati, da chiunque emessi, che attribuiscono  diritti
di   acquistare,   sottoscrivere   o  vendere  i  predetti  strumenti
finanziari.
Le societa'  di  gestione  del  risparmio  comunicano  le  operazioni
effettuate per conto degli OICR da esse gestiti (1), anche sulla base
di   convenzioni   con  altre  societa'  di  gestione  del  risparmio
promotrici, ovvero per conto degli OICR in relazione ai  quali  siano
state  loro  rilasciate  deleghe  di gestione. Le SICAV comunicano le
operazioni di investimento del patrimonio.
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          (1)   Si intendono gestiti anche gli OICR in  relazione  ai
          quali sia stata conferita a terzi una delega gestionale.
2.  Per  gruppo  di  appartenenza  della  societa'  di  gestione  del
risparmio (della SICAV) si intendono i soggetti  italiani  ed  esteri
che:
a) controllano la societa' di gestione del risparmio (la SICAV);
b) sono controllati dalla societa' di gestione del risparmio;
c)  sono  controllati dallo stesso soggetto che controlla la societa'
di gestione del risparmio (la SICAV).
Per controllo si intende il rapporto indicato  nell'articolo  23  del
decreto legislativo n. 385/1993.
Si  considerano  altresi'  appartenenti  al  gruppo della societa' di
gestione del risparmio i soggetti italiani ed esteri che:
a) partecipano al capitale della societa' di gestione  del  risparmio
in misura almeno pari al 20% del diritto di voto;
b)  sono  partecipati  dalla  societa'  di  gestione del risparmio in
misura almeno pari al 20% del capitale con diritto di voto.
Si computano anche le partecipazioni possedute indirettamente, per il
tramite di societa' controllate, fiduciarie o interposta persona.
3. Non sono comunicate le operazioni di  acquisto,  sottoscrizione  o
vendita  effettuate esercitando diritti di acquisto, sottoscrizione o
vendita, ivi compresi i diritti di opzione, rivenienti  da  strumenti
finanziari vari.
4.  Le  societa'  di  gestione  del risparmio e le SICAV inviano, con
riferimento alle operazioni di  cui  al  paragrafo  1  effettuate  in
ciascun  mese,  comunicazioni  scritte  contenenti le informazioni su
base giornaliera previste dagli schemi 1) e 2) allegati alle presenti
istruzioni. Per ciascuno strumento finanziario sono inviate  separate
comunicazioni.
5.  Le  comunicazioni  possono  essere  inviate anche a mezzo telex o
telefax e devono comunque pervenire entro il terzo giorno  lavorativo
successivo alla fine di ciascun mese.
 
----> Vedere Schemi a Pag. 67 e Pag. 68 del S.O. <----