ALLEGATO N. 11 ISTRUZIONI RELATIVE ALLA COMUNICAZIONE DA PARTE DELLE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO E DELLE SICAV DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI NEI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI EMESSI O COLLOCATI DA SOGGETTI APPARTENENTI AL GRUPPO 1. Oggetto della comunicazione sono le operazioni su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati italiani emessi o collocati da soggetti appartenenti al gruppo, sui diritti d'opzione ad essi relativi nonche' su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, da chiunque emessi, che attribuiscono diritti di acquistare, sottoscrivere o vendere i predetti strumenti finanziari. Le societa' di gestione del risparmio comunicano le operazioni effettuate per conto degli OICR da esse gestiti (1), anche sulla base di convenzioni con altre societa' di gestione del risparmio promotrici, ovvero per conto degli OICR in relazione ai quali siano state loro rilasciate deleghe di gestione. Le SICAV comunicano le operazioni di investimento del patrimonio. ------------- (1) Si intendono gestiti anche gli OICR in relazione ai quali sia stata conferita a terzi una delega gestionale. 2. Per gruppo di appartenenza della societa' di gestione del risparmio (della SICAV) si intendono i soggetti italiani ed esteri che: a) controllano la societa' di gestione del risparmio (la SICAV); b) sono controllati dalla societa' di gestione del risparmio; c) sono controllati dallo stesso soggetto che controlla la societa' di gestione del risparmio (la SICAV). Per controllo si intende il rapporto indicato nell'articolo 23 del decreto legislativo n. 385/1993. Si considerano altresi' appartenenti al gruppo della societa' di gestione del risparmio i soggetti italiani ed esteri che: a) partecipano al capitale della societa' di gestione del risparmio in misura almeno pari al 20% del diritto di voto; b) sono partecipati dalla societa' di gestione del risparmio in misura almeno pari al 20% del capitale con diritto di voto. Si computano anche le partecipazioni possedute indirettamente, per il tramite di societa' controllate, fiduciarie o interposta persona. 3. Non sono comunicate le operazioni di acquisto, sottoscrizione o vendita effettuate esercitando diritti di acquisto, sottoscrizione o vendita, ivi compresi i diritti di opzione, rivenienti da strumenti finanziari vari. 4. Le societa' di gestione del risparmio e le SICAV inviano, con riferimento alle operazioni di cui al paragrafo 1 effettuate in ciascun mese, comunicazioni scritte contenenti le informazioni su base giornaliera previste dagli schemi 1) e 2) allegati alle presenti istruzioni. Per ciascuno strumento finanziario sono inviate separate comunicazioni. 5. Le comunicazioni possono essere inviate anche a mezzo telex o telefax e devono comunque pervenire entro il terzo giorno lavorativo successivo alla fine di ciascun mese. ----> Vedere Schemi a Pag. 67 e Pag. 68 del S.O. <----