ALLEGATO N. 1 MANUALE OPERATIVO SEGNALAZIONI DI VIGILANZA RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO Istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi CAPITOLO 1 OBBLIGHI E TERMINI DI SEGNALAZIONE 1.1. Contenuto delle segnalazioni Per quanto riguarda gli schemi e le regole di compilazione delle segnalazioni di vigilanza, si precisa che: - le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie si attengono alle Circolari n. 148/1991 (e successivi aggiornamenti) e n. 154/1991 (e successivi aggiornamenti) della Banca d'Italia; - le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia mediante succursali si attengono alle vigenti istruzioni della Banca d'Italia sulla comunicazione delle informazioni statistiche, relative all'attivita' di intermediazione mobiliare, integrate nella "Matrice dei conti"; - le societa' di gestione del risparmio e le SICAV si attengono alle Circolari n. 189/1993 (e successivi aggiornamenti) e n. 154/1991 (e successivi aggiornamenti) della Banca d'Italia; - gli intermediari finanziari si attengono alle Circolari n. 217/1996 (e successivi aggiornamenti) e n. 154/1991 (e successivi aggiornamenti) della Banca d'Italia. 1.2. Obblighi di segnalazione Gli obblighi di segnalazione sono differenziati a seconda della categoria di appartenenza dei soggetti. A) Le SIM inviano: - la Sezione I (Dati patrimoniali), con periodicita' trimestrale; - la Sezione II (Dati economici), con periodicita' semestrale; - la Sezione VI (Informazioni sulle attivita' esercitate), con periodicita' trimestrale e dati riferiti ai singoli mesi del periodo; - la Sezione VII (Segnalazioni statistiche), con periodicita' trimestrale e dati riferiti ai singoli mesi del periodo (1). B) Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia mediante succursali inviano, con esclusivo riferimento all'attivita' svolta in Italia dalle succursali medesime: - la Sezione II (Dati economici), con periodicita' semestrale; - la Sezione VI (Informazioni sulle attivita' esercitate), con periodicita' trimestrale e dati riferiti ai singoli mesi del periodo; - la Sezione VII (Segnalazioni statistiche), con periodicita' trimestrale e dati riferiti ai singoli mesi del periodo (2). C) Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali inviano, con esclusivo riferimento all'attivita' svolta in Italia (3): - la Sezione VI (Informazioni sulle attivita' esercitate), con periodicita' trimestrale e dati riferiti ai singoli mesi del periodo; - la Sezione VII (Segnalazioni statistiche), con periodicita' trimestrale e dati riferiti ai singoli mesi del periodo (4). ------------- (1) Le SIM che prestano esclusivamente il servizio di ricezione e trasmissione di ordini non inviano la Sezione VII. (2) Le imprese di investimento che prestano esclusivamente il servizio di ricezione e trasmissione di ordini non inviano la Sezione VII. (3) Ai fini dell'adempimento degli obblighi di segnalazione, si intende per attivita' svolta in Italia dalle imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie senza succursali: - l'attivita' prestata per conto o con investitori il contatto iniziale con i quali sia derivato dall'effettuazione in Italia, con ogni mezzo, di attivita' di ricerca di clientela, di prospettazione e di conclusione di contratti d'investimento; - l'operativita' posta in essere direttamente, mediante accesso remoto, sui mercati regolamentati italiani. (4) Le imprese di investimento che prestano esclusivamente il servizio di ricezione e trasmissione di ordini non inviano la Sezione VII. D) Con riferimento ai servizi di investimento prestati dalle banche italiane, la Consob acquisisce dalla Banca d'Italia le informazioni statistiche integrate nella "Matrice dei conti". E) Con riferimento ai servizi di investimento prestati in Italia dalle banche comunitarie ed extracomunitarie mediante succursali, la Consob acquisisce dalla Banca d'Italia le informazioni statistiche integrate nella "Matrice dei conti". F) La Consob acquisisce dalla Banca d'Italia le segnalazioni statistiche e di vigilanza delle societa' di gestione del risparmio e delle SICAV. * * * L'obbligo di invio delle segnalazioni sorge nel mese in cui ha inizio l'operativita'. 1.3. Termini di trasmissione alla Consob delle segnalazioni da parte di SIM e imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie I termini entro cui devono pervenire le segnalazioni sono i seguenti: Data/periodo di riferimento Termine ultimo della segnalazione di ricezione Sezione I (Dati patrimoniali)(5): - 31 marzo 25 aprile - 30 giugno 25 luglio - 30 settembre 25 ottobre - 31 dicembre 25 febbraio dell'anno successivo Sezione II (Dati economici)(6): - semestre dal 1 gennaio al 30 giugno 25 luglio - esercizio dal 1 gennaio al 31 dicembre 25 febbraio dell'anno successivo Sezione VI (Informazioni sulle attivita' esercitate) e Sezione VII (Segnalazioni statistiche): - mesi di gennaio, febbraio e marzo 25 aprile - mesi di aprile, maggio e giugno 25 luglio - mesi di luglio, agosto e settembre 25 ottobre - mesi di ottobre, novembre e dicembre 25 gennaio dell'anno successivo ------------- (5) La sezione I non e' inviata dalle imprese comunitarie ed extracomunitarie. (6) La sezione II non e' inviata dalle imprese comunitarie ed extracomunitarie senza succursali in Italia. * * * * I soggetti che, per accertate cause di forza maggiore, non siano in grado di assicurare il rispetto dei termini suindicati sono tenuti a richiedere la relativa autorizzazione di proroga alla Consob. Le richieste, utili per consentire alla Consob la valutazione dello stato di difficolta' in cui versa il soggetto segnalante, devono essere inoltrate con la massima tempestivita' ed accompagnate dalla necessaria documentazione giustificativa. Nella richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato, il soggetto deve comunicare le azioni intraprese per rimuovere gli ostacoli e la data in cui provvedera' a far avere le segnalazioni alla Consob. In caso di persistenza di difficolta' tali da non consentire il rispetto del termine previsto, il soggetto e' tenuto a riproporre la richiesta fornendo nuove valutazioni sui tempi di invio. CAPITOLO 2 MODALITA' TECNICO-OPERATIVE PER L'INOLTRO DEI DATI ALLA CONSOB Le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia mediante succursali inviano le segnalazioni direttamente alla Consob per via telematica, tramite rete pubblica Itapac. A tali soggetti non e' consentito, neppure in via transitoria ne' a fronte di esigenze eccezionali, procedere all'inoltro dei dati di vigilanza mediante supporto magnetico (dischetto o nastro) o cartaceo. Si precisa altresi' che l'inoltro dei dati non deve essere accompagnato da alcun invio di documentazione cartacea, ne' per quanto attiene ai dati stessi ne' alla certificazione rilasciata dal programma di diagnostica. Quest'ultima certificazione, debitamente firmata dal legale rappresentante, dovra' essere archiviata presso l'ente segnalante. Tuttavia, l'invio di segnalazioni sostitutive deve essere contestualmente comunicato alla Consob via fax al n. 02/89010696 (destinatario: CONSOB - DIVISIONE INTERMEDIARI - Ufficio Vigilanza e Albo Intermediari). Per quanto concerne l'attivazione del "servizio di trasmissione dati su rete commutata e/o accesso ad Itapac X28C", la relativa richiesta dovra' essere indirizzata alla TELECOM. La connessione da richiedere necessita di una velocita' pari a 1200 o 2400 bps. Per la trasmissione dei dati per via telematica la Consob ha reso disponibile un apposito programma, eseguibile in architettura personal computer, denominato TELERACCOLTA. Tale programma sara' inviato dalla Consob su specifica richiesta del soggetto interessato, redatta secondo lo schema riportato in Allegato A. In caso di difficolta' nell'inoltro dei dati dovute a problemi tecnici relativi al programma TELERACCOLTA l'intermediario autorizzato e' tenuto a far pervenire tempestivamente un messaggio via fax al numero 06/8477477, contenente le seguenti informazioni: 1. destinatario fax: CONSOB - procedura TELERACCOLTA - problemi tecnici; 2. mittente fax: denominazione sociale; 3. nome e recapito telefonico dell'addetto della societa' da contattare; 4. sommaria descrizione del problema; 5. indicazione se si tratta di un primo invio ovvero e' gia' stata utilizzata con successo la procedura; 6. tipo di collegamento ad Itapac (se linea X28 dedicata o linea X28 commutata); 7. stampa dei files tr.log e tr.bat (si trovano nella directory di installazione della TELERACCOLTA, generalmente nella directory tr). Solo a seguito dell'invio delle suddette informazioni potranno essere esaminati gli eventuali problemi tecnici intercorsi. * * * * * Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali inviano le segnalazioni alla Consob mediante supporto magnetico floppy disk da 3.1/2'' formattato a 1.44 MB. A tali soggetti non e' consentito, neppure in via transitoria ne' a fronte di esigenze eccezionali, procedere all'inoltro dei dati di vigilanza mediante supporto cartaceo. I supporti magnetici floppy disk sono inviati al seguente indirizzo: CONSOB - DIVISIONE INTERMEDIARI - Ufficio Vigilanza e Albo Intermediari - Via della Posta, 8 - 20123 MILANO - ITALIA. * * * * * Non e' previsto l'invio diretto alla Consob di alcuna segnalazione di vigilanza da parte delle banche italiane, delle banche comunitarie ed extracomunitarie, delle societa' di gestione del risparmio e delle SICAV. CAPITOLO 3 CARATTERISTICHE E SPECIFICHE TECNICHE DEI DATI Le caratteristiche e le specifiche tecniche dei dati sono contenute nella Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 (e successivi aggiornamenti) della Banca d'Italia. CAPITOLO 4 COMUNICAZIONE DI ERRORI E/O DI ANOMALIE SUI DATI Nei casi in cui le segnalazioni di vigilanza trasmesse siano inficiate da errori e/o da anomalie sui dati, e' richiesto un nuovo invio delle complete basi informative interessate dagli errori e/o dalle anomalie debitamente corrette. Allegato "A" al manuale operativo FAC-SIMILE DI RICHIESTA Alla CONSOB DIVISIONE INTERMEDIARI Ufficio Vigilanza e Albo Intermediari Via della Posta, 8 20123 MILANO OGGETTO: Richiesta di programma per la trasmissione delle segnalazioni periodiche di vigilanza degli intermediari mobiliari (TELERACCOLTA). La scrivente Societa' richiede con la presente il programma in oggetto. Per eventuali comunicazioni inerenti alla procedura di trasmissione delle segnalazioni potra' essere contattato il Sig. ................................. o, in sua assenza, il Sig. ................................. (tel.: ....../...............). Sottoscrizione di un rappresentante legale/un delegato della Societa'