(all. 2 - art. 1)
                            ALLEGATO N. 1
                          MANUALE OPERATIVO
   SEGNALAZIONI DI VIGILANZA RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI
                           DI INVESTIMENTO
           Istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi
                             CAPITOLO 1
                 OBBLIGHI E TERMINI DI SEGNALAZIONE
 1.1. Contenuto delle segnalazioni
 Per  quanto  riguarda  gli  schemi e le regole di compilazione delle
segnalazioni di vigilanza, si precisa che:
- le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie
si attengono alle Circolari n. 148/1991 (e successivi  aggiornamenti)
e n. 154/1991 (e successivi aggiornamenti) della Banca d'Italia;
-  le  banche  italiane, comunitarie ed extracomunitarie che prestano
servizi di investimento in Italia mediante  succursali  si  attengono
alle  vigenti  istruzioni  della  Banca  d'Italia sulla comunicazione
delle   informazioni   statistiche,   relative    all'attivita'    di
intermediazione mobiliare, integrate nella "Matrice dei conti";
-  le societa' di gestione del risparmio e le SICAV si attengono alle
Circolari n. 189/1993 (e successivi aggiornamenti) e n.  154/1991  (e
successivi aggiornamenti) della Banca d'Italia;
-   gli  intermediari  finanziari  si  attengono  alle  Circolari  n.
217/1996 (e successivi aggiornamenti) e  n.  154/1991  (e  successivi
aggiornamenti) della Banca d'Italia.
 1.2. Obblighi di segnalazione
 Gli  obblighi  di  segnalazione  sono  differenziati a seconda della
categoria di appartenenza dei soggetti.
A) Le SIM inviano:
- la Sezione I (Dati patrimoniali), con periodicita' trimestrale;
- la Sezione II (Dati economici), con periodicita' semestrale;
- la  Sezione  VI  (Informazioni  sulle  attivita'  esercitate),  con
periodicita' trimestrale e dati riferiti ai singoli mesi del periodo;
-   la  Sezione  VII  (Segnalazioni  statistiche),  con  periodicita'
trimestrale e dati riferiti ai singoli mesi del periodo (1).
B) Le imprese di investimento  comunitarie  ed  extracomunitarie  che
prestano  servizi  di  investimento  in  Italia  mediante  succursali
inviano, con esclusivo riferimento  all'attivita'  svolta  in  Italia
dalle succursali medesime:
- la Sezione II (Dati economici), con periodicita' semestrale;
-  la  Sezione  VI  (Informazioni  sulle  attivita'  esercitate), con
periodicita' trimestrale e dati riferiti ai singoli mesi del periodo;
-  la  Sezione  VII  (Segnalazioni  statistiche),  con   periodicita'
trimestrale e dati riferiti ai singoli mesi del periodo (2).
C)  Le  imprese  di  investimento comunitarie ed extracomunitarie che
prestano servizi di investimento  in  Italia  senza  stabilimento  di
succursali inviano, con esclusivo riferimento all'attivita' svolta in
Italia (3):
-  la  Sezione  VI  (Informazioni  sulle  attivita'  esercitate), con
periodicita' trimestrale e dati riferiti ai singoli mesi del periodo;
-  la  Sezione  VII  (Segnalazioni  statistiche),  con   periodicita'
trimestrale e dati riferiti ai singoli mesi del periodo (4).
-------------
          (1)      Le  SIM che prestano esclusivamente il servizio di
          ricezione e trasmissione di ordini non inviano  la  Sezione
          VII.
          (2)         Le   imprese   di   investimento  che  prestano
          esclusivamente il servizio di ricezione e  trasmissione  di
          ordini non inviano la Sezione VII.
          (3)         Ai  fini  dell'adempimento  degli  obblighi  di
          segnalazione, si intende per  attivita'  svolta  in  Italia
          dalle    imprese    di    investimento    comunitarie    ed
          extracomunitarie senza succursali:
          - l'attivita' prestata  per  conto  o  con  investitori  il
          contatto    iniziale    con    i    quali    sia   derivato
          dall'effettuazione in Italia, con ogni mezzo, di  attivita'
          di   ricerca   di  clientela,     di  prospettazione  e  di
          conclusione di contratti d'investimento;
          - l'operativita' posta  in  essere  direttamente,  mediante
          accesso remoto, sui mercati regolamentati italiani.
          (4)         Le   imprese   di   investimento  che  prestano
          esclusivamente il servizio di ricezione e  trasmissione  di
          ordini non inviano la Sezione VII.
D)  Con  riferimento ai servizi di investimento prestati dalle banche
italiane, la Consob acquisisce dalla Banca d'Italia  le  informazioni
statistiche integrate nella "Matrice dei conti".
E)  Con  riferimento  ai  servizi  di investimento prestati in Italia
dalle banche comunitarie ed extracomunitarie mediante succursali,  la
Consob  acquisisce  dalla  Banca d'Italia le informazioni statistiche
integrate nella "Matrice dei conti".
F)  La  Consob  acquisisce  dalla  Banca  d'Italia  le   segnalazioni
statistiche e di vigilanza delle societa' di gestione del risparmio e
delle SICAV.
                                * * *
L'obbligo di invio delle segnalazioni sorge nel mese in cui ha inizio
l'operativita'.
 1.3. Termini di trasmissione alla Consob delle segnalazioni da parte
di SIM e imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie
 I  termini  entro  cui  devono  pervenire  le  segnalazioni  sono  i
seguenti:
  Data/periodo di riferimento              Termine ultimo
      della segnalazione                   di ricezione
Sezione I (Dati patrimoniali)(5):
- 31 marzo                                 25 aprile
- 30 giugno                                25 luglio
- 30 settembre                             25 ottobre
- 31 dicembre                              25 febbraio dell'anno
                                              successivo
Sezione II (Dati economici)(6):
- semestre dal 1 gennaio al 30 giugno      25 luglio
- esercizio dal 1 gennaio al 31 dicembre   25 febbraio dell'anno
                                              successivo
Sezione VI (Informazioni sulle attivita' esercitate)  e  Sezione  VII
(Segnalazioni statistiche):
- mesi di gennaio, febbraio e marzo        25 aprile
- mesi di aprile, maggio e giugno          25 luglio
- mesi di luglio, agosto e settembre       25 ottobre
- mesi di ottobre, novembre e dicembre     25 gennaio dell'anno
                                              successivo
-------------
          (5)   La sezione I non e' inviata dalle imprese comunitarie
          ed extracomunitarie.
          (6)       La  sezione  II  non  e'  inviata  dalle  imprese
          comunitarie ed extracomunitarie senza succursali in Italia.
                               * * * *
 I soggetti che, per accertate cause di forza maggiore, non siano  in
grado  di assicurare il rispetto dei termini suindicati sono tenuti a
richiedere la relativa autorizzazione di proroga alla Consob.
 Le richieste, utili per consentire alla Consob la valutazione  dello
stato  di  difficolta'  in  cui  versa il soggetto segnalante, devono
essere inoltrate con la massima tempestivita' ed  accompagnate  dalla
necessaria    documentazione    giustificativa.    Nella   richiesta,
sottoscritta dal legale rappresentante  o  da  un  suo  delegato,  il
soggetto  deve  comunicare  le  azioni  intraprese  per rimuovere gli
ostacoli e la data in cui provvedera' a  far  avere  le  segnalazioni
alla Consob.
 In  caso  di  persistenza  di  difficolta' tali da non consentire il
rispetto del termine previsto, il soggetto e' tenuto a riproporre  la
richiesta fornendo nuove valutazioni sui tempi di invio.
                             CAPITOLO 2
   MODALITA' TECNICO-OPERATIVE PER L'INOLTRO DEI DATI ALLA CONSOB
 Le  SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie
che prestano servizi di investimento in  Italia  mediante  succursali
inviano  le segnalazioni direttamente alla Consob per via telematica,
tramite rete pubblica Itapac. A  tali  soggetti  non  e'  consentito,
neppure  in  via  transitoria  ne'  a fronte di esigenze eccezionali,
procedere  all'inoltro  dei  dati  di  vigilanza  mediante   supporto
magnetico (dischetto o nastro) o cartaceo.
 Si   precisa  altresi'  che  l'inoltro  dei  dati  non  deve  essere
accompagnato da alcun  invio  di  documentazione  cartacea,  ne'  per
quanto  attiene ai dati stessi ne' alla certificazione rilasciata dal
programma di diagnostica.  Quest'ultima  certificazione,  debitamente
firmata  dal  legale  rappresentante, dovra' essere archiviata presso
l'ente segnalante.
 Tuttavia,  l'invio   di   segnalazioni   sostitutive   deve   essere
contestualmente  comunicato  alla  Consob  via  fax al n. 02/89010696
(destinatario: CONSOB - DIVISIONE INTERMEDIARI - Ufficio Vigilanza  e
Albo Intermediari).
 Per quanto concerne l'attivazione del "servizio di trasmissione dati
su  rete commutata e/o accesso ad Itapac X28C", la relativa richiesta
dovra' essere indirizzata alla TELECOM. La connessione da  richiedere
necessita di una velocita' pari a 1200 o 2400 bps.
 Per  la  trasmissione  dei dati per via telematica la Consob ha reso
disponibile  un  apposito  programma,  eseguibile   in   architettura
personal  computer,  denominato  TELERACCOLTA.  Tale  programma sara'
inviato dalla Consob su specifica richiesta del soggetto interessato,
redatta secondo lo schema riportato in Allegato A.
 In caso di difficolta'  nell'inoltro  dei  dati  dovute  a  problemi
tecnici    relativi   al   programma   TELERACCOLTA   l'intermediario
autorizzato e' tenuto a far pervenire  tempestivamente  un  messaggio
via fax al numero 06/8477477, contenente le seguenti informazioni:
1.  destinatario  fax:  CONSOB  -  procedura  TELERACCOLTA - problemi
tecnici;
2. mittente fax: denominazione sociale;
3.  nome  e  recapito  telefonico  dell'addetto  della  societa'   da
contattare;
4. sommaria descrizione del problema;
5.  indicazione  se  si tratta di un primo invio ovvero e' gia' stata
utilizzata con successo la procedura;
6. tipo di collegamento ad Itapac (se linea X28 dedicata o linea  X28
commutata);
7.  stampa  dei  files tr.log e tr.bat (si trovano nella directory di
installazione della TELERACCOLTA, generalmente nella directory tr).
 Solo a  seguito  dell'invio  delle  suddette  informazioni  potranno
essere esaminati gli eventuali problemi tecnici intercorsi.
                              * * * * *
 Le  imprese  di  investimento  comunitarie  ed  extracomunitarie che
prestano servizi di investimento  in  Italia  senza  stabilimento  di
succursali  inviano  le  segnalazioni  alla  Consob mediante supporto
magnetico floppy disk  da  3.1/2''  formattato  a  1.44  MB.  A  tali
soggetti  non  e' consentito, neppure in via transitoria ne' a fronte
di esigenze eccezionali, procedere all'inoltro dei dati di  vigilanza
mediante supporto cartaceo.
 I supporti magnetici floppy disk sono inviati al seguente indirizzo:
CONSOB   -   DIVISIONE   INTERMEDIARI  -  Ufficio  Vigilanza  e  Albo
Intermediari - Via della Posta, 8 - 20123 MILANO - ITALIA.
                              * * * * *
 Non e' previsto l'invio diretto alla Consob di  alcuna  segnalazione
di vigilanza da parte delle banche italiane, delle banche comunitarie
ed extracomunitarie, delle societa' di gestione del risparmio e delle
SICAV.
                             CAPITOLO 3
                CARATTERISTICHE E SPECIFICHE TECNICHE
                              DEI DATI
 Le  caratteristiche e le specifiche tecniche dei dati sono contenute
nella  Circolare  n.  154  del  22  novembre   1991   (e   successivi
aggiornamenti) della Banca d'Italia.
                             CAPITOLO 4
          COMUNICAZIONE DI ERRORI E/O DI ANOMALIE SUI DATI
 Nei  casi  in  cui  le  segnalazioni  di  vigilanza  trasmesse siano
inficiate da errori e/o da anomalie sui dati, e' richiesto  un  nuovo
invio  delle  complete  basi informative interessate dagli errori e/o
dalle anomalie debitamente corrette.
                  Allegato "A" al manuale operativo
                       FAC-SIMILE DI RICHIESTA
Alla CONSOB
DIVISIONE INTERMEDIARI
Ufficio Vigilanza e Albo Intermediari
Via della Posta, 8
20123 MILANO
OGGETTO:  Richiesta  di   programma   per   la   trasmissione   delle
          segnalazioni  periodiche  di  vigilanza  degli intermediari
          mobiliari (TELERACCOLTA).
 La  scrivente  Societa'  richiede  con  la  presente il programma in
oggetto.
 Per eventuali comunicazioni inerenti alla procedura di  trasmissione
delle    segnalazioni    potra'    essere    contattato    il    Sig.
.................................  o,  in  sua   assenza,   il   Sig.
................................. (tel.: ....../...............).
       Sottoscrizione di un rappresentante legale/un delegato
                           della Societa'