Art. 2.
  1. Il termine  fissato al 31 marzo 1999 per  la presentazione delle
domande di adesione al piano  di razionalizzazione e di riconversione
delle spadare per l'anno 1999 e' prorogato al 30 giugno 1999.
  2. E' consentita l'erogazione anticipata del 50% dell'indennita' di
buonuscita   o   riconversione   previa  presentazione   di   polizza
assicurativa o di fidejussione bancaria.
  3.  Ai fini  dell'adesione al  piano per  l'anno 1999,  l'originale
della  licenza  di  pesca  e   la  rete  utilizzata  per  l'esercizio
dell'attivita'  di pesca  devono  essere messe  a disposizione  della
competente Capitaneria di porto  a conclusione della fase istruttoria
per l'emissione  del provvedimento di liquidazione  dell'indennita' e
comunque entro  e non oltre il  31 agosto 2001. Decorso  tale termine
l'istanza sara' archiviata.