Art. 2. 1. Il termine fissato al 31 marzo 1999 per la presentazione delle domande di adesione al piano di razionalizzazione e di riconversione delle spadare per l'anno 1999 e' prorogato al 30 giugno 1999. 2. E' consentita l'erogazione anticipata del 50% dell'indennita' di buonuscita o riconversione previa presentazione di polizza assicurativa o di fidejussione bancaria. 3. Ai fini dell'adesione al piano per l'anno 1999, l'originale della licenza di pesca e la rete utilizzata per l'esercizio dell'attivita' di pesca devono essere messe a disposizione della competente Capitaneria di porto a conclusione della fase istruttoria per l'emissione del provvedimento di liquidazione dell'indennita' e comunque entro e non oltre il 31 agosto 2001. Decorso tale termine l'istanza sara' archiviata.