Art. 4. 1. Alle unita' che non aderiscono al piano di razionalizzazione e riconversione e' consentita l'attivita' di pesca con reti da posta derivante fino al 31 dicembre 2001 sempreche' vengano rispettate le condizioni introdotte con il regolamento (CE) n. 1239/98 citato in premessa. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 3 maggio 1999 Il direttore generale f.f.: Aulitto Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1999 Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 307