Art. 4.
  1. Alle unita'  che non aderiscono al piano  di razionalizzazione e
riconversione e'  consentita l'attivita' di  pesca con reti  da posta
derivante fino al  31 dicembre 2001 sempreche'  vengano rispettate le
condizioni introdotte  con il regolamento  (CE) n. 1239/98  citato in
premessa.
  Il presente  decreto e'  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in  vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
   Roma, 3 maggio 1999
                                  Il direttore generale f.f.: Aulitto
Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1999
Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 307