Art. 2
                            Colture minori
  1. Nell'allegato 1  del presente decreto sono  riportate le colture
classificate "maggiori"  e le colture classificate  "minori", facendo
riferimento ai gruppi  di prodotti vegetali e parti di  essi a cui si
applicano  le quantita'  massime  consentite di  residui di  sostanze
attive contenute nei prodotti fitosanitari.
  Il presente decreto,  che sara' trasmesso alla Corte  dei conti per
la  registrazione, entra  in vigore  il giorno  successivo della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 16 settembre 1999
                                            Il Ministro della sanita'
                                                     Bindi
Il Ministro delle politiche
   agricole e forestali
         De Castro
Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1999
Registro n. 2 Sanita', foglio n. 124