Art. 2 Colture minori 1. Nell'allegato 1 del presente decreto sono riportate le colture classificate "maggiori" e le colture classificate "minori", facendo riferimento ai gruppi di prodotti vegetali e parti di essi a cui si applicano le quantita' massime consentite di residui di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari. Il presente decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 settembre 1999 Il Ministro della sanita' Bindi Il Ministro delle politiche agricole e forestali De Castro Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1999 Registro n. 2 Sanita', foglio n. 124