Art. 2. 1. I termini di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, sono prorogati di ventiquattro mesi. 2. Ai fini della bollatura sanitaria i prodotti delle ditte coinvolte nell'evento franoso in localita' "La Lama" del comune di Corniglio, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 febbraio 1996, n. 2420, e di cui al comma 5 dell'articolo 18 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, devono riportare in etichetta il bollo sanitario contenente il numero di riconoscimento CE dello stabilimento che ne ospita l'attivita' produttiva; qualora lo stabilimento ospite non sia ancora in possesso di riconoscimento di idoneita' CE, il bollo sanitario dovra' essere conforme alle caratteristiche di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della sanita' 11 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 1997, ed in esso, in sostituzione del numero di riconoscimento dello stabilimento, dovranno essere riportati gli estremi della presente legge.
Note all'art. 2: L'art. 7-bis del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677 (Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996) e' il seguente: "Art. 7-bis (Misure a tutela delle attivita' produttive della zona di Corniglio). - 1. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attivita' delle imprese evacuate dall'area della frana in localita' ''La Lama'' nel territorio del comune di Corniglio, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 febbraio 1996, n. 2420, gli stabilimenti siti nella provincia di Parma che ospitano le succitate attivita', possono effettuare la produzione e la stagionatura dei prosciutti nelle more dell'esecuzione dei lavori di adeguamento ai requisiti strutturali previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 537, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998 sotto il controllo dell'unita' sanitaria locale competente. 2. La commercializzazione dei prosciutti stagionati prodotti negli stabilimenti di cui al comma 1 sara' limitata al territorio nazionale e potra' essere effettuata, previo assenso dell'unita' sanitaria locale competente, a seguito dell'esito favorevole delle analisi di laboratorio disposte dalla unita' sanitaria locale medesima, da effettuare su ciascun lotto". - L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 febbraio 1996, n. 2420 (Disposizioni urgenti volte a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi a seguito dell'evento franoso in localita' "La Lama" del comune di Corniglio), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1996, n. 30. - Il comma 5 dell'art. 18 del citato decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61/1998 (per il titolo si veda nelle note dell'art. 1), e' il seguente: "5. Alle imprese di lavorazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli ubicate nel territorio del comune di Corniglio, che hanno trasferito o debbono trasferire la propria attivita a seguito dell'evento franoso, e' assegnato un contributo per il parziale indennizzo dei danni subiti, finalizzato alla acquisizione di aree idonee, al ripristino e ricostruzione delle attrezzature, delle strutture e degli impianti produttivi, comprese le abitazioni funzionali all'impresa, se preesistenti, nel limite della pari capacita' produttiva nonche' alla demolizione della struttura dismessa. I contributi sono assegnati a condizione che l'attivita' sia mantenuta nel comune di Corniglio. Rimangono a carico delle imprese gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'ampliamento della capacita' produttiva e da interventi di innovazione tecnologica". - L'art. 3 del decreto del Ministro della sanita' 11 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 1997 (Attuazione della direttiva 95/68/CE, che modifica la direttiva 77/99/CE, gia' modificata con direttiva 92/5/CE, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale; attuazione della decisione della Commissione 94/837/CE che fissa le condizioni specifiche di riconoscimento dei centri di riconfezionamento di cui alla direttiva 77/99/CE e le norme di bollatura dei prodotti che ne provengono; attuazione della disposizione di cui all'art. 3, paragrafo A, punto 7, primo trattino, dell'allegato alla direttiva 92/5/CEE, e' il seguente: "Art. 3 (Bollatura sanitaria nazionale). - 1. I prodotti a base di carne ottenuti a partire da carni riservate alla commercializzazione in ambito nazionale devono essere munti di un bollo sanitario di forma rettangolare riportante la dicitura Mercato Italiano nella parte superiore e il numero di riconoscimento dello stabilimento, seguito dalla sola lettera elle maiuscola nella parte inferiore. Tale bollo non deve riportare la sigla CEE. Durante il trasporto i suddetti prodotti a base di carne devono essere accompagnati da documento commerciale sul quale dovra' figurare il numero di riconoscimento dello stabilimento seguito dalla sigla Mercato Italiano anziche' dalla sigla CEE".