Art. 2.
  1.  I  termini  di  cui  all'articolo  7-bis  del  decreto-legge 12
novembre 1996, n. 576, convertito, con  modificazioni, dalla legge 31
dicembre 1996, n. 677, sono prorogati di ventiquattro mesi.
  2.  Ai  fini  della  bollatura sanitaria  i  prodotti  delle  ditte
coinvolte nell'evento  franoso in localita'  "La Lama" del  comune di
Corniglio,  di cui  all'ordinanza  del Presidente  del Consiglio  dei
Ministri 1 febbraio 1996, n. 2420,  e di cui al comma 5 dell'articolo
18  del  decreto-legge  30  gennaio   1998,  n.  6,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 marzo  1998, n. 61, devono riportare in
etichetta il  bollo sanitario contenente il  numero di riconoscimento
CE dello  stabilimento che ne ospita  l'attivita' produttiva; qualora
lo stabilimento ospite  non sia ancora in  possesso di riconoscimento
di  idoneita' CE,  il  bollo sanitario  dovra'  essere conforme  alle
caratteristiche di cui all'articolo 3  del decreto del Ministro della
sanita' 11  luglio 1997, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale  n. 221
del 22  settembre 1997,  ed in  esso, in  sostituzione del  numero di
riconoscimento  dello  stabilimento,  dovranno essere  riportati  gli
estremi della presente legge.
 
           Note all'art. 2:
            L'art. 7-bis del decreto-legge 12 novembre 1996, n.  576,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla   legge 31 dicembre
          1996,   n. 677 (Interventi  urgenti  a  favore  delle  zone
          colpite  dagli  eventi  calamitosi  dei  mesi  di  giugno e
          ottobre 1996) e' il seguente:
            "Art. 7-bis (Misure a tutela  delle attivita'  produttive
          della  zona  di    Corniglio).     -   1.   Al    fine   di
          consentire      la    prosecuzione  dell'attivita'    delle
          imprese   evacuate   dall'area   della  frana  in localita'
          ''La Lama'' nel territorio  del comune di Corniglio, di cui
          all'ordinanza del  Presidente del   Consiglio dei  Ministri
          1  febbraio  1996, n.   2420, gli   stabilimenti siti nella
          provincia di  Parma che ospitano le   succitate  attivita',
          possono  effettuare    la  produzione e la stagionatura dei
          prosciutti    nelle  more  dell'esecuzione  dei  lavori  di
          adeguamento     ai   requisiti  strutturali  previsti   dal
          decreto legislativo  30 dicembre  1992, n  537, e  comunque
          non  oltre il  31 dicembre  1998   sotto   il     controllo
          dell'unita'  sanitaria  locale competente.
            2.  La  commercializzazione  dei    prosciutti stagionati
          prodotti  negli  stabilimenti  di  cui  al  comma  1  sara'
          limitata   al   territorio  nazionale  e     potra'  essere
          effettuata,  previo  assenso dell'unita'  sanitaria  locale
          competente,  a seguito dell'esito favorevole  delle analisi
          di  laboratorio   disposte  dalla  unita' sanitaria  locale
          medesima,  da effettuare su ciascun lotto".
            - L'ordinanza del Presidente del  Consiglio dei  Ministri
          1  febbraio 1996,  n.   2420  (Disposizioni  urgenti  volte
          a  fronteggiare  la situazione di  emergenza  determinatasi
          a  seguito   dell'evento franoso in localita' "La Lama" del
          comune  di  Corniglio),  e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 6 febbraio 1996, n. 30.
            -  Il  comma  5  dell'art. 18 del citato decreto-legge 30
          gennaio 1998, n. 6, convertito,   con modificazioni,  dalla
          legge  n.    61/1998  (per  il  titolo  si  veda nelle note
          dell'art. 1), e' il seguente:
            "5.        Alle        imprese      di       lavorazione,
          trasformazione, commercializzazione di   prodotti  agricoli
          ubicate  nel    territorio  del  comune di   Corniglio, che
          hanno  trasferito    o  debbono    trasferire  la   propria
          attivita    a seguito   dell'evento  franoso,  e' assegnato
          un contributo per    il  parziale  indennizzo  dei    danni
          subiti,  finalizzato  alla  acquisizione di aree idonee, al
          ripristino  e  ricostruzione  delle   attrezzature,   delle
          strutture   e  degli  impianti    produttivi,  comprese  le
          abitazioni funzionali  all'impresa, se   preesistenti,  nel
          limite  della   pari   capacita'  produttiva  nonche'  alla
          demolizione  della struttura  dismessa. I  contributi  sono
          assegnati  a condizione  che l'attivita' sia mantenuta  nel
          comune  di  Corniglio. Rimangono a carico delle imprese gli
          eventuali maggiori oneri derivanti  dall'ampliamento  della
          capacita'    produttiva      e      da      interventi   di
          innovazione tecnologica".
            - L'art. 3  del decreto del Ministro della  sanita'    11
          luglio  1997, pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale n.  221
          del   22 settembre   1997 (Attuazione    della    direttiva
          95/68/CE,  che    modifica    la   direttiva 77/99/CE, gia'
          modificata con   direttiva  92/5/CE,  relativa  a  problemi
          sanitari  in materia di produzione e commercializzazione di
          prodotti a base di  carne e  di alcuni prodotti  di origine
          animale; attuazione  della  decisione    della  Commissione
          94/837/CE   che      fissa   le  condizioni  specifiche  di
          riconoscimento dei centri di  riconfezionamento di cui alla
          direttiva 77/99/CE  e le norme di bollatura dei    prodotti
          che  ne provengono;   attuazione    della  disposizione  di
          cui   all'art.  3, paragrafo A,  punto 7,  primo  trattino,
          dell'allegato  alla direttiva 92/5/CEE, e' il seguente:
            "Art. 3 (Bollatura sanitaria nazionale). -  1. I prodotti
          a base di carne ottenuti a partire  da carni riservate alla
          commercializzazione  in    ambito nazionale   devono essere
          munti di   un bollo    sanitario  di  forma    rettangolare
          riportante    la   dicitura   Mercato Italiano  nella parte
          superiore  e    il  numero    di  riconoscimento      dello
          stabilimento,  seguito  dalla  sola  lettera elle maiuscola
          nella parte inferiore. Tale bollo  non  deve  riportare  la
          sigla CEE.
            Durante  il    trasporto i   suddetti prodotti a  base di
          carne  devono  essere     accompagnati     da     documento
          commerciale    sul    quale    dovra' figurare il numero di
          riconoscimento  dello  stabilimento  seguito  dalla   sigla
          Mercato Italiano anziche' dalla sigla CEE".