Art. 3.
  1. E' autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per ciascuno degli
anni  dal 1998  al  2003, da  assegnare  alla regione  Friuli-Venezia
Giulia per la realizzazione di interventi e di opere infrastrutturali
di interesse locale,  da essa individuati nei  comuni interessati dal
progetto di ampliamento della base di Aviano.
  2. All'onere recato dalle  disposizioni del presente articolo, pari
a lire  4.000 milioni per ciascuno  degli anni 1998, 1999  e 2000, si
provvede   mediante  corrispondente   riduzione  dello   stanziamento
iscritto,  ai  fini  del bilancio  triennale  1998-2000,  nell'ambito
dell'unita' previsionale  di base di conto  capitale "Fondo speciale"
dello stato  di previsione del  Ministero del tesoro, del  bilancio e
della   programmazione  economica   per  l'anno   1998,  allo   scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
 
           Nota all'art. 3:
            -  La  legge  2  maggio 1990, n. 102 (Disposizioni per la
          ricostruzione e  la  rinascita  della  Valtellina  e  delle
          adiacenti  zone  delle  province  di   Bergamo,   Brescia e
          Como,  nonche'  della provincia  di  Novara, colpite  dalle
          eccezionali  avversita'  atmosferiche dei mesi di luglio ed
          agosto 1987),  e' pubblicata  nella Gazzetta   Ufficiale  5
          maggio 1990, n. 103.