Art. 4.
  1. Al fine di consentire il completamento di interventi programmati
per  la  ricostruzione  delle  zone della  Valtellina  colpite  dalle
eccezionali avversita' atmosferiche nel 1987, e' autorizzata la spesa
di lire  12.941 milioni per  il 1998, di  lire 13.319 milioni  per il
1999 e di lire 18.044 milioni per il 2000.
  2.  Le risorse  di  cui  al comma  1  sono  assegnate alla  regione
Lombardia per la realizzazione  di un piano d'interventi, nell'ambito
del piano  generale di  ricostruzione previsto  dalla legge  2 maggio
1990, n. 102,  da approvare con decreto del  Presidente del Consiglio
dei Ministri entro centoventi giorni  dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
  3. All'onere di cui al  comma 1 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000,  nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base di  conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del bilancio  e  della programmazione  economica per  l'anno
1998,   allo  scopo   utilizzando   l'accantonamento  relativo   alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.