Art. 4. 1. Al fine di consentire il completamento di interventi programmati per la ricostruzione delle zone della Valtellina colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche nel 1987, e' autorizzata la spesa di lire 12.941 milioni per il 1998, di lire 13.319 milioni per il 1999 e di lire 18.044 milioni per il 2000. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alla regione Lombardia per la realizzazione di un piano d'interventi, nell'ambito del piano generale di ricostruzione previsto dalla legge 2 maggio 1990, n. 102, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.