Art. 5. 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 31 dicembre 1998 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Micheli, Ministro dei lavori pubblici Visto, il Guardasigilli: Diliberto