Art. 2.
              Amministrazione competente alla riduzione
                      e modalita' di versamento
  1. L'amministrazione tenuta ad operare la riduzione e ad effettuare
il  relativo  versamento all'erario  e'  quella  presso la  quale  il
dipendente pubblico svolge la prestazione il cui compenso e' soggetto
a riduzione.
  2.  I  versamenti  degli  importi derivanti  dalla  riduzione  sono
effettuati  alle   sezioni  di  tesoreria  provinciale   dello  Stato
territorialmente  competenti, con  imputazione  al  capo X,  capitolo
3397, ovvero mediante versamento  in conto corrente postale intestato
alla  tesoreria   medesima  con   l'indicazione,  nella   causale  di
versamento, degli estremi dell'imputazione (capo X, capitolo 3397).