Art. 3.
                    Compensi soggetti a riduzione
  1. Sono  soggetti a riduzione  i compensi corrisposti  a dipendenti
pubblici  che  svolgano,  anche  nell'ambito  di  organi  collegiali,
funzioni  di  amministrazione   ordinaria  o  straordinaria,  nonche'
funzioni consultive e di controllo, ovvero siano componenti di organi
di revisione e di collegi sindacali.
  2.  La  riduzione  non  si  applica  alle  somme  aventi  carattere
risarcitorio o  di rimborso delle  spese sostenute, salvo  che queste
non   costituiscano  una   forma  di   compenso  forfetario   per  la
prestazione.