Art. 3. Compensi soggetti a riduzione 1. Sono soggetti a riduzione i compensi corrisposti a dipendenti pubblici che svolgano, anche nell'ambito di organi collegiali, funzioni di amministrazione ordinaria o straordinaria, nonche' funzioni consultive e di controllo, ovvero siano componenti di organi di revisione e di collegi sindacali. 2. La riduzione non si applica alle somme aventi carattere risarcitorio o di rimborso delle spese sostenute, salvo che queste non costituiscano una forma di compenso forfetario per la prestazione.