Art. 4.
              Criteri di determinazione della riduzione
  1. Ai  sensi dell'articolo  1, comma 126,  della legge  23 dicembre
1996, n. 662,  la riduzione viene effettuata in misura  pari al 5 per
cento per gli  importi superiori a lire 5 milioni  lordi annui, al 10
per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 10 milioni lordi
annui, al  20 per cento per  gli importi superiori a  lire 20 milioni
lordi annui.
  2. Ciascuna percentuale di riduzione dei compensi e' applicata alla
sola  quota  di  compenso  annuo che  risulti  superiore  all'importo
indicato dalla  legge e fino all'eventuale  raggiungimento del limite
ulteriore  per il  quale sia  prevista una  percentuale di  riduzione
maggiore.
  3.  Ai  fini  della  determinazione  dell'importo  complessivo  del
compenso  annuo   si  computano  soltanto  le   somme  effettivamente
corrisposte nel corso di ciascun anno.
 
           Nota all'art. 4:
            -  Per il  testo  dell'art. 1,  comma 126,  della  citata
          legge  23 dicembre 1996, n. 662, si veda  nelle  note  alle
          premesse.