Art. 4. Criteri di determinazione della riduzione 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la riduzione viene effettuata in misura pari al 5 per cento per gli importi superiori a lire 5 milioni lordi annui, al 10 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 10 milioni lordi annui, al 20 per cento per gli importi superiori a lire 20 milioni lordi annui. 2. Ciascuna percentuale di riduzione dei compensi e' applicata alla sola quota di compenso annuo che risulti superiore all'importo indicato dalla legge e fino all'eventuale raggiungimento del limite ulteriore per il quale sia prevista una percentuale di riduzione maggiore. 3. Ai fini della determinazione dell'importo complessivo del compenso annuo si computano soltanto le somme effettivamente corrisposte nel corso di ciascun anno.
Nota all'art. 4: - Per il testo dell'art. 1, comma 126, della citata legge 23 dicembre 1996, n. 662, si veda nelle note alle premesse.