Art. 5.
                      Decorrenza della riduzione
  1. La riduzione dei  compensi disciplinata dal presente regolamento
si applica  ai soli compensi  relativi a prestazioni comunque  rese a
decorrere dal 1 gennaio 1997.
  2. Le amministrazioni competenti provvedono al recupero delle somme
relative   a   riduzioni   non  effettuate   per   prestazioni   rese
successivamente alla data indicata nel comma 1.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E' fatto  obbligo  a  chiunque di  osservarlo  e di  farlo
osservare.
   Roma, 16 ottobre 1998
                            Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                              Prodi
  Il  Ministro  per  la  funzione
pubblica  e  gli  affari  regionali
           Bassanini
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1998
            Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 143N O T E