Art. 5.
1. All'articolo 40 della legge 4 maggio 1983, n.  184, e' aggiunto il
seguente comma:
"Agli  stranieri  stabilmente residenti in Paesi che hanno ratificato
la Convenzione, in luogo della procedura disciplinata dal primo comma
si applicano le procedure  stabilite  nella  Convenzione  per  quanto
riguarda  l'intervento  ed i compiti delle autorita' centrali e degli
enti autorizzati. Per il resto si  applicano  le  disposizioni  della
presente legge".
2. All'articolo 41 della legge 4 maggio 1983, n.  184, e' aggiunto il
seguente comma:
"Nel  caso  di  adozione di minore stabilmente residente in Italia da
parte di cittadini stranieri residenti stabilmente in Paesi che hanno
ratificato la Convenzione, le  funzioni  attribuite  al  console  dal
presente  articolo  sono  svolte  dall'autorita' centrale straniera e
dall'ente autorizzato".
 
           Nota all'art. 5:
            - Il  testo dell'art 40 della  citata legge n. 184    del
          1983,  cosi'  come  modificato  dalla presente legge, e' il
          seguente:
            "Art. 40. - I residenti all'estero, stranieri o cittadini
          italiani, che intendono adottare    un  cittadino  italiano
          minore    di  eta',  devono  presentare  domanda al console
          italiano competente  per  territorio,  che  la  inoltra  al
          tribunale  per  i minorenni del distretto  dove si trova il
          luogo di  dimora  del  minore, ovvero  il  luogo   del  suo
          ultimo domicilio;  in mancanza  di dimora  o di  precedente
          domicilio    nello  Stato, e' competente il tribunale per i
          minorenni di Roma.
            Agli stranieri stabilmente residenti  in Paesi che  hanno
          ratificato   la   Convenzione,  in  luogo  della  procedura
          disciplinata dal primo comma si   applicano le    procedure
          stabilite   nella     Convenzione  per     quanto  riguarda
          l'intervento ed   i compiti delle  autorita'    centrali  e
          degli  enti  autorizzati.   Per il   resto si  applicano le
          disposizioni della presente legge".
            - Il testo  dell'art. 41 della citata legge n.   184  del
          1983,  cosi'  come  modificato  dalla presente legge, e' il
          seguente:
            "Art. 41. -  Il  console  del  luogo  ove  risiedono  gli
          adottanti  vigila  sul  buon    andamento  dell'affidamento
          preadottivo avvalendosi,   ove lo ritenga        opportuno,
          dell'ausilio    di   idonee    organizzazioni assistenziali
          italiane o straniere.
            Qualora    insorgano difficolta'   di ambientamento   del
          minore   nella famiglia   dei coniugi   affidatari  o    si
          verifichino,      comunque,  fatti  incompatibili       con
          l'affidamento      preadottivo,    il      console     deve
          immediatamente  darne  notizia  scritta  al tribunale per i
          minorenni che ha pronunciato l'affidamento.
            Il console  del luogo ove  risiede il  minore vigila  per
          quanto  di  propria    competenza perche'   i provvedimenti
          dell'autorita'  italiana  relativi    al  minore    abbiano
          esecuzione    e   se del   caso provvede   al rimpatrio del
          minore.
            Nel caso di  adozione di minore stabilmente residente  in
          Italia  da   parte   di   cittadini   stranieri   residenti
          stabilmente  in Paesi che hanno ratificato  la Convenzione,
          le  funzioni attribuite  al console  dal presente  articolo
          sono    svolte  dall'autorita'    centrale  straniera     e
          dall'ente autorizzato".