Art. 6.
1. Dopo l'articolo 72 della legge 4 maggio 1983, n.  184, e' inserito
il seguente:
"Art.  72-bis.  -  1.  Chiunque  svolga  per  conto di terzi pratiche
inerenti all'adozione di minori  stranieri  senza  avere  previamente
ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera
c),  e'  punito  con la pena della reclusione fino a un anno o con la
multa da uno a dieci milioni di lire.
2. La pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni e  della  multa
da  due  a  sei  milioni  di  lire  per  i legali rappresentanti ed i
responsabili di associazioni o di agenzie che trattano le pratiche di
cui al comma 1.
3. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 36, comma 4, coloro che,
per l'adozione  di  minori  stranieri,  si  avvalgono  dell'opera  di
associazioni,  organizzazioni,  enti  o persone non autorizzati nelle
forme di legge sono puniti con le pene di cui al comma 1 diminuite di
un terzo".