Traduzione non ufficiale CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEI MINORI E SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE Gli Stati firmatari della presente Convenzione, Riconoscendo che, per lo sviluppo armonioso della sua personalita', il minore deve crescere in un ambiente familiare, in un clima di felicita', d'amore e di comprensione, Ricordando che ogni Stato dovrebbe adottare, con criterio di priorita', misure appropriate per consentire la permanenza del minore nella famiglia d'origine, Riconoscendo che l'adozione internazionale puo' offrire l'opportunita' di dare una famiglia permanente a quei minori per i quali non puo' essere trovata una famiglia idonea nel loro Stato di origine, Convinti della necessita' di prevedere misure atte a garantire che le adozioni internazionali si facciano nell'interesse superiore del minore e nel rispetto dei suoi diritti fondamentali, e che siano evitate la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori, Desiderando stabilire, a questo scopo, disposizioni comuni che tengano conto dei principi riconosciuti dagli strumenti internazionali, in particolare dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Minore del 20 novembre 1989, e dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Principi Sociali e Giuridici applicabili alla Protezione ed all'Assistenza ai Minori, con particolare riferimento alle prassi in materia di adozione e di affidamento familiare, sul piano nazionale e su quello internazionale (Risoluzione dell'Assemblea Generale 41/85 del 3 dicembre 1986), Hanno convenuto le seguenti disposizioni: Art. 1 La presente Convenzione ha per oggetto: a - di stabilire delle garanzie, affinche' le adozioni internazionali si facciano nell'interesse superiore del minore e nel rispetto dei diritti fondamentali che gli sono riconosciuti nel diritto internazionale; b - d'instaurare un sistema di cooperazione fra gli Stati contraenti, al fine di assicurare il rispetto di queste garanzie e quindi prevenire la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori; c - di assicurare il riconoscimento, negli Stati contraenti, delle adozioni realizzate in conformita' alla Convenzione.