(Convenzione-art. 17)
Art. 17 
La decisione di affidamento di un minore a futuri  genitori  adottivi
puo' essere presa nello Stato d'origine soltanto a condizione che: 
a - l' Autorita' Centrale  di  questo  Stato  si  sia  accertata  del
consenso dei futuri genitori adottivi; 
b - l' Autorita' Centrale dello Stato di accoglienza abbia  approvato
la decisione di affidamento, allorche' la legge  di  questo  Stato  o
l'Autorita' Centrale dello Stato d'origine lo richiedano; 
c - le Autorita' Centrali di entrambi gli Stati siano concordi sul 
fatto che la procedura di adozione prosegua; e 
d - sia stato determinato,  in  conformita'  all'articolo  5,  che  i
futuri genitori adottivi sono qualificati ed  idonei  all'adozione  e
che il minore e' o sara' autorizzato ad entrare ed a  soggiornare  in
permanenza nello Stato di accoglienza.