(Convenzione-art. 33)
Art. 33 
Quando un'autorita' competente constata che  una  disposizione  della
Convenzione e' stata trasgredita o rischia chiaramente di esserlo, ne
informa subito l'Autorita' Centrale dello Stato cui essa  appartiene.
L'Autorita' Centrale  ha  la  responsabilita'  di  curare  che  siano
applicate le misure opportune.